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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: dal 28 settembre 2024, con il cosiddetto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), l’imprenditore in difficoltà può proporre alle Agenzie fiscali il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari già dentro la composizione negoziata della crisi. Restano però esclusi i contributi previdenziali (INPS) e le risorse proprie dell’Unione europea. E soprattutto: nella negoziata non esiste il cram down, cioè non puoi imporre l’accordo ai creditori che dicono di no. Se ti serve quello, l’analisi va spostata su accordo di ristrutturazione o concordato.

La situazione: un’impresa sana che soffoca sotto il fisco

Il caso tipico non è l’azienda decotta. È l’impresa che fattura, ha clienti e un’attività con un futuro, ma che ha accumulato un arretrato verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: IVA non versata in un anno difficile, ritenute, sanzioni e interessi che hanno raddoppiato il debito originario. La cassa basta a pagare fornitori e stipendi, ma non a chiudere le cartelle.

Per anni questi imprenditori si sono trovati davanti a un bivio scomodo: la rateizzazione ordinaria (che dilaziona ma non riduce il debito) oppure procedure concorsuali più pesanti per poter trattare uno stralcio. La composizione negoziata, nata come percorso volontario e riservato, aveva un limite preciso: non permetteva di toccare i debiti fiscali. È esattamente questo punto a essere cambiato.

Cosa è cambiato con il correttivo-ter

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, D.Lgs. 14/2019) è un percorso volontario e riservato, assistito da un esperto indipendente, pensato per imprese in difficoltà ma ancora risanabili. Il suo punto debole storico era l’impossibilità di incidere sui tributi.

Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter al Codice della crisi) ha inserito il comma 2-bis nell’art. 23 CCII, con decorrenza 28 settembre 2024. Da quella data l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali, nell’ambito delle trattative, il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. In altre parole, la transazione fiscale entra dentro la negoziata: prima per stralciare il fisco bisognava per forza passare da un accordo di ristrutturazione o da un concordato, ora una parte di quel lavoro può avvenire nel percorso più leggero e riservato.

Attenzione però a non sopravvalutare la novità: si tratta di una proposta rivolta alle Agenzie fiscali, frutto di trattativa. Non è un diritto automatico a pagare meno, e non sposta il vero limite strutturale della negoziata, di cui parliamo più avanti.

Cosa puoi stralciare e cosa no

La distinzione è netta e va capita prima di impostare qualunque strategia: alcune voci rientrano nella transazione fiscale della negoziata, altre ne restano fuori per legge. Sbagliare il perimetro significa costruire un piano che non sta in piedi.

Voce di debito Dentro la transazione fiscale in negoziata?
Imposte dirette gestite dalle Agenzie fiscali – pagamento parziale o dilazionato proponibile
Ritenute
Sanzioni e interessi sui tributi inclusi
Debiti verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (tributi gestiti)
Contributi previdenziali e assistenziali (INPS) No – esclusi
Tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea No – esclusi

Il punto più insidioso è il previdenziale. Molti imprenditori arrivano convinti di poter mettere sul tavolo anche l’arretrato INPS: dentro la composizione negoziata non si può. La transazione contributiva non è ammessa in questo percorso. Se il peso del debito è soprattutto previdenziale, la negoziata da sola difficilmente risolve, e questo va detto subito, non a metà trattativa.

Il limite del cram down nella negoziata

Qui sta la differenza che orienta davvero la scelta dello strumento. Nella composizione negoziata non esiste il cram down, cioè non è previsto alcun meccanismo per imporre forzatamente l’accordo ai creditori dissenzienti, comprese le Agenzie fiscali. Tutto si regge sul consenso: se l’Agenzia non accetta la proposta di pagamento parziale, nella negoziata non c’è un giudice che possa omologare lo stralcio contro la sua volontà.

Il cram down, quando serve forzare la mano a un creditore pubblico che dice no nonostante una proposta conveniente, si ottiene con altri strumenti: l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo. Sono procedure più strutturate, con un coinvolgimento del tribunale, ma offrono la leva che la negoziata non ha.

Tradotto in decisione operativa: la negoziata è lo strumento giusto quando si può ragionevolmente puntare a un accordo; quando invece il successo dipende dal poter imporre la soluzione a un creditore ostile, la negoziata da sola non basta.

Come scegliere: negoziata o altro strumento

La domanda corretta non è “come funziona la composizione negoziata”, ma “è lo strumento adatto al mio caso o mi serve qualcosa che arrivi più in profondità”. La tabella sintetizza i criteri decisionali.

Criterio Composizione negoziata Accordo di ristrutturazione / concordato
Riservatezza Percorso riservato Maggiore esposizione, coinvolgimento del tribunale
Stralcio dei tributi gestiti dalle Agenzie Sì, via proposta in trattativa
Stralcio del previdenziale (INPS) No, escluso Da valutare nello strumento specifico
Possibilità di imporre l’accordo ai dissenzienti (cram down) No Sì, secondo le regole dello strumento
Quando preferirla Impresa risanabile, creditori potenzialmente collaborativi, si punta all’accordo Serve la leva del tribunale o il debito previdenziale è centrale

Una lettura pratica: se il debito è in larga parte erariale e i creditori sembrano disposti a trattare, la negoziata è il primo tentativo sensato, più rapido e riservato. Se invece serve costringere un creditore a subire lo stralcio, oppure il nodo è il contributivo, conviene impostare fin dall’inizio l’analisi su accordo di ristrutturazione o concordato, eventualmente usando la negoziata come fase di apertura verso uno di questi sbocchi.

Cosa avere pronto per non arrivare tardi: gli adeguati assetti

Il fattore che più spesso decide l’esito non è lo strumento, ma il tempismo. L’imprenditore ha l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 del Codice civile). Non è un adempimento formale: arrivare con assetti adeguati e dati ordinati è ciò che permette di accedere in tempo, quando l’impresa è ancora risanabile e i margini di trattativa esistono.

Cosa significa in concreto, prima ancora di parlare con un esperto:

Chi arriva con questi elementi pronti sceglie lo strumento con cognizione di causa; chi arriva tardi e disordinato spesso si ritrova senza più opzioni reali.

Caso pratico

La Meccanica Lombarda S.r.l. (impresa di fantasia) produce componenti per l’industria. Ha clienti solidi e ordini in portafoglio, ma trascina un arretrato fiscale rilevante: imposte dirette, ritenute e una massa di sanzioni e interessi cresciuti nel tempo, oltre a un debito INPS più contenuto. La cassa regge la gestione corrente ma non chiude le cartelle.

Con assetti adeguati e dati ordinati, l’imprenditore arriva in tempo. Poiché il debito è in prevalenza erariale e i tributi sono di quelli gestiti dalle Agenzie fiscali, la composizione negoziata diventa la strada da tentare per prima: riservata, e ora capace di ospitare una proposta di pagamento parziale e dilazionato di imposte, ritenute, sanzioni e interessi.

Restano però due paletti. Il debito INPS non può essere stralciato nella negoziata: va gestito a parte. E se l’Agenzia rifiutasse la proposta, nella negoziata non ci sarebbe modo di imporle lo stralcio, perché manca il cram down: a quel punto l’imprenditore dovrebbe valutare il passaggio a un accordo di ristrutturazione o a un concordato. La scelta, in altre parole, non si fa una volta sola: si imposta sulla negoziata, ma con gli scenari alternativi già in mente fin dal primo giorno.

Cosa cambia per la Meccanica Lombarda S.r.l. tra il prima e il dopo correttivo-ter è tangibile. Prima del 28 settembre 2024 lo stesso imprenditore, per ottenere uno stralcio sui tributi, non avrebbe avuto altra scelta che impostare subito una procedura concorsuale, con tutto il peso e l’esposizione che comporta. Oggi può aprire la trattativa nel percorso riservato della negoziata e portarvi dentro una proposta sui tributi gestiti dalle Agenzie. Resta la lucidità di sapere che la negoziata non è una bacchetta magica: copre l’erariale, non il previdenziale, e funziona finché c’è consenso. Da qui la regola pratica per chi si trova in questa situazione: tentare la negoziata dove ha senso, ma costruire fin dall’inizio il piano in modo che, se la trattativa non basta, il passaggio allo strumento successivo sia già pronto e non un ripiego improvvisato all’ultimo momento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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