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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Rifinanziato il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese ex art. 14, c. 19, D.L. 98/2011 (conv. L. 111/2011).
  • Incremento di 100 milioni di euro per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 (totale 300 milioni).
  • Strumento operativo per il sostegno all'export delle imprese italiane.
  • Gestione affidata a SIMEST con risorse dedicate a finanziamenti agevolati, contributi e patrimonializzazione.
  • Linea di continuità con le precedenti leggi di bilancio in tema di internazionalizzazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 504 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026, con risorse triennali 2026-2028.

Testo coordinato

. Al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, di cui all’articolo 14, comma 19, , convertito, con modificazioni, dalla , èdel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 legge 15 luglio 2011, n. 111 incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

La cornice: il Fondo 394/81 e il rilancio dell'export

Il comma 504 rifinanzia il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il fondo opera in continuità storica con il più risalente Fondo 394/81 (legge 29 luglio 1981, n. 394), strumento storico per il sostegno alla penetrazione commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri. La norma stanzia 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per un complessivo di 300 milioni di nuove risorse.

Il soggetto gestore: SIMEST

La gestione operativa del Fondo è affidata, sulla base di apposite convenzioni con il MAECI e il MEF, a SIMEST S.p.A., società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che eroga finanziamenti agevolati e contributi per programmi di internazionalizzazione delle imprese italiane. Le linee di intervento storiche includono: programmi di inserimento sui mercati esteri (apertura di filiali, uffici, showroom), partecipazione a fiere internazionali, sviluppo di e-commerce internazionale, studi di fattibilità e assistenza tecnica, patrimonializzazione delle PMI esportatrici.

Beneficiari e requisiti

Possono accedere alle agevolazioni le imprese italiane (di tutte le dimensioni, con focus prioritario sulle PMI), iscritte al Registro delle imprese da almeno due esercizi, con bilanci approvati e regolarità contributiva. Sono richieste fatturato e indicatori di solidità finanziaria coerenti con la dimensione del programma proposto. Le agevolazioni operano in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013) o, alternativamente, nell'ambito del GBER (Reg. UE 651/2014), nel rispetto delle intensità massime e dei massimali europei.

Strumenti operativi tipici

Il Fondo finanzia tipicamente: finanziamenti agevolati a tasso pari al 10% del tasso di riferimento UE, con durata tra 4 e 6 anni; contributi a fondo perduto aggiuntivi, in misura variabile in funzione del beneficiario e della tipologia di programma; linee tematiche per transizione digitale ed ecologica, e-commerce internazionale, certificazioni, patrimonializzazione delle PMI. Le condizioni e i massimali sono definiti da circolari operative SIMEST e da delibere del Comitato Agevolazioni.

Coordinamento con altre misure di sostegno all'export

Il Fondo si integra con altri strumenti pubblici: garanzie SACE per l'export, contributi ICE-Agenzia per fiere e missioni, programmi di formazione export, oltre alle agevolazioni regionali. La pianificazione di una strategia di internazionalizzazione deve tenere conto del cumulo aiuti, delle compatibilità europee e dei massimali per beneficiario unico.

Riflessi fiscali e contabili

I finanziamenti agevolati comportano l'iscrizione del debito al fair value e il riconoscimento di un contributo “in conto interessi” pari alla differenza con il tasso di mercato. I contributi a fondo perduto in conto esercizio concorrono alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 85 TUIR (se ricavi accessori) o dell'art. 88 TUIR (se sopravvenienze attive da contributi), in funzione della natura giuridica del contributo. Quelli destinati ad acquisizioni di immobilizzazioni seguono la disciplina dei contributi in conto impianti. Obblighi di pubblicità ex L. 124/2017 per importi superiori a 10.000 euro.

Domande frequenti

Cosa finanzia il Fondo 394/81 e l'art. 14, c. 19, D.L. 98/2011?

Il Fondo finanzia programmi di internazionalizzazione delle imprese italiane su mercati esteri, attraverso un mix di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto erogati da SIMEST. Le tipologie ricorrenti includono: apertura di strutture commerciali all'estero (filiali, uffici, showroom), partecipazione a fiere internazionali, sviluppo di e-commerce internazionale, studi di fattibilità, formazione export, certificazioni internazionali, programmi di transizione digitale ed ecologica con sbocco internazionale, patrimonializzazione delle PMI esportatrici. Le condizioni di accesso e le percentuali di contributo a fondo perduto sono definite da circolari operative SIMEST aggiornate periodicamente in funzione delle priorità di policy.

Chi gestisce concretamente il Fondo?

La gestione operativa è affidata a SIMEST S.p.A., società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane. SIMEST opera sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Il Comitato Agevolazioni, organo istituito presso il MAECI, esamina le domande di importo superiore alle soglie di delega e delibera la concessione delle agevolazioni. Le imprese presentano domanda tramite portale telematico, con istruttoria gestita direttamente da SIMEST.

Qual è il tasso applicato ai finanziamenti agevolati?

Il tasso applicato ai finanziamenti agevolati è storicamente fissato al 10% del tasso di riferimento UE, con conseguente componente di aiuto significativa rispetto ai tassi di mercato. La durata dei finanziamenti varia tra 4 e 6 anni, con preammortamento di 1-2 anni in funzione della tipologia di programma. Per alcune linee tematiche (es. transizione digitale ed ecologica) sono previste quote aggiuntive di contributo a fondo perduto, calcolate in percentuale dell'importo finanziato. Le condizioni esatte sono pubblicate nelle circolari operative SIMEST e possono variare in funzione delle priorità di policy e delle risorse disponibili.

Il finanziamento agevolato e il contributo SIMEST sono cumulabili con altre agevolazioni?

Sì, il cumulo è ammesso ma deve rispettare i massimali europei. Le agevolazioni operano tipicamente in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013), con massimale di 300.000 euro per impresa unica nel triennio mobile, o in regime GBER (Reg. UE 651/2014) nel rispetto delle intensità massime previste per i diversi titoli di aiuto. Il cumulo è ammesso con misure regionali, garanzie SACE, contributi ICE-Agenzia, crediti d'imposta, purché non si superi l'intensità massima d'aiuto sui medesimi costi ammissibili. In sede di domanda l'impresa deve dichiarare gli aiuti già ricevuti e quelli richiesti per gli stessi costi.

Come si rendiconta il contributo SIMEST nel bilancio dell'impresa?

I finanziamenti agevolati sono iscritti tra i debiti finanziari al valore nominale, con la componente di aiuto (differenza tra tasso applicato e tasso di mercato) rilevata come provento sospeso e imputata a conto economico per la durata del finanziamento. I contributi a fondo perduto, in funzione della destinazione, sono trattati come contributi in conto esercizio (concorrenza al reddito ex art. 85 o 88 TUIR) o in conto impianti (art. 88, c. 3, lett. b, TUIR). Vanno indicati in dichiarazione, quadro RS, sezione aiuti di Stato e nel Registro nazionale aiuti (RNA). Obbligo di pubblicità in Nota integrativa ex L. 124/2017 per importi superiori a 10.000 euro annui.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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