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In sintesi
- Titolare: chi decide finalità e mezzi del trattamento (l’impresa).
- Responsabile del trattamento: chi tratta i dati per conto del titolare (art. 28), es. il fornitore IT.
- DPO: il Responsabile della protezione dei dati, figura di controllo e consulenza (artt. 37-39).
- Attenzione: responsabile del trattamento e DPO sono ruoli diversi, da non confondere.
I tre ruoli da non confondere
Il GDPR distingue tre figure spesso confuse: il titolare del trattamento (l’impresa, che decide finalità e mezzi), il responsabile del trattamento (chi tratta i dati per conto del titolare) e il DPO o Responsabile della protezione dei dati (figura indipendente di controllo). Chiarire i ruoli è essenziale per impostare correttamente la compliance.
Il responsabile del trattamento (art. 28)
Il responsabile del trattamento è il soggetto esterno che tratta dati personali per conto del titolare: ad esempio il fornitore del gestionale, il provider di posta o cloud, il consulente paghe, l’agenzia di marketing. Il rapporto deve essere regolato da un contratto o atto giuridico (art. 28 GDPR) che disciplini oggetto, durata, finalità, obblighi di sicurezza e riservatezza, e il destino dei dati a fine rapporto.
Il DPO (artt. 37-39)
Il DPO (Data Protection Officer) è una figura di sorveglianza e consulenza: informa e assicura la conformità, fa da punto di contatto con il Garante e con gli interessati, sorveglia il rispetto del GDPR. Deve essere indipendente, non in conflitto di interessi, e dotato di competenze specialistiche. Può essere interno o esterno.
Quando il DPO è obbligatorio
La nomina del DPO è obbligatoria (art. 37) quando: il trattamento è svolto da un’autorità o un organismo pubblico; le attività principali del titolare consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure consistono nel trattamento su larga scala di dati particolari (salute, ecc.) o relativi a condanne penali. Fuori da questi casi è facoltativo, ma può essere consigliabile.
Le nomine
L’impresa deve quindi: nominare per iscritto i responsabili del trattamento (i fornitori che trattano dati), con il contratto ex art. 28; designare le persone autorizzate al trattamento (i dipendenti che usano i dati), con istruzioni; e, se obbligata o se lo ritiene opportuno, nominare il DPO comunicandone i dati al Garante. Le nomine fanno parte della documentazione di accountability.
Esempio pratico
Una SRL (titolare) usa un gestionale in cloud e un consulente paghe: entrambi sono responsabili del trattamento e vanno nominati con contratto ex art. 28. I dipendenti che accedono ai dati sono “autorizzati” con istruzioni. Se la SRL non rientra nei casi obbligatori, può scegliere se nominare comunque un DPO esterno per presidiare la conformità.
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