Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’aliquota della Tobin tax sulle azioni passa dallo 0,2% allo 0,4% (art. 1, c. 491, L. 228/2012, come modificato dal comma 29).
- L’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (HFT) passa dallo 0,02% allo 0,04% (art. 1, c. 495, L. 228/2012).
- La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026: si applica alle transazioni concluse a partire da tale data.
- Le plusvalenze su azioni restano tassate al 26% come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 TUIR: la Tobin tax è un costo di transazione separato.
- La misura ha dichiarata finalità di gettito: non introduce nuove esenzioni né modifica la platea dei soggetti obbligati.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 29 della L. 199/2025 modifica l’art. 1, c. 491, della L. 228/2012, raddoppiando l’aliquota dell’imposta sulle transazioni finanziarie sulle azioni dallo 0,2% allo 0,4%, e modifica l’art. 1, c. 495, della stessa legge raddoppiando l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza dallo 0,02% allo 0,04%. La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e ha finalità di gettito.
Approfondimento normativo completo: Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt.
Il raddoppio della Tobin tax dal 1° gennaio 2026: cosa cambia e per chi
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 29, interviene sull’imposta sulle transazioni finanziarie — comunemente nota come Tobin tax — introdotta dalla L. 228/2012. La modifica è semplice e immediata: l’aliquota applicabile al trasferimento di azioni e altri strumenti partecipativi di società con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro viene raddoppiata, passando dallo 0,2% allo 0,4%. In parallelo, l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (cosiddette HFT) viene anch’essa raddoppiata, dallo 0,02% allo 0,04%.
La modifica è in vigore dal 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi: la norma è direttamente applicabile. Non sono introdotte nuove esenzioni, né viene modificata la platea dei soggetti passivi o la struttura della base imponibile. L’imposta continua a essere applicata al valore della transazione (prezzo di acquisto) e rimane a carico dell’acquirente. La ratio della modifica è esplicitamente di natura fiscale, ossia la raccolta di maggior gettito erariale.
Sul piano della tassazione dei rendimenti, la Tobin tax non incide sull’aliquota del 26% applicabile alle plusvalenze su azioni ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR. Si tratta di due prelievi distinti: la Tobin tax è un’imposta sul volume della transazione, applicata al momento dell’acquisto; la tassazione della plusvalenza interviene al momento della cessione. L’investitore è quindi soggetto a entrambi i prelievi in momenti e su basi diverse.
Checklist: cosa verificare per le transazioni soggette alla nuova aliquota
- La transazione ha ad oggetto azioni o strumenti partecipativi di società italiane con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro.
- La data di conclusione della transazione è successiva al 1° gennaio 2026: per le transazioni concluse entro il 31 dicembre 2025 si applica ancora la vecchia aliquota dello 0,2%.
- Per operazioni ad alta frequenza, verificare se la transazione rientra nella definizione HFT: dalla stessa data si applica l’aliquota dello 0,04%.
- Il costo della Tobin tax (0,4%) è correttamente contabilizzato come costo di transazione e non si cumula con l’imposta sulle plusvalenze (26%) che si calcola separatamente al momento della cessione.
- Gli intermediari finanziari responsabili della raccolta e del versamento dell’imposta hanno aggiornato i propri sistemi per applicare la nuova aliquota dal 1° gennaio 2026.
Tizio, investitore privato: acquisto di azioni quotate nel 2026
Scenario. Tizio è un investitore privato che il 15 febbraio 2026 acquista tramite il proprio intermediario azioni di una società italiana quotata con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, per un controvalore ipotetico di 10.000 euro.
Come si legge in pratica. La transazione è conclusa dopo il 1° gennaio 2026, quindi si applica la nuova aliquota dello 0,4%. L’imposta sulle transazioni finanziarie a carico di Tizio è pari a 10.000 × 0,4% = 40 euro (nella situazione pre-2026, con aliquota 0,2%, sarebbe stata 20 euro). L’intermediario applica e versa l’imposta automaticamente. Quando Tizio cederà le azioni, le eventuali plusvalenze saranno tassate separatamente al 26% ai sensi dell’art. 67 TUIR: la Tobin tax pagata all’acquisto è un costo di transazione deducibile ai fini del calcolo del costo fiscalmente riconosciuto.
Punti chiave per Tizio, investitore
- Aliquota applicabile dal 1/1/2026: 0,4% sul controvalore dell’acquisto.
- Con acquisto ipotetico di 10.000 euro: Tobin tax di 40 euro (era 20 euro prima del 2026).
- L’intermediario applica e versa l’imposta: nessun adempimento diretto per l’investitore.
- La Tobin tax non si cumula con il 26% sulle plusvalenze: sono prelievi distinti.
- La Tobin tax pagata è un costo di transazione deducibile dal costo fiscale del titolo.
Caia S.p.A.: società con portafoglio azionario attivo — impatto dei costi di transazione
Scenario. Caia S.p.A. è una holding che gestisce un portafoglio azionario con frequente attività di trading. Nel corso del 2026 effettua acquisti di azioni italiane soggette a Tobin tax per un controvalore complessivo ipotetico di 5 milioni di euro.
Come si legge in pratica. Con la nuova aliquota dello 0,4%, il costo annuale complessivo di Tobin tax per Caia S.p.A. sugli acquisti ammonta a 5.000.000 × 0,4% = 20.000 euro (nella situazione pre-2026 sarebbero stati 10.000 euro). Il raddoppio dell’aliquota incide direttamente sul rendimento netto del portafoglio e deve essere considerato nelle analisi di convenienza delle operazioni di trading a breve termine. La Tobin tax non è deducibile ai fini IRES come costo operativo ordinario, salvo specifiche valutazioni sulla sua qualificazione fiscale per i soggetti IRES.
Punti chiave per Caia S.p.A.
- Aliquota 0,4% dal 1/1/2026: su 5 milioni di acquisti, costo Tobin tax di 20.000 euro annui ipotetici.
- Il raddoppio dell’aliquota riduce il rendimento netto delle operazioni a breve termine.
- Valutare l’impatto sul rendimento prima di aumentare la frequenza delle operazioni di trading.
- La gestione dell’imposta è delegata all’intermediario finanziario.
- Consultare un esperto fiscale per la qualificazione della Tobin tax ai fini del bilancio IRES.
Sempronio, operatore ad alta frequenza: impatto dell'aliquota HFT raddoppiata
Scenario. Sempronio opera tramite algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) su azioni italiane quotate. Nel 2026 effettua operazioni ad alta frequenza per un volume ipotetico di 50 milioni di euro al mese.
Come si legge in pratica. Le operazioni ad alta frequenza sono soggette all’aliquota raddoppiata dello 0,04% (prima era 0,02%). Su un volume ipotetico mensile di 50 milioni di euro, il costo mensile di Tobin tax HFT passa da 10.000 euro a 20.000 euro (ipotetici). Su base annua, la differenza è di 120.000 euro aggiuntivi. Questo impatto, moltiplicato per i volumi tipicamente molto elevati delle strategie HFT, può incidere significativamente sulla redditività delle strategie che dipendono da margini unitari ridotti e da elevatissima frequenza di operazioni.
Punti chiave per Sempronio, operatore HFT
- Aliquota HFT dal 1/1/2026: 0,04% (raddoppiata dallo 0,02%).
- Su 50 milioni mensili ipotetici: Tobin tax HFT di 20.000 euro/mese (prima: 10.000 euro).
- L’impatto annuale aggiuntivo è significativo per strategie con margini unitari ridotti.
- Rivalutare la convenienza delle strategie HFT su titoli italiani soggetti alla nuova aliquota.
- L’imposta è applicata e versata dall’intermediario o dal gestore della piattaforma.
Quando conviene una verifica
Il raddoppio della Tobin tax incide sul costo delle transazioni e sulla redditività del portafoglio. Un consulente esperto in fiscalità finanziaria può aiutarti a valutare l’impatto sulle tue strategie di investimento e ottimizzare la gestione del portafoglio. Consulta un esperto in fiscalità degli investimenti.
Norme e fonti collegate
- Comma 29 LB26: Tobin tax raddoppiata su azioni e derivati ad alt (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
La Tobin tax al 0,4% si applica a tutte le azioni italiane?
No. L’imposta sulle transazioni finanziarie si applica al trasferimento di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società italiane la cui capitalizzazione di mercato supera la soglia di 500 milioni di euro, come già previsto dalla disciplina originaria della L. 228/2012. Il comma 29 non modifica la platea dei soggetti emittenti né la struttura della base imponibile: interviene solo sull’aliquota, portandola dallo 0,2% allo 0,4% con effetto dal 1° gennaio 2026.
Chi paga la Tobin tax: l'acquirente o il venditore?
L’imposta sulle transazioni finanziarie è a carico dell’acquirente, come stabilito dalla L. 228/2012. L’obbligo di raccolta e versamento spetta all’intermediario finanziario che esegue la transazione. Per i soggetti che operano senza intermediario residente in Italia, l’imposta deve essere versata direttamente. Il comma 29 non modifica questi profili procedurali: cambia solo l’aliquota.
La Tobin tax al 0,4% si applica anche ai derivati?
La L. 228/2012 prevede un’imposta separata sui derivati aventi come sottostante azioni italiane soggette a Tobin tax, con aliquote fisse in importo (non percentuali) che variano per tipologia e nozionale del contratto. Il comma 29 modifica specificamente l’aliquota percentuale sulle azioni (c. 491) e l’aliquota sulle operazioni ad alta frequenza (c. 495). Per i derivati, la struttura dell’imposta con importi fissi non è oggetto di modifica da parte del comma 29.
La Tobin tax pagata all'acquisto è deducibile dal costo fiscale delle azioni?
Per i soggetti che dichiarano le plusvalenze su azioni come redditi diversi ex art. 67 TUIR (tipicamente persone fisiche in regime dichiarativo o amministrato), la Tobin tax pagata all’acquisto è inclusa nel costo fiscalmente riconosciuto del titolo, riducendo quindi la plusvalenza imponibile alla cessione. Le plusvalenze restano comunque tassate al 26%. Per i soggetti IRES, il trattamento dipende dalla qualificazione contabile e fiscale del titolo: è opportuno verificare caso per caso.
Ci sono esenzioni dalla Tobin tax raddoppiata introdotte dal comma 29?
No. Il comma 29 interviene esclusivamente sull’aliquota (raddoppio dallo 0,2% allo 0,4% per le azioni e dallo 0,02% allo 0,04% per le HFT) senza introdurre nuove esenzioni né modificare quelle già previste dalla L. 228/2012 (ad esempio, l’esenzione per i mercati regolamentati di Paesi UE/SEE con capitalizzazione inferiore alla soglia, o per le operazioni di market making). Le esenzioni preesistenti restano invariate.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti