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In sintesi
- Cos’è: una violazione di sicurezza che comporta distruzione, perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati.
- Notifica al Garante: entro 72 ore dalla conoscenza, salvo rischio improbabile per gli interessati (art. 33).
- Comunicazione agli interessati: se il rischio è elevato, vanno avvisati senza ritardo (art. 34).
- Registro: tutte le violazioni vanno documentate, anche quelle non notificate.
Cos’è un data breach
Il data breach è una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati (art. 4, n. 12, GDPR). Esempi: furto di un laptop o di credenziali, attacco ransomware, invio di una mail con dati alla persona sbagliata, smarrimento di documenti.
La valutazione del rischio
Di fronte a una violazione, il titolare deve valutarne le conseguenze per gli interessati: la natura dei dati, il numero di persone coinvolte, la gravità e la probabilità dei danni. Da questa valutazione dipendono gli obblighi: notifica al Garante e/o comunicazione agli interessati. La valutazione va fatta rapidamente e documentata.
La notifica al Garante (72 ore)
Se la violazione comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone, il titolare deve notificarla al Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (art. 33). Se la notifica avviene dopo le 72 ore, va motivato il ritardo. Solo se è improbabile che la violazione presenti un rischio si può evitare la notifica.
La comunicazione agli interessati
Quando la violazione comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, il titolare deve comunicarla anche agli interessati, senza ingiustificato ritardo e con un linguaggio chiaro (art. 34), indicando natura della violazione, possibili conseguenze e misure adottate. La comunicazione non è dovuta se i dati erano, ad esempio, cifrati in modo da renderli incomprensibili.
Il registro delle violazioni
Il titolare deve documentare tutte le violazioni, comprese quelle che ha deciso di non notificare, indicando circostanze, effetti e provvedimenti adottati (art. 33, par. 5). Questo registro consente al Garante di verificare la correttezza delle valutazioni ed è parte dell’accountability. È bene avere una procedura interna pronta prima che il problema accada.
Esempio pratico
Una SRL subisce un attacco che cifra i dati dei clienti (ransomware). Il titolare valuta il rischio, notifica al Garante entro 72 ore, e poiché il rischio è elevato comunica l’accaduto ai clienti spiegando misure e raccomandazioni. Annota tutto nel registro delle violazioni, compresi i passi compiuti per ripristinare la sicurezza.
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