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La guida
Nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi ci sono due articoli rubricati esattamente «Plusvalenze» — il 69 e il 77 — e in tutto nove articoli che hanno la parola nel titolo. Non è una svista: la stessa parola indica cose diverse a seconda di chi realizza il guadagno e di quale reddito si sta determinando. Ma per chi cita gli articoli è la trappola più facile di tutta la riforma.
In sintesi
- Art. 67 (redditi diversi) → art. 76; art. 68 (calcolo delle plusvalenze da cessione) → art. 77.
- Art. 58 (plusvalenze nel reddito d’impresa delle persone fisiche) → art. 69.
- Art. 86 (plusvalenze patrimoniali) → art. 95; art. 87 (participation exemption) → art. 96.
- Gli scarti sono diversi fra loro — +9, +11, +9 — perché questi articoli appartengono a blocchi diversi del codice.
- La tavola di concordanza completa, articolo per articolo: Testi unici 2027: la concordanza tra TUIR, D.P.R. 633 e i nuovi codici.
La corrispondenza
| Oggi | Dal 2027 | Rubrica del nuovo articolo |
|---|---|---|
| 58 | 69 | Plusvalenze |
| 67 | 76 | Redditi diversi |
| 68 | 77 | Plusvalenze |
| 86 | 95 | Plusvalenze patrimoniali |
| 87 | 96 | Plusvalenze esenti |
Le «Plusvalenze» del nuovo codice, e come non confonderle
La distinzione, nel nuovo impianto, è questa:
- art. 69 (oggi art. 58) — le plusvalenze nell’ambito del reddito d’impresa del soggetto IRPEF: sta nella parte sui redditi d’impresa delle persone fisiche;
- art. 77 (oggi art. 68) — la determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, immobili e altri beni realizzate fuori dall’esercizio d’impresa: è la norma di calcolo dei redditi diversi, quella che si usa per il capital gain del privato;
- art. 95 (oggi art. 86), «Plusvalenze patrimoniali» — la plusvalenza sui beni relativi all’impresa in ambito IRES, con la rateizzazione in cinque esercizi;
- art. 96 (oggi art. 87), «Plusvalenze esenti» — la participation exemption, con i quattro requisiti.
Oggi la separazione è resa evidente dalla distanza fra i numeri: 58, 68, 86, 87 appartengono visibilmente a parti diverse. Dal 2027 diventano 69, 77, 95, 96, cioè numeri più vicini fra loro, e l’errore di scambiarli diventa più probabile — soprattutto fra il 95 e il 96, che sono contigui e trattano materie che in un atto si citano spesso insieme.
La regola mnemonica qui non basta
È l’esempio migliore per capire il limite delle scorciatoie. Sul TUIR lo scarto è costante a blocchi: +2 per gli artt. 17-54, +9 per gli artt. 64-122. Ma gli artt. 57-61 stanno in un blocco a parte, con scarto +11. Quindi:
- art. 58 → 69 significa +11;
- art. 67 → 76 e art. 68 → 77 significano +9;
- art. 86 → 95 e art. 87 → 96 significano di nuovo +9.
Chi applicasse il +9 all’art. 58 otterrebbe 67, che nel nuovo testo unico è «Imprenditori agricoli»: un articolo esistente, pertinente in materia di reddito, e completamente estraneo alle plusvalenze. È esattamente il tipo di errore che produce un riferimento plausibile e sbagliato.
L’unico caso in cui la rubrica non basta
Su tutto il resto della riforma la contromisura migliore è citare la rubrica accanto al numero: le rubriche sono state conservate quasi sempre, e un rinvio che le riporta sopravvive al riordino. Sulle plusvalenze quella regola non funziona, e conviene saperlo. Questi sono i nove articoli del nuovo testo unico che hanno la parola nel titolo:
- 57 «Plusvalenze e altri proventi» — oggi art. 54-bis, lato lavoro autonomo;
- 69 «Plusvalenze» — oggi art. 58;
- 77 «Plusvalenze» — oggi art. 68;
- 95 «Plusvalenze patrimoniali» — oggi art. 86;
- 96 «Plusvalenze esenti» — oggi art. 87;
- 294 «Plusvalenze e minusvalenze» — oggi art. 158;
- 244, 304 e 306 — le imposizioni sostitutive sulle plusvalenze, rispettivamente sugli immobili e sui redditi diversi di natura finanziaria.
Due articoli portano lo stesso titolo di una parola, «Plusvalenze», e altri due si distinguono per un solo aggettivo, «patrimoniali» ed «esenti». In un rinvio, quindi, qui non basta la rubrica: serve indicare anche quale reddito si sta determinando — «l’art. 77 (plusvalenze fra i redditi diversi)» oppure «l’art. 95 (plusvalenze patrimoniali nel reddito d’impresa)».
E non è un caso isolato: contando le rubriche del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, 22 sono usate da più di un articolo — «Soggetti passivi» agli artt. 2 e 82, «Base imponibile» agli artt. 3 e 84, «Ricavi» agli artt. 68 e 94, «Interessi passivi» agli artt. 72 e 105, «Reddito complessivo» agli artt. 90 e 151 — e nel testo unico dell’IVA sono 6. La ragione è semplice e sistematica: lo stesso concetto ricorre in IRPEF e in IRES, e in ciascuna sede ha un articolo proprio. La rubrica è un identificatore stabile nel tempo, ma non unico nello spazio del codice.
Che cosa resta invariato
Il riordino non tocca i meccanismi sostanziali: i requisiti della participation exemption, la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze patrimoniali, il criterio di calcolo del capital gain, l’imposizione sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria. Quelle regole restano quelle vigenti, con le modifiche che le leggi di bilancio hanno introdotto.
Va però ricordato che alcuni articoli del reddito d’impresa del nuovo testo unico sono già stati modificati dal D.Lgs. 148/2026, con decorrenze che in un caso riguardano espressamente i conferimenti di partecipazioni effettuati da una certa data. Chi lavora su operazioni straordinarie deve leggere la versione aggiornata, non quella di giugno 2026.
Errori frequenti
- Citare «l’art. 96» intendendo gli interessi passivi. Dal 2027 l’art. 96 è la participation exemption: gli interessi passivi sono all’art. 105.
- Applicare un unico scarto. L’art. 58 scala di undici, gli artt. 67-68 e 86-87 di nove.
- Confondere il piano impresa e il piano privato. Nel nuovo testo unico le due discipline hanno numeri vicini: art. 77 per il privato, artt. 95 e 96 per l’impresa.
Domande frequenti
Quanti articoli si chiamano «Plusvalenze» nel nuovo testo unico?
Due portano esattamente quella rubrica, gli artt. 69 e 77. In tutto sono nove gli articoli che hanno la parola nel titolo, fra cui l'art. 57 «Plusvalenze e altri proventi», l'art. 95 «Plusvalenze patrimoniali» e l'art. 96 «Plusvalenze esenti». La distinzione dipende da chi realizza il guadagno e da quale reddito si determina.
Che numero assume l'art. 68 del TUIR?
Diventa l'art. 77: è la norma di calcolo delle plusvalenze da cessione realizzate fuori dall'esercizio d'impresa, quella del capital gain del privato. L'art. 67 sui redditi diversi diventa l'art. 76.
Dove finisce la participation exemption?
L'art. 87 del TUIR diventa l'art. 96 del testo unico, rubricato «Plusvalenze esenti». Attenzione: dal 2027 l'art. 96 non è più la norma sugli interessi passivi, che si trova all'art. 105.
Perché non si può applicare un unico scarto?
Perché questi articoli appartengono a blocchi diversi: l'art. 58 sta nell'intervallo 57-61 e scala di undici (diventa 69), mentre gli artt. 67-68 e 86-87 scalano di nove. Applicare il +9 all'art. 58 porterebbe all'art. 67, che nel nuovo testo è «Imprenditori agricoli».
Le regole di calcolo cambiano?
No. Requisiti della participation exemption, rateizzazione quinquennale, criterio di calcolo del capital gain e imposizione sostitutiva restano quelli vigenti. Alcuni articoli del reddito d'impresa sono però già stati modificati nell'agosto 2026, con decorrenze che riguardano anche i conferimenti di partecipazioni.