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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In breve: quando l’amministratore di S.r.l. risponde davvero

L’amministratore di una S.r.l. risponde dei danni quando viola i doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo e da questa violazione deriva un pregiudizio. La norma chiave è l’art. 2476 del codice civile, che disciplina quattro diversi tipi di responsabilità: verso la società, verso i creditori sociali, verso il singolo socio o il terzo direttamente danneggiati, e infine la responsabilità solidale dei soci che hanno deciso o autorizzato atti dannosi.

I punti pratici da ricordare subito sono questi:

Di seguito analizziamo ogni profilo in modo operativo, con i riferimenti normativi aggiornati e alcuni casi pratici a nomi di fantasia.

I doveri dell’amministratore: diligenza, gestione e assetti adeguati

Prima di parlare di responsabilità bisogna capire quali doveri gravano sull’amministratore, perchè la responsabilità nasce sempre dalla loro violazione.

Il dovere di diligenza e di corretta amministrazione

L’amministratore deve gestire la società con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue competenze specifiche. Non basta la diligenza del buon padre di famiglia: chi accetta la carica assume un obbligo professionale, e risponde se agisce con superficialità, se omette i controlli dovuti o se compie operazioni manifestamente imprudenti.

Il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati (art. 2475 e 2086 c.c.)

Con la riforma introdotta dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), l’art. 2475 c.c. è stato modificato per stabilire che l’istituzione degli assetti previsti dall’art. 2086, secondo comma, c.c. spetta esclusivamente agli amministratori. In concreto, l’amministratore deve dotare l’impresa di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Questo dovere è diventato un terreno fertile per le azioni di responsabilità: se l’amministratore non si è dotato di strumenti minimi per accorgersi in tempo della crisi (per esempio un controllo di gestione e un monitoraggio della liquidità), il ritardo nelle decisioni può generare un danno risarcibile.

La business judgment rule: le scelte gestionali non si giudicano col senno di poi

Un principio fondamentale, di matrice giurisprudenziale, è la business judgment rule: il giudice non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali, ossia se una decisione gestionale sia stata conveniente o vantaggiosa. L’amministratore non risponde perchè un investimento è andato male, ma risponde se la decisione è stata assunta senza le cautele, le verifiche e le informazioni che la diligenza imponeva. In altre parole, il sindacato del giudice si sposta dal cosa (il merito della scelta) al come (il procedimento decisionale e la sua ragionevolezza).

Responsabilità verso la società (art. 2476, commi 1-3 c.c.)

E’ il nucleo storico della norma. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo (art. 2476, comma 1, c.c.).

Chi può agire: anche il singolo socio

A differenza della S.p.A., nella S.r.l. l’azione sociale di responsabilità può essere promossa da ciascun socio, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta (art. 2476, comma 3, c.c.). E’ una tutela molto forte per le minoranze: anche il titolare dell’1% può citare in giudizio l’amministratore per i danni causati alla società. Va precisato che l’azione è esercitata nell’interesse della società: il risarcimento, se ottenuto, entra nel patrimonio sociale, non in quello del socio che ha agito.

La revoca cautelare per gravi irregolarità

Nel medesimo giudizio il socio può chiedere, in via cautelare, la revoca dell’amministratore in caso di gravi irregolarità nella gestione (art. 2476, comma 3, c.c.). E’ uno strumento d’urgenza: consente di rimuovere immediatamente l’amministratore che sta arrecando danno, senza attendere l’esito del giudizio di merito. In caso di accoglimento, la società rimborsa agli attori le spese di giudizio.

L’esonero da responsabilità

La responsabilità non si estende all’amministratore che dimostri di essere esente da colpa e, essendo a conoscenza dell’atto dannoso in fase di compimento, abbia fatto constare il proprio dissenso. E’ la ragione per cui, nei consigli di amministrazione, mettere a verbale il dissenso è una cautela essenziale per chi non condivide una decisione.

Responsabilità verso i creditori sociali (art. 2476, comma 6 c.c.)

Questa è una delle novità più rilevanti degli ultimi anni. Il comma 6 dell’art. 2476 c.c., introdotto dal codice della crisi (d.lgs. 14/2019), stabilisce che gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Prima della riforma, nella S.r.l. mancava una norma espressa equivalente a quella prevista per le S.p.A. (art. 2394 c.c.) e si discuteva se i creditori potessero agire direttamente; oggi la base normativa è esplicita.

Quando i creditori possono agire

L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Il presupposto, quindi, non è la semplice cattiva gestione, ma il fatto che le condotte degli amministratori abbiano eroso il patrimonio al punto da pregiudicare la garanzia generica dei creditori (l’art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponde con tutti i suoi beni).

Tipicamente vengono in rilievo: la prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale, distrazioni di risorse, pagamenti preferenziali a danno della massa, mancata adozione di misure conservative.

Responsabilità verso il singolo socio o il terzo (art. 2476, comma 7 c.c.)

Il comma 7 tutela chi subisce un danno diretto. Le disposizioni precedenti, dice la norma, non pregiudicano il diritto al risarcimento spettante al singolo socio o al terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

La parola chiave è direttamente. Non rientra in questa ipotesi il danno che il socio subisce di riflesso per effetto del depauperamento della società (per quello c’è l’azione sociale del comma 3); qui si parla di un pregiudizio che colpisce in modo immediato e autonomo il patrimonio del socio o del terzo. Esempi classici: il terzo indotto a contrarre con la società sulla base di un bilancio falso, oppure il socio danneggiato da una comunicazione mendace dell’amministratore. La natura di questa responsabilità è di tipo extracontrattuale.

Amministratore di fatto e soci che decidono atti dannosi (art. 2476, comma 8 c.c.)

Il comma 8 estende la responsabilità oltre l’amministratore formalmente nominato. Sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

E’ una previsione tipica della S.r.l., dove è frequente che i soci esercitino un’influenza diretta sulla gestione. Chi, pur non essendo amministratore, dirige di fatto le scelte gestionali o autorizza operazioni dannose non può nascondersi dietro la mancanza di una carica formale.

L’amministratore di fatto

A questo si collega la figura dell’amministratore di fatto: chi gestisce concretamente la società, in modo continuativo e significativo, pur senza una nomina valida, risponde come un amministratore di diritto. Ciò vale, per esempio, per il socio dominante che prende tutte le decisioni rilevanti tramite un prestanome. La giurisprudenza richiede che l’ingerenza sia sistematica e non occasionale; trattandosi di un orientamento consolidato di matrice giurisprudenziale, lo riportiamo in termini qualitativi.

La gestione della crisi e la quantificazione del danno (art. 2486 c.c.)

Un capitolo decisivo riguarda ciò che accade dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (per esempio la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per perdite).

La gestione conservativa

L’art. 2486 c.c. impone agli amministratori, al verificarsi di una causa di scioglimento, di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. In pratica, scatta il divieto di assumere nuovo rischio d’impresa: l’amministratore che prosegue l’attività come se nulla fosse, aggravando il dissesto, risponde dei danni.

Il criterio di quantificazione del danno

Sempre il codice della crisi (d.lgs. 14/2019) ha aggiunto all’art. 2486 c.c. un comma 3 che codifica i criteri presuntivi per quantificare il danno, risolvendo un annoso contenzioso. In sintesi:

Si tratta di presunzioni relative: l’amministratore può fornire la prova che il danno effettivo è stato diverso (minore) rispetto a quello presunto.

L’azione del curatore nella liquidazione giudiziale

Quando la società è sottoposta a liquidazione giudiziale (la procedura che ha sostituito il fallimento con il codice della crisi), le azioni di responsabilità verso gli amministratori sono esercitate dal curatore. Il curatore può cumulare i diversi titoli (azione sociale e azione dei creditori) per recuperare risorse a beneficio della massa. E’ una delle vie attraverso cui, nella pratica, l’amministratore di una S.r.l. fallita viene chiamato a rispondere col proprio patrimonio personale.

Prescrizione, assicurazione D&O e manleva

Prescrizione: cinque anni

L’azione di responsabilità verso gli amministratori è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949 c.c. per i diritti derivanti dai rapporti sociali. Il momento da cui decorre il termine varia a seconda del tipo di azione e dell’individuazione del danno; per l’azione dei creditori, in particolare, il dies a quo si collega di norma al momento in cui l’insufficienza patrimoniale diventa oggettivamente conoscibile. Trattandosi di profili che la giurisprudenza ha modulato caso per caso, li indichiamo in termini qualitativi.

Assicurazione D&O

Le polizze D&O (Directors and Officers) coprono il rischio patrimoniale dell’amministratore per gli atti compiuti nell’esercizio della carica. Sono uno strumento sempre più diffuso anche nelle S.r.l. di medie dimensioni. Attenzione però alle esclusioni tipiche: i comportamenti dolosi e gli illeciti penali in genere non sono coperti, ed è fondamentale verificare la clausola sul periodo di copertura (regime claims made, cioè a richiesta avanzata durante la vigenza della polizza).

Manleva e rinuncia all’azione

La società può rinunciare o transigere l’azione di responsabilità, ma con le cautele previste dalla legge. Va inoltre ricordato che una manleva concessa dalla società all’amministratore non è opponibile ai creditori nè ai terzi: questi conservano le proprie azioni autonome (commi 6 e 7) a prescindere dagli accordi interni.

Casi pratici (nomi di fantasia)

Caso 1 – Il socio di minoranza che agisce

Nella “Lambda S.r.l.”, l’amministratore unico Bianchi vende un immobile sociale a una società a lui riconducibile per un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato. Il socio Rossi, titolare del 5%, promuove l’azione sociale di responsabilità e chiede in via cautelare la revoca per gravi irregolarità. Il giudice può revocare Bianchi prima ancora della decisione di merito; il risarcimento eventualmente ottenuto entra nel patrimonio della Lambda S.r.l., non in quello di Rossi.

Caso 2 – La prosecuzione dell’attività in perdita

La “Omega S.r.l.” perde l’intero capitale, ma l’amministratrice Verdi continua a fare nuovi ordini e ad accumulare debiti per altri due anni, senza convocare l’assemblea nè attivare strumenti di gestione della crisi. Quando la società entra in liquidazione giudiziale, il curatore agisce ex art. 2486 c.c.: il danno viene quantificato secondo il criterio dei netti patrimoniali, confrontando il patrimonio al momento dello scioglimento con quello al momento di apertura della procedura.

Caso 3 – Il socio “regista” senza carica

Nella “Sigma S.r.l.” l’amministratore formale è un prestanome, ma tutte le decisioni dannose sono assunte dal socio di maggioranza Neri, che impartisce direttive scritte. In sede di liquidazione giudiziale, Neri può essere chiamato a rispondere in solido ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c. come socio che ha deciso o autorizzato gli atti dannosi, e in quanto amministratore di fatto.

Dubbi specifici frequenti

L’amministratore senza deleghe risponde comunque?

Sì, ma nei limiti dei suoi doveri. L’amministratore privo di deleghe non risponde in modo oggettivo per ciò che fanno gli altri, ma resta titolare di doveri di vigilanza e di reazione: se viene a conoscenza di atti pregiudizievoli e non fa constare il proprio dissenso, perde la protezione prevista dal comma 1. Mettere a verbale il dissenso non è una formalità: è la prova che consente di andare esenti da colpa.

Se mi dimetto, sono al sicuro?

No. Le dimissioni non cancellano la responsabilità per gli atti compiuti durante la carica, nè fanno decorrere automaticamente la prescrizione per tutti i profili. Le dimissioni possono però rilevare per delimitare il periodo entro cui si è contribuito al danno, soprattutto nel criterio dei netti patrimoniali.

La quietanza dell’assemblea (approvazione del bilancio) mi libera?

No, di per sè l’approvazione del bilancio non implica liberazione dalla responsabilità. La rinuncia o la transazione richiedono una manifestazione di volontà specifica e, in ogni caso, non sono opponibili ai creditori e ai terzi che agiscono in proprio.

Chi paga le spese se vinco da socio?

In caso di accoglimento dell’azione sociale e della revoca, la società rimborsa le spese di giudizio agli attori, perchè l’azione è stata svolta nell’interesse comune.

Conclusioni operative

La responsabilità dell’amministratore di S.r.l. è oggi più articolata e più incisiva rispetto al passato: il codice della crisi ha codificato la responsabilità verso i creditori (art. 2476, comma 6), i criteri di quantificazione del danno nella crisi (art. 2486, comma 3) e il dovere di assetti adeguati (art. 2475, che richiama l’art. 2086). Per l’amministratore prudente, le tre regole d’oro sono: dotarsi di assetti che facciano emergere la crisi in tempo, documentare il procedimento decisionale (per beneficiare della business judgment rule) e, in caso di dissenso, metterlo a verbale. Trattandosi di profili tecnici, è opportuno valutare ogni situazione concreta con l’assistenza di un professionista.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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