Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

I tre ruoli da non confondere

Il GDPR distingue tre figure spesso confuse: il titolare del trattamento (l’impresa, che decide finalità e mezzi), il responsabile del trattamento (chi tratta i dati per conto del titolare) e il DPO o Responsabile della protezione dei dati (figura indipendente di controllo). Chiarire i ruoli è essenziale per impostare correttamente la compliance.

Il responsabile del trattamento (art. 28)

Il responsabile del trattamento è il soggetto esterno che tratta dati personali per conto del titolare: ad esempio il fornitore del gestionale, il provider di posta o cloud, il consulente paghe, l’agenzia di marketing. Il rapporto deve essere regolato da un contratto o atto giuridico (art. 28 GDPR) che disciplini oggetto, durata, finalità, obblighi di sicurezza e riservatezza, e il destino dei dati a fine rapporto.

Il DPO (artt. 37-39)

Il DPO (Data Protection Officer) è una figura di sorveglianza e consulenza: informa e assicura la conformità, fa da punto di contatto con il Garante e con gli interessati, sorveglia il rispetto del GDPR. Deve essere indipendente, non in conflitto di interessi, e dotato di competenze specialistiche. Può essere interno o esterno.

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Quando il DPO è obbligatorio

La nomina del DPO è obbligatoria (art. 37) quando: il trattamento è svolto da un’autorità o un organismo pubblico; le attività principali del titolare consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure consistono nel trattamento su larga scala di dati particolari (salute, ecc.) o relativi a condanne penali. Fuori da questi casi è facoltativo, ma può essere consigliabile.

Le nomine

L’impresa deve quindi: nominare per iscritto i responsabili del trattamento (i fornitori che trattano dati), con il contratto ex art. 28; designare le persone autorizzate al trattamento (i dipendenti che usano i dati), con istruzioni; e, se obbligata o se lo ritiene opportuno, nominare il DPO comunicandone i dati al Garante. Le nomine fanno parte della documentazione di accountability.

Esempio pratico

Una SRL (titolare) usa un gestionale in cloud e un consulente paghe: entrambi sono responsabili del trattamento e vanno nominati con contratto ex art. 28. I dipendenti che accedono ai dati sono “autorizzati” con istruzioni. Se la SRL non rientra nei casi obbligatori, può scegliere se nominare comunque un DPO esterno per presidiare la conformità.

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Domande frequenti

Che differenza c'è tra titolare e responsabile del trattamento?

Il titolare decide finalità e mezzi; il responsabile tratta i dati per conto del titolare (es. il fornitore IT), regolato da contratto ex art. 28 GDPR.

Cos'è il DPO?

Il Responsabile della protezione dei dati: figura indipendente di controllo e consulenza, punto di contatto con il Garante (artt. 37-39 GDPR).

Quando è obbligatorio nominare il DPO?

Per enti pubblici e per chi svolge come attività principale monitoraggio su larga scala o trattamento su larga scala di dati particolari o penali (art. 37).

Responsabile del trattamento e DPO sono la stessa cosa?

No: sono ruoli diversi. Il responsabile tratta i dati per il titolare; il DPO vigila sulla conformità.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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