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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: il credito d’imposta per la quotazione delle PMI riconosce il 50% delle spese di consulenza sostenute per quotarsi, fino a un massimo di 500.000 € per impresa. Vale per la quotazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF, come Euronext Growth Milan) di uno Stato UE o dello Spazio Economico Europeo. La misura, gestita dal MIMIT, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027. Il credito si utilizza in compensazione tramite modello F24 e la domanda si presenta dopo la quotazione.

Che cos’è il credito d’imposta per la quotazione e a chi serve

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è un’agevolazione che restituisce, sotto forma di credito utilizzabile in compensazione, una parte dei costi che un’impresa sostiene per approdare in Borsa. La logica è semplice: quotarsi richiede un lavoro preparatorio lungo e costoso (advisor, revisori, consulenti legali e finanziari), e questo costo iniziale scoraggia molte piccole e medie imprese sane ma poco strutturate. Il credito abbatte metà di quelle spese, rendendo il percorso più sostenibile.

La misura serve soprattutto alle PMI in crescita che stanno valutando la quotazione come strumento per raccogliere capitale, aumentare la propria visibilità e patrimonializzarsi. Il gestore della misura è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Per beneficiarne occorre rientrare nella definizione di PMI ed effettivamente arrivare alla quotazione: l’agevolazione premia il risultato, non la sola intenzione.

È un errore considerarlo un finanziamento o un contributo che arriva «in cassa». Si tratta di un credito fiscale: una volta riconosciuto, lo si usa per pagare imposte e contributi tramite il modello F24, non lo si incassa come liquidità diretta.

Quali costi di consulenza sono ammessi

Sono ammissibili le spese di consulenza sostenute per le attività finalizzate alla quotazione. Il perimetro copre l’intero percorso, dalla preparazione interna dell’impresa fino al collocamento dei titoli presso gli investitori. In particolare rientrano:

Il filo conduttore è che la spesa sia di consulenza e sia direttamente collegata al processo di quotazione. Costi generici di gestione ordinaria, non riconducibili al percorso verso il mercato, restano fuori dal perimetro agevolabile.

La misura: 50%, tetto di 500.000 euro e mercati ammessi

Il beneficio è pari al 50% dei costi di consulenza ammissibili, fino a un massimo di 500.000 € per impresa. Il tetto opera come limite assoluto: anche se la metà delle spese sostenute superasse tale soglia, il credito riconosciuto non potrebbe comunque eccedere i 500.000 €.

Quanto ai mercati, l’agevolazione vale per la quotazione su un mercato regolamentato oppure su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), come Euronext Growth Milan, purché il mercato appartenga a uno Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio Economico Europeo. Questo è un punto centrale per le PMI: l’accesso non è limitato ai grandi listini regolamentati, ma include anche i mercati pensati per le imprese in crescita.

Elemento Dettaglio
Aliquota del credito 50% dei costi di consulenza ammissibili
Tetto massimo per impresa 500.000 €
Mercati ammessi Mercato regolamentato o MTF (es. Euronext Growth Milan)
Area geografica Stato membro UE o aderente allo Spazio Economico Europeo
Gestore della misura MIMIT
Modalità di utilizzo Compensazione tramite modello F24

Da notare: il credito non dipende dalla dimensione dell’operazione di raccolta, ma dalle spese di consulenza effettivamente sostenute e ammissibili. Una PMI che si quota su un MTF può quindi accedere al beneficio esattamente come chi sceglie un mercato regolamentato.

La proroga e il rischio del plafond annuale

L’art. 73 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha prorogato il credito fino al 31 dicembre 2027. In precedenza la misura era prevista fino al 31 dicembre 2024. La proroga ha però fissato limiti di spesa annuali, cioè un tetto complessivo di risorse pubbliche disponibili per ciascun anno.

Anno Plafond complessivo
2025 6 milioni di €
2026 3 milioni di €
2027 3 milioni di €

Qui sta il punto delicato. Il tetto del 50% e del massimale di 500.000 € vale per la singola impresa, ma le risorse complessive sono limitate a livello di sistema: per il 2026 il plafond è di 3 milioni di €. Poiché le domande di più imprese attingono allo stesso stanziamento, quando l’insieme delle richieste supera la dotazione annuale il credito riconosciuto a ciascuna impresa può essere ridotto e ripartito in proporzione. In altre parole, il 50% rappresenta il beneficio teorico massimo, ma l’importo effettivamente concesso può risultare inferiore se la domanda complessiva eccede le risorse disponibili.

Per una PMI questo significa una cosa pratica: non bisogna dare per scontato di ottenere l’intero 50%. È prudente costruire il piano finanziario dell’operazione considerando il credito come un beneficio potenziale e non come un importo certo, e monitorare i provvedimenti attuativi che ogni anno regolano l’apertura delle domande e l’eventuale riparto.

Come e quando si presenta la domanda e si usa il credito

La domanda per il riconoscimento del credito si presenta dopo la quotazione, non prima. Questo è un aspetto strutturale della misura: l’impresa sostiene le spese, completa il percorso e si quota, e solo a quel punto chiede il credito sui costi già sostenuti.

Il termine per la presentazione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione. In concreto, per le quotazioni effettuate nel 2025 le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2026; per le quotazioni effettuate nel 2026 il termine cade al 31 marzo 2027. La finestra per l’invio delle domande si apre nei mesi precedenti la scadenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento attuativo di riferimento, che è sempre la fonte da consultare per le date operative aggiornate.

Una volta riconosciuto, il credito si utilizza in compensazione tramite il modello F24. Significa che l’impresa lo impiega per ridurre o azzerare imposte e contributi dovuti, indicando il relativo codice tributo nel modello. Non si tratta quindi di un rimborso liquido, ma di una leva fiscale spendibile sui versamenti.

Errori da evitare

Caso pratico

Si immagini la Verdi Componenti S.r.l., una PMI di fantasia attiva nella meccanica di precisione, in forte crescita e intenzionata a raccogliere capitale per sostenere l’espansione. Decide di quotarsi su Euronext Growth Milan, un MTF ammesso all’agevolazione.

Nel corso del percorso l’impresa sostiene spese di consulenza ammissibili per 400.000 €: predisposizione del piano industriale e adeguamento del controllo di gestione, attività nella fase di ammissione, collocamento dei titoli, revisione delle informazioni finanziarie e assistenza nella redazione dei documenti di ammissione. La quotazione si perfeziona nel corso del 2026.

Il beneficio teorico è pari al 50% di 400.000 €, cioè 200.000 €, ben al di sotto del tetto di 500.000 €. La Verdi Componenti presenta la domanda dopo la quotazione, entro il 31 marzo 2027. Poiché le risorse complessive per il 2026 ammontano a 3 milioni di €, l’importo effettivamente riconosciuto dipenderà anche dal totale delle domande presentate da tutte le imprese: se queste superano il plafond, il credito potrà essere ridotto in proporzione. Ottenuto il riconoscimento, l’impresa utilizza il credito in compensazione tramite F24, abbattendo imposte e contributi dovuti.

L’esempio mostra la logica complessiva: il credito non azzera il costo della quotazione, ma ne dimezza la componente di consulenza entro i limiti previsti, restituendo respiro finanziario a una PMI che decide di affrontare il mercato dei capitali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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