Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

La regola generale: chi eredita, eredita anche la detrazione (a certe condizioni)

Le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l’ecobonus e il sismabonus «ordinari» si ripartiscono in dieci quote annuali di pari importo (art. 16-bis, D.P.R. 917/1986). Se il contribuente che ha sostenuto la spesa muore prima di aver utilizzato tutte le rate, la legge non fa perdere il beneficio: lo trasmette per intero all’erede, ma a una condizione precisa, cristallizzata da una serie di documenti di prassi (circolari 24/E/2004, 20/E/2011, 13/E/2013, 17/E/2015, 18/E/2016): l’erede deve conservare la detenzione materiale e diretta del bene sul quale sono stati eseguiti gli interventi. In pratica, deve poterne disporre lui stesso — di regola abitandolo — e non limitarsi a esserne proprietario sulla carta.

Questa condizione non si verifica una volta per tutte al momento dell’apertura della successione: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 17/E/2015) che la detenzione diretta va riscontrata anno per anno, per ciascun periodo d’imposta in cui l’erede intende fruire delle rate residue. Se un anno l’immobile è concesso in comodato o locato a terzi, l’erede non può portare in detrazione la rata di quell’anno; se in seguito il contratto termina e l’erede torna ad abitare l’immobile, può riprendere a dedurre le rate ancora residue relative agli anni successivi (mentre quelle «saltate» restano definitivamente perse, non recuperabili in un secondo momento).

Un caso applicativo frequente riguarda i genitori che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione su un immobile intestato al figlio, in qualità di comodatari: alla morte del genitore, il figlio — proprietario ed erede — può continuare la detrazione, sempre a condizione che abbia la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare 18/E/2016). Lo stesso principio vale, in senso speculare, per chi ha sostenuto le spese come conduttore in locazione: se muore, solo l’erede che subentra nel contratto di locazione e mantiene la disponibilità diretta dell’immobile può portare in detrazione le rate residue (circolare 13/E/2013).

Se l’erede vende o dona l’immobile: le quote si estinguono, non si trasferiscono

Qui la disciplina cambia rispetto al caso «ordinario» di compravendita. Quando è il proprietario che ha sostenuto la spesa a vendere l’immobile mentre è ancora in vita, il diritto alle quote non ancora utilizzate passa automaticamente all’acquirente persona fisica, salvo un diverso accordo scritto tra le parti nell’atto — e il trasferimento vale anche per le cessioni a titolo gratuito, come una donazione (circolare 57/1998). Chi acquista solo una quota dell’immobile riceve la detrazione residua soltanto se, con quell’acquisto, diventa proprietario esclusivo dell’intero bene; altrimenti la detrazione resta al cedente (circolare 25/E/2012).

Quando invece è l’erede — cioè chi ha già ricevuto le quote residue dal de cuius — a vendere o donare l’immobile, la regola è diversa: le quote non ancora fruite non si trasferiscono all’acquirente o al donatario, nemmeno se la cessione avviene nello stesso anno dell’accettazione dell’eredità (risposta ad interpello 612/2021). In pratica, il diritto ricevuto per successione è personale dell’erede e non è ulteriormente cedibile: se l’erede si disfa dell’immobile, le rate residue si perdono, punto. Lo stesso vale, specularmente, se è l’erede a morire prima di aver esaurito le rate: le quote non ancora utilizzate non passano a un successivo erede, ma si estinguono definitivamente (stessa risposta ad interpello). La detrazione ereditata, insomma, vive una sola generazione oltre quella di chi ha sostenuto la spesa originaria.

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Il bonus mobili non si eredita mai

Il «bonus mobili» — la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato, oggi nel limite di 5.000 euro di spesa — presuppone che sia in corso una detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ma è disciplinato da norme proprie (art. 16, co. 2, D.L. 63/2013), che non contengono nessuna clausola di trasferimento in caso di decesso. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito espressamente: la disposizione dell’art. 16-bis, co. 8, TUIR sul trasferimento agli eredi non si applica al bonus mobili (circolare 17/E/2015). Se il contribuente muore prima di aver utilizzato tutte le rate, quelle residue non passano all’erede, nemmeno a chi ha la piena e ininterrotta detenzione dell’immobile e avrebbe pieno diritto a proseguire la detrazione sui lavori di ristrutturazione. È l’unica voce, tra i bonus edilizi collegati al 16-bis, per cui la morte del beneficiario azzera sempre il residuo.

Il riordino delle detrazioni per i redditi alti (art. 16-ter TUIR)

Dal 2025 un ulteriore livello di attenzione riguarda i redditi più elevati. La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto l’art. 16-ter TUIR, un tetto complessivo alle detrazioni al 19% e assimilate per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato moltiplicando un importo base (14.000 euro tra 75.000 e 100.000 euro di reddito, 8.000 euro oltre 100.000 euro) per un coefficiente che cresce con il numero di figli a carico (da 0,50 senza figli a 1 con più di due figli o un figlio disabile). Il limite si applica anche ai bonus edilizi, ma solo per le rate relative a spese sostenute dal 2025: le rate degli anni precedenti restano fuori dal computo. Per l’erede che continua a detrarre le quote residue del de cuius, questo significa che le rate riferite a spese sostenute nel 2025 o dopo entrano nel plafond complessivo calcolato sul proprio reddito, non su quello di chi ha eseguito i lavori: un erede con reddito sopra soglia potrebbe trovarsi con un tetto annuo alle detrazioni più stretto di quanto avrebbe avuto il de cuius.

Per completezza sulle aliquote in vigore: per le spese sostenute nel 2025 la detrazione per interventi di recupero edilizio è al 50% se relativa all’abitazione principale del proprietario (o del titolare di un diritto reale di godimento) e al 36% negli altri casi; per il 2026 e il 2027 scende, rispettivamente, al 36% e al 30%; il limite di spesa resta di 96.000 euro per unità immobiliare fino al 2027.

Situazione Condizione richiesta Esito sulle quote residue
Decesso del beneficiario originario Erede con detenzione materiale e diretta dell’immobile, verificata anno per anno Trasmesse per intero all’erede
Erede che concede l’immobile in comodato o locazione Nessuna detenzione diretta per gli anni del contratto Rate di quegli anni perse; recuperabili se torna a detenere l’immobile
Decesso del conduttore che aveva sostenuto le spese Erede che subentra nel contratto di locazione e detiene direttamente Continua le rate residue
L’erede vende o dona l’immobile — Le quote residue si estinguono, non passano all’acquirente/donatario
Decesso dell’erede prima di esaurire le rate — Le rate non fruite non passano a un ulteriore erede
Bonus mobili non fruito dal de cuius — Non si trasmette mai, indipendentemente dalla detenzione

Esempio pratico

  • Tizio nel 2022 ha sostenuto 40.000 euro di spese di ristrutturazione (detrazione 50%, totale 20.000 euro in 10 rate da 2.000 euro l’anno) e nello stesso anno 8.000 euro per il bonus mobili (50%, 4.000 euro in 10 rate da 400 euro). Muore nel 2025 dopo aver utilizzato 3 rate di ciascuna detrazione: restano 7 rate di ristrutturazione (14.000 euro) e 7 di bonus mobili (2.800 euro).

  • Caio, unico erede, va ad abitare l’appartamento: può continuare a detrarre le 7 rate residue della ristrutturazione, indicando in dichiarazione il numero di rata progressivo. Le 7 rate residue del bonus mobili sono invece perse: quella detrazione non si trasmette agli eredi in nessun caso.

  • Se Caio, dopo due anni, affitta l’appartamento a Sempronia per motivi di lavoro, non può dedurre le rate di ristrutturazione degli anni in cui l’immobile è locato; se il contratto termina e Caio torna ad abitarci, riprende a dedurre le rate residue relative agli anni successivi.

  • Se invece Caio decide di vendere l’appartamento a Sempronia, le rate di ristrutturazione ancora residue non passano a lei: si estinguono con la cessione, anche se la vendita avviene nello stesso anno in cui Caio ha accettato l’eredità.

Da leggere insieme

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Domande frequenti

Cosa significa esattamente "detenzione materiale e diretta" dell'immobile?

Significa poter disporre dell'immobile direttamente, di regola abitandolo: non basta esserne proprietari sulla carta. Se l'erede lo concede in comodato o in locazione a terzi, per quel periodo non ha più la detenzione diretta e perde il diritto alle rate di quegli anni.

Se l'erede affitta l'immobile per qualche anno, perde per sempre le rate residue?

No: perde solo le rate di competenza degli anni in cui l'immobile non è detenuto direttamente. Se in seguito riprende a viverci, può tornare a dedurre le rate residue degli anni successivi; quelle già maturate durante la locazione restano comunque perse.

L'erede che vende o dona l'immobile può far continuare la detrazione a chi lo acquista?

No. A differenza del proprietario originario — le cui quote residue passano di regola all'acquirente, salvo diverso accordo — le quote ricevute per eredità non sono ulteriormente trasferibili: si estinguono con la vendita o la donazione fatta dall'erede.

Cosa succede al bonus mobili non ancora utilizzato dal defunto?

Si perde. Il bonus mobili è una detrazione autonoma rispetto a quella per il recupero edilizio e non prevede alcuna norma di trasferimento agli eredi, quindi le rate residue non fruite dal de cuius non passano a nessuno.

Se muore anche l'erede prima di aver esaurito le rate, chi le riceve?

Nessuno: le quote non ancora utilizzate dall'erede si estinguono definitivamente e non si trasmettono a un ulteriore erede.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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