Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La risposta in breve

La S.r.l. deve nominare un organo di controllo o un revisore quando ricorre anche uno solo di questi tre presupposti (art. 2477, secondo comma, c.c.): (a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; (b) controlla una società a sua volta obbligata alla revisione legale dei conti; (c) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno di tre limiti dimensionali. I limiti vigenti nel 2026 sono: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni, 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Verificato uno di questi presupposti, l’assemblea che approva il bilancio da cui emerge il superamento ha 30 giorni per provvedere alla nomina; se non lo fa, vi provvede il tribunale.

Se la tua società sta crescendo e temi di essere già sopra soglia, la prima cosa da fare è leggere gli ultimi due bilanci: bastano due esercizi di fila oltre un solo parametro per far scattare l’obbligo.

I tre presupposti dell’obbligo

L’art. 2477 c.c. non lascia margini di discrezionalità: al verificarsi anche di uno solo dei tre presupposti, la nomina diventa obbligatoria, non più facoltativa. Vediamoli singolarmente.

(a) Obbligo di bilancio consolidato

Se la S.r.l. è capogruppo e supera, insieme alle controllate, i parametri che impongono il consolidato, l’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore scatta a prescindere dalle dimensioni della singola società. È un presupposto autonomo: vale anche se la S.r.l. presa da sola resta sotto le soglie dimensionali.

(b) Controllo di una società obbligata a revisione legale

Se la S.r.l. controlla un’altra società che è a sua volta tenuta alla revisione legale dei conti, l’obbligo si propaga alla controllante. Anche qui si prescinde dai numeri della S.r.l. controllante.

(c) Superamento delle soglie dimensionali

È il presupposto più frequente per le S.r.l. operative in crescita. La nomina è obbligatoria quando la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

Due precisazioni che spesso sfuggono. Primo: basta superare uno solo dei tre limiti, non tutti e tre. Secondo: i due esercizi devono essere consecutivi, ma il limite superato non deve necessariamente essere lo stesso nei due anni – un esercizio sopra soglia sui ricavi e l’esercizio successivo sopra soglia sui dipendenti integra comunque il presupposto. Va monitorato quindi ciascun parametro, anno per anno.

Le soglie vigenti nel 2026 (e perché controllarle)

Le soglie dell’art. 2477 sono state più volte ritoccate: il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) le aveva inizialmente abbassate in modo drastico, ma la legge di conversione del d.l. 32/2019 le ha riportate ai valori più alti oggi in vigore. È un punto delicato perché in rete circolano ancora cifre superate. I valori da usare nel 2026 sono quelli sopra indicati: 4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti, su due esercizi consecutivi. Sono i parametri riportati nel testo vigente dell’articolo, aggiornato alle ultime modifiche normative.

Quando l’obbligo cessa

L’obbligo non si esaurisce automaticamente appena i numeri scendono. La legge richiede continuità: l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Quindi serve un esercizio in più rispetto ai due richiesti per farlo scattare. Finché non maturano i tre esercizi “puliti”, l’organo di controllo o il revisore vanno mantenuti.

Cosa nominare: organo di controllo o revisore

La norma offre un’alternativa. La società può nominare:

Controllo di legalità e revisione legale: non sono la stessa cosa

È la distinzione tecnica più importante. Il controllo di legalità (vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile) è proprio dell’organo di controllo, cioè del sindaco unico o del collegio sindacale. La revisione legale dei conti è invece l’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rappresentazione dei fatti di gestione nel bilancio. Quando viene nominato l’organo di controllo, allo stesso possono essere affidate anche le funzioni di revisione legale, sempre che ricorrano i requisiti di legge; in caso contrario la revisione va attribuita a un revisore o a una società di revisione. Per questo nelle realtà più strutturate le due funzioni possono coesistere in capo a soggetti diversi.

All’organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni dettate per il collegio sindacale delle S.p.A.

Come scegliere tra le due opzioni

La scelta non è solo formale. Nominare un organo di controllo (sindaco unico o collegio) significa dotarsi di un presidio di vigilanza continuativa sull’amministrazione: utile quando la governance è complessa, ci sono più soci o l’attività è esposta a rischi operativi e finanziari rilevanti. Affidarsi al solo revisore (o società di revisione) concentra invece l’incarico sulla verifica contabile e di bilancio, con un perimetro più circoscritto. Molte S.r.l. che superano le soglie per la prima volta optano per la soluzione più snella consentita dallo statuto, salvo poi rivedere l’assetto se l’attività cresce. È bene ricordare che lo statuto va eventualmente adeguato: se non prevede l’organo di controllo o non ne disciplina la composizione, può essere necessaria una modifica statutaria contestuale alla nomina.

Procedura e tempi della nomina

Una volta verificato il presupposto, i tempi sono stretti. L’assemblea che approva il bilancio dal quale emerge il superamento dei limiti deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. La nomina è di competenza assembleare e va poi iscritta nel registro delle imprese. Operativamente occorre individuare per tempo il professionista (sindaco o revisore in possesso dei requisiti di indipendenza e di iscrizione), deliberarne la nomina e il compenso, e formalizzare l’incarico.

Se l’assemblea non provvede: la nomina del tribunale

L’art. 2477, ultimo comma, prevede un meccanismo di chiusura: se l’assemblea non provvede, alla nomina pensa il tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Significa che l’inerzia non mette al riparo: le Camere di commercio monitorano i bilanci depositati e possono attivare la segnalazione, e chiunque vi abbia interesse (soci, creditori) può rivolgersi al tribunale. Subire la nomina d’ufficio è la condizione peggiore, perché la società perde ogni voce nella scelta del professionista.

Responsabilità di amministratori e organo di controllo

La mancata nomina nei termini espone gli amministratori a responsabilità: un assetto di controllo carente o assente può aggravare la loro posizione in caso di crisi, anche sotto il profilo degli adeguati assetti organizzativi richiesti dall’art. 2086 c.c. L’organo di controllo, dal canto suo, risponde dell’omessa o negligente vigilanza secondo le regole previste per il collegio sindacale delle S.p.A., richiamate espressamente dalla norma. La nomina, quindi, non è solo un adempimento formale: ridistribuisce responsabilità e introduce un presidio di legalità sull’amministrazione.

Il collegamento con gli adeguati assetti merita attenzione. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’organo di controllo, una volta nominato, vigila proprio sull’adeguatezza di tale assetto: significa che il presidio richiesto dall’art. 2477 non vive isolato, ma si inserisce in un sistema più ampio di prevenzione della crisi d’impresa. Trascurare la nomina, quindi, indebolisce anche la posizione difensiva degli amministratori qualora la società attraversi tensioni finanziarie.

Casi pratici ricorrenti

Costi indicativi dell’incarico

Il compenso non è fissato in misura secca dalla legge: dipende dalle dimensioni e dalla complessità della società, dall’ampiezza dell’incarico (solo controllo di legalità, oppure anche revisione legale) e dalla periodicità delle verifiche. In linea di massima il compenso di un revisore o di una società di revisione viene parametrato all’attività di verifica effettivamente richiesta; quello del sindaco unico o del collegio tiene conto anche delle funzioni di vigilanza continuativa. Per una stima attendibile è opportuno far quantificare l’incarico sul caso concreto, anche con riferimento ai parametri professionali applicabili, evitando preventivi generici.

In sintesi e prossimi passi

Se la tua S.r.l. ha superato – o sta per superare – anche uno solo dei limiti (4 milioni di attivo, 4 milioni di ricavi, 20 dipendenti) per due esercizi consecutivi, oppure rientra nei casi di consolidato o di controllo di altra società revisionata, la nomina è obbligatoria e i 30 giorni dall’approvazione del bilancio passano in fretta. Il margine d’errore è basso e l’inerzia apre la strada alla nomina d’ufficio del tribunale.

Se vuoi capire con certezza se l’obbligo è già scattato, scegliere tra sindaco unico, collegio o revisore e formalizzare correttamente la nomina e l’incarico professionale nei termini di legge, è il momento giusto per farti assistere: un controllo dei tuoi ultimi bilanci e la predisposizione della delibera evitano contestazioni e nomine imposte dall’esterno.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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