Comma 328 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi atti operativi del Garante prezzi per definire il perimetro del monitoraggio territoriale e le specifiche convenzioni con organismi in house. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all’articolo 2, comma , estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali,199-septies, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell’assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, per cui è autorizzata la spesa nei limiti di euro 327.000 annui a decorrere dall’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 41 Costituzione (comma 328): Libertà di iniziativa economica e finalità sociali nel monitoraggio dei prezzi
- Art. 117 Costituzione (comma 328): Tutela della concorrenza come competenza esclusiva statale
- Art. 92 TUIR (comma 328): Valutazione delle rimanenze di materie prime monitorate
In sintesi
Il quadro: il Garante per la sorveglianza dei prezzi
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ("Mister Prezzi") è un organismo istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), con il compito di monitorare l'andamento dei prezzi al consumo e segnalare al Governo e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali distorsioni. La cornice normativa è data dall'art. 2, commi 199 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha rafforzato i poteri di sorveglianza dei prezzi nei contesti di volatilità e tensione inflazionistica. Il comma 199-septies disciplina specificamente le attività di monitoraggio.
Il contenuto del comma 328
Il comma 328 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) rafforza in due modi le funzioni del Garante: (i) autorizza la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2026 per il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio, estendendole a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali; (ii) consente al Garante di stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, autorizzando per tali convenzioni una spesa nel limite di 327.000 euro annui dal 2026.
Le materie prime strategiche
L'estensione del monitoraggio alle materie prime, in particolare quelle "strategiche", risponde alle dinamiche post-pandemiche e geopolitiche che hanno reso evidente la dipendenza dell'industria italiana dalle importazioni di metalli critici (litio, cobalto, nichel, terre rare), idrocarburi, materiali per la transizione verde e digitale. La normativa di riferimento UE è il Critical Raw Materials Act (Reg. UE 2024/1252), che definisce l'elenco delle materie prime critiche e strategiche e impone obblighi di monitoraggio agli Stati membri. Il comma 328 dota il Garante delle risorse per integrare questo monitoraggio nel sistema nazionale di sorveglianza dei prezzi, anche in raccordo con il MIMIT e con il MASE.
Le convenzioni con società in house
Il ricorso a società e organismi in house consente al Garante di acquisire competenze tecnico-operative senza appesantire la dotazione organica. Le convenzioni dovranno rispettare la disciplina degli affidamenti in house ex art. 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e l'iscrizione nell'elenco ANAC delle società in house. Tipicamente potranno essere coinvolti soggetti come Consip S.p.A., Sogei S.p.A., Studiare Sviluppo S.r.l., o organismi tecnici del Ministero delle imprese. L'intesa preventiva con le amministrazioni vigilanti garantisce coerenza con i poteri di indirizzo politico.
Profili sistematici e di costituzionalità
L'attività di sorveglianza dei prezzi si raccorda con la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), che può essere indirizzata a fini sociali. Il monitoraggio non si traduce in poteri di calmieramento diretto, ma in segnalazioni e iniziative coordinate con l'AGCM. La trasparenza dei prezzi rientra anche tra gli obiettivi UE del mercato interno (artt. 101-102 TFUE sulla concorrenza, art. 26 TFUE sul mercato interno). Sul piano costituzionale interno, l'art. 117, comma 2, lettera e), Cost. attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza, di cui la sorveglianza dei prezzi è corollario.
Effetti operativi per imprese e professionisti
Le imprese che operano nei settori sensibili (energia, alimentare, materie prime industriali, farmaceutico) dovranno tenere conto di un monitoraggio rafforzato sulle proprie politiche di prezzo, soprattutto in fasi di tensione inflazionistica. Le segnalazioni del Garante possono attivare procedimenti AGCM in caso di sospette intese restrittive o abusi di posizione dominante (artt. 2 e 3 della L. 287/1990). Per i consulenti aziendali, il monitoraggio territoriale e sulle materie prime fornisce indicatori utili per analisi di settore e benchmark commerciali. Sul piano contabile e fiscale, le imprese devono tenere traccia dei costi di approvvigionamento per materie prime strategiche, sia ai fini della deduzione (art. 109 TUIR) sia per la determinazione del costo del venduto e del magazzino (art. 92 TUIR).
Domande frequenti
Chi è il Garante per la sorveglianza dei prezzi e cosa fa?
Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ("Mister Prezzi") è un organismo istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Le sue funzioni sono disciplinate dall'art. 2, commi 199 e seguenti, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Monitora l'andamento dei prezzi al consumo, individua eventuali distorsioni, segnala al Governo e all'AGCM situazioni anomale. Non ha poteri sanzionatori diretti né può imporre calmieramenti, ma le sue segnalazioni possono attivare procedimenti istruttori dell'Autorità antitrust. Nell'attività si avvale del supporto tecnico-operativo di amministrazioni e organismi specializzati.
Cosa cambia con il comma 328?
Il comma 328 della LB 2026 rafforza il Garante prezzi in due modi: stanzia 1.000.000 di euro annui dal 2026 per supporto specialistico e informatico, estendendo il monitoraggio a strumenti territoriali e alle quotazioni-importazioni di materie prime, anche strategiche, sui mercati internazionali; autorizza il Garante a stipulare convenzioni con società e organismi in house per assistenza tecnico-operativa, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con spesa di 327.000 euro annui dal 2026. Si tratta di un potenziamento sostanziale, che recepisce l'esperienza degli ultimi anni di volatilità dei prezzi (post-pandemia, crisi energetica, instabilità geopolitica).
Cosa sono le materie prime strategiche oggetto di monitoraggio?
Le materie prime strategiche sono definite a livello UE dal Critical Raw Materials Act (Reg. UE 2024/1252), che individua un elenco di materiali essenziali per la transizione verde e digitale e per l'autonomia industriale europea. Comprendono litio, cobalto, nichel, terre rare, gallio, germanio, silicio metallurgico, magnesio, tungsteno, oltre a metalli come rame e alluminio in determinate condizioni. Il monitoraggio del Garante prezzi si concentrerà su quotazioni internazionali (London Metal Exchange, Shanghai Futures Exchange) e flussi di importazione. La finalità è intercettare precocemente tensioni sui costi che possono ripercuotersi sui prezzi al consumo italiani.
Come funzionano le convenzioni con società in house?
Il Garante può stipulare convenzioni con società e organismi in house per ottenere assistenza tecnico-operativa. La disciplina sostanziale degli affidamenti in house è nell'art. 7 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36): la società deve essere a totale controllo pubblico, svolgere oltre l'80% del fatturato per le amministrazioni controllanti e operare sotto il controllo analogo. È richiesta l'iscrizione nell'elenco ANAC delle società in house. La spesa massima autorizzata è di 327.000 euro annui dal 2026. Le amministrazioni vigilanti devono prestare intesa preventiva, garantendo coerenza con l'indirizzo politico-amministrativo del settore.
Quali implicazioni per le imprese di settori sensibili?
Le imprese che operano in settori sensibili al monitoraggio del Garante (energia, alimentare, materie prime industriali, farmaceutico, beni di prima necessità) devono tenere conto di un controllo rafforzato sulle politiche di prezzo. Una segnalazione del Garante può innescare procedimenti AGCM per sospette intese restrittive (art. 2 L. 287/1990) o abusi di posizione dominante (art. 3 L. 287/1990), con sanzioni fino al 10% del fatturato. Sul piano fiscale-contabile, i costi delle materie prime strategiche rilevano per la valutazione delle rimanenze (art. 92 TUIR), per la deducibilità (art. 109 TUIR) e per eventuali coperture (hedge accounting) da rappresentare in bilancio.