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Se percepisci una pensione estera e stai pensando di trasferirti in Italia, c’è un regime che può ridurre drasticamente il carico fiscale: l’imposta sostitutiva del 7% dell’art. 24-ter TUIR. Funziona così: chi sposta la residenza in un piccolo Comune del Mezzogiorno paga il 7% su tutti i redditi prodotti all’estero — non solo la pensione, ma anche dividendi, interessi, canoni, plusvalenze esteri — in luogo della tassazione ordinaria. Il regime dura per l’anno dell’opzione e i nove successivi. Ma i requisiti sono precisi e una svista li fa saltare. Questa guida spiega chi può accedervi, dove e per quanto.
Chi può accedere
I requisiti soggettivi sono due, entrambi necessari:
• essere titolare di redditi da pensione erogati da soggetti esteri;
• non essere stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace.
Possono quindi accedervi sia i cittadini stranieri sia gli italiani che vivono all’estero da almeno cinque anni (compresi gli iscritti AIRE). Serve inoltre che l’ultimo Stato di residenza sia un Paese con cui l’Italia ha in vigore un accordo di cooperazione amministrativa (scambio di informazioni).
Dove ci si deve trasferire
La residenza va spostata in un Comune appartenente a una delle regioni del Mezzogiorno — Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia — con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. Questa soglia è in vigore dal 7 aprile 2026; in precedenza il limite era di 20.000 abitanti. In alternativa, il regime è accessibile trasferendosi in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici (2009 e 2016) individuati dalla norma.
Cosa si paga e per quanto
L’imposta sostitutiva è il 7%, applicata forfettariamente su tutti i redditi di fonte estera, qualunque sia la categoria. I redditi prodotti in Italia restano invece tassati in via ordinaria. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi ed è valida per il periodo d’imposta in cui è esercitata e per i nove successivi (in tutto fino a dieci annualità). È revocabile, e decade se non si versa l’imposta o se vengono meno i requisiti.
Un dettaglio spesso ignorato: la facoltà di escludere Paesi
Il contribuente può escludere dall’applicazione del regime i redditi prodotti in uno o più Stati esteri, indicandoli nell’opzione. Può convenire quando, per quei Paesi, il credito d’imposta ordinario sarebbe più favorevole del 7% forfettario. È una scelta da ponderare caso per caso.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, pensionato tedesco. Vive da anni in Germania e percepisce una pensione privata tedesca. Si trasferisce in un Comune calabrese di 12.000 abitanti: opta per il 7% e paga quell’aliquota sulla pensione e sugli altri redditi esteri per dieci anni.
Caso 2 – Caia, italiana rientrante. Caia è iscritta AIRE da otto anni e ha una pensione estera. Sceglie un piccolo Comune pugliese: avendo i requisiti (oltre cinque anni di residenza estera, Stato con scambio info), accede al regime. Avrebbe perso il diritto se si fosse trasferita in una grande città.
Gli errori che costano caro
• Scegliere un Comune troppo grande. Oltre la soglia di abitanti, niente regime.
• Non avere i 5 anni di residenza estera. È un requisito tassativo.
• Provenire da uno Stato senza scambio di informazioni. Blocca l’accesso.
• Dimenticare che i redditi italiani restano ordinari. Il 7% vale solo sull’estero.
• Non valutare l’esclusione di singoli Paesi. A volte il credito ordinario conviene di più.
Domande frequenti
Chi può accedere al regime del 7%?
Chi percepisce redditi da pensione esteri e non è stato residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, trasferendosi da uno Stato con cui l’Italia ha lo scambio di informazioni. Vale anche per gli italiani iscritti AIRE da almeno cinque anni.
In quali Comuni?
Comuni del Sud (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione non superiore a 30.000 abitanti (soglia dal 7 aprile 2026; prima 20.000), o Comuni colpiti dai sismi 2009/2016 individuati dalla norma.
Su cosa si applica il 7%?
Su tutti i redditi prodotti all’estero, di qualsiasi categoria (pensione, dividendi, interessi, canoni, plusvalenze). I redditi italiani restano tassati in modo ordinario.
Quanto dura?
Per il periodo d’imposta in cui si esercita l’opzione e per i nove successivi, in tutto fino a dieci annualità. È revocabile e decade se vengono meno i requisiti o non si versa l’imposta.
Fonti normative
• DPR 917/1986 (TUIR), art. 24-ter — imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno
• Agenzia delle Entrate — scheda “Regime opzionale per i pensionati esteri”
• Disposizioni sulla soglia di popolazione dei Comuni (30.000 abitanti dal 7 aprile 2026)
Guida aggiornata a giugno 2026. L’accesso al regime dipende dai requisiti del singolo caso: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.
In sintesi
L'art. 24-ter TUIR consente ai titolari di pensione estera che trasferiscono la residenza in un Comune del Mezzogiorno fino a 30.000 abitanti (soglia dal 7 aprile 2026, prima 20.000) di pagare il 7% su tutti i redditi esteri, per l'anno dell'opzione e i nove successivi. Serve non essere stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti.