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Quanti giorni mancano?
Conta i giorni esatti tra due date, con o senza estremi: utile per termini e scadenze.
In sintesi
- Il comma 220 raddoppia il congedo del padre dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001: da 5 a 10 giorni (da 8 a 14 in caso di parto plurimo).
- Il congedo è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata dal datore e conguagliata con l’INPS.
- Il periodo è coperto da contribuzione figurativa integrale ai fini pensionistici (art. 25 D.Lgs. 151/2001).
- Va tenuto distinto dal congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (art. 4, c. 24, L. 92/2012, stabilizzato dal D.Lgs. 105/2022): sono due istituti diversi che possono coesistere.
- La misura recepisce la tendenza della direttiva (UE) 2019/1158 ad ampliare il ruolo del padre nelle prime settimane di vita del figlio.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico maternità e paternità): il limite di fruizione del congedo riservato al padre passa da 5 a 10 giorni e, in caso di parto plurimo, da 8 a 14 giorni.
Approfondimento normativo completo: Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni.
Cosa cambia in concreto per i padri lavoratori
Il comma 220 interviene con una tecnica novellistica puntuale: sostituisce nel testo dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 le parole «cinque giorni» con «dieci giorni» e, per il parto plurimo, «otto» con «quattordici». In sostanza il congedo riservato al padre raddoppia.
È importante non confondere questo istituto con il congedo di paternità obbligatorio introdotto dalla legge Fornero (art. 4, comma 24, L. 92/2012) e reso strutturale dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158: quello è già di 10 giorni ed è autonomo. Il comma 220 agisce invece sull’art. 47 del Testo unico, che disciplina il congedo del padre nei primi mesi di vita del figlio.
Sul piano economico nulla cambia in negativo: il congedo resta indennizzato al 100% della retribuzione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 151/2001, con anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio con l’INPS, e con copertura figurativa integrale ai fini pensionistici.
Cosa controllare prima di chiedere il congedo
- La data presunta o effettiva del parto e la finestra temporale entro cui l’art. 47 consente la fruizione.
- Il proprio contratto e CCNL, che possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto al minimo di legge.
- Se si tratta di parto plurimo (gemelli o più), perché in tal caso il limite è di 14 giorni e non di 10.
- Le istruzioni operative INPS sulle modalità di domanda e di conguaglio, da verificare per l’effettiva decorrenza 2026.
- Che il congedo obbligatorio ex L. 92/2012 e il congedo dell’art. 47 sono distinti: vanno richiesti e calcolati separatamente.
Caso 1 — Tizio, figlio nato a febbraio 2026
Scenario. Tizio è lavoratore dipendente full time. La moglie partorisce il primo figlio a febbraio 2026. Tizio vuole capire quanti giorni di congedo dell’art. 47 può chiedere e quanto gli verrà pagato.
Come si legge in pratica. Con le regole introdotte dal comma 220, il limite del congedo del padre dell’art. 47 passa da 5 a 10 giorni. Tizio può quindi fruire fino a 10 giorni, indennizzati al 100% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa. A questi può aggiungersi, ove ne ricorrano i presupposti, il distinto congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni previsto dalla disciplina della L. 92/2012.
In pratica
- Fino a 10 giorni di congedo art. 47 (era 5).
- Pagamento al 100% della retribuzione, anticipato dal datore.
- Periodo coperto da contribuzione figurativa piena.
- Verificare l’eventuale cumulo con il congedo obbligatorio L. 92/2012.
Caso 2 — Caio e il confronto con il 2025
Scenario. Caio aveva avuto un figlio nel 2024 e ricorda di aver fruito di un periodo più breve. Si chiede se per il secondo figlio, in arrivo nel 2026, le regole siano cambiate.
Come si legge in pratica. Sì: per gli eventi successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 il limite dell’art. 47 sale da 5 a 10 giorni. Caio, a parità di ogni altra condizione, potrà fruire del doppio dei giorni rispetto alla disciplina previgente, con lo stesso trattamento economico al 100%.
Confronto
- Disciplina previgente: limite di 5 giorni (8 per parto plurimo).
- Dal 2026: limite di 10 giorni (14 per parto plurimo).
- Trattamento economico invariato: 100% della retribuzione.
Caso 3 — Sempronio, dubbio sul cumulo
Scenario. Sempronio ha già programmato i 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio. Teme che chiedere anche il congedo dell’art. 47 gli venga negato perché “si tratta dello stesso periodo”.
Come si legge in pratica. I due istituti hanno fondamento normativo diverso: il congedo obbligatorio nasce dall’art. 4, comma 24, della L. 92/2012 (stabilizzato dal D.Lgs. 105/2022), mentre quello dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001 è autonomo. Non si elidono tra loro. Resta però consigliabile verificare con il datore e con l’INPS le concrete modalità di fruizione e di conguaglio, anche per la corretta imputazione dei periodi.
Attenzione
- Congedo obbligatorio (L. 92/2012) e congedo art. 47: istituti distinti.
- Possono coesistere, con domande e calcoli separati.
- Le istruzioni operative INPS per il 2026 vanno verificate per le modalità.
Quando conviene una verifica
Per pianificare congedi e impatto su busta paga e contributi conviene un confronto con un consulente del lavoro: trova un consulente del lavoro.
Norme e fonti collegate
- Comma 220 LB 2026: congedo paternità obbligatorio a 10 giorni (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Quanti giorni di congedo di paternità spettano dal 2026?
Il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 porta il limite del congedo del padre dell’art. 47 D.Lgs. 151/2001 da 5 a 10 giorni; in caso di parto plurimo da 8 a 14 giorni. È un istituto distinto dal congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni della L. 92/2012, che resta autonomo.
Il congedo è pagato per intero?
Sì. Il congedo è coperto da indennità pari al 100% della retribuzione (art. 29 D.Lgs. 151/2001), anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata con l’INPS.
Il periodo conta per la pensione?
Sì. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa integrale ai fini previdenziali, secondo l’art. 25 del D.Lgs. 151/2001.
In caso di gemelli quanti giorni spettano?
Per il parto plurimo il limite passa da 8 a 14 giorni, sempre indennizzati al 100% della retribuzione.
Da quando si applicano le nuove regole?
Le modifiche derivano dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Per la concreta operatività (decorrenza e modalità di domanda) occorre fare riferimento alle istruzioni dell’INPS.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti