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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 289 c.p.p. – Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (28, 29, 31 c.p.), il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione (314-360 c.p.), la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 287 comma 1.

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Definizione: privazione temporanea di attività pubbliche conseguente a ordinanza cautelare
  • Ambito: magistrati, notai, funzionari pubblici, incaricati servizio pubblico
  • Eccezione cruciale: delitti contro pubblica amministrazione permettono sospensione senza soglia di pena
  • Esclusione: uffici elettivi diretti (sindaci, consiglieri) non possono essere sospesi

La sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio vieta temporaneamente a un imputato lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Ratio

L'art. 289 c.p.p. tutela l'integrità della pubblica amministrazione permettendo al giudice di sospendere un pubblico ufficiale indagato da funzioni pubbliche durante il processo penale. La misura serve a evitare che l'imputato eserciti il potere pubblico per inquinare le prove (es. distruggere documenti, intimorire testimoni) o per abusare della sua posizione. È particolarmente rilevante nei reati di corruzione, peculato e concussione, dove il conflitto di interesse è evidente.

Analisi

Il comma 1 descrive la sospensione: il giudice «interdice temporaneamente» le attività inerenti all'ufficio, in tutto o in parte. Il rinvio agli artt. 28-29-31 c.p. richiama le pene accessorie ordinarie (interdizione dalle pubbliche funzioni), ma qui la sospensione è cautelare, non punitiva: dura solo finché sussiste il rischio. Il comma 2 crea l'eccezione fondamentale: per i delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 c.p., che includono corruzione, peculato, abuso di autorità), la sospensione è applicabile ANCHE AL DI FUORI DEI LIMITI DI PENA dell'art. 287, ossia indipendentemente dal fatto che il delitto rientri nella soglia «reclusione superiore a 3 anni». Il comma 3 esclude dalla sospensione gli uffici elettivi ricoperti per investitura diretta popolare (sindaci, assessori, consiglieri, deputati), perché la comunità locale/nazionale ha il diritto di decidere se fidarsi dell'eletto nonostante l'accusa.

Quando si applica

La norma entra in gioco quando il PM richiede la sospensione per un pubblico ufficiale accusato di un grave reato. Se il reato rientra nella soglia dell'art. 287 (ergastolo o reclusione > 3 anni), la misura è sempre applicabile. Se il reato è contra la pubblica amministrazione (anche con pena inferiore), la misura rimane applicabile in forza dell'art. 289 c.2. Tipicamente si applica a magistrati, notai, funzionari fiscali, carabinieri/poliziotti accusati di abuso di autorità o corruzione.

Connessioni

Correlato agli artt. 287 (soglia generale), 291 (procedimento di richiesta), 292 (ordinanza giudice), 293-294 (esecuzione e interrogatorio), 299 (revoca). Rimandi a: art. 28-29-31 c.p. (pene accessorie ordinarie), art. 314-360 c.p. (delitti pubblica amministrazione: corruzione artt. 318-320, peculato artt. 314-316, concussione art. 317, abuso autorità art. 323-327). Non si applica a deputati, senatori, sindaci, consiglieri (art. 289 c.3). Connessione con diritto amministrativo: sospensione cautelare non equivale a decadenza dall'ufficio (che è conseguenza della condanna definitiva).

Domande frequenti

Se lavoro nella pubblica amministrazione e vengo accusato di un reato, sono automaticamente sospeso?

No, non automaticamente dalla sospensione cautelare. Tuttavia, se il PM richiede questa misura cautelare al giudice e le condizioni sono soddisfatte (gravità del reato, esigenze cautelari), il giudice può disporre la sospensione con ordinanza. Fino a quel momento rimani al tuo lavoro, salvo che tu sia arrestato o sottoposto ad altre misure. La sospensione cautelare è una scelta del giudice, non una conseguenza automatica.

Un sindaco accusato di malversazione può essere sospeso dall'incarico?

No, se il sindaco è stato eletto direttamente dal popolo (come accade normalmente), l'art. 289 c.3 lo esclude dalla sospensione cautelare. Il motivo è che gli elettori hanno il diritto di decidere se fidarsi di un sindaco accusato fino a sentenza definitiva. Diversamente, se il sindaco fosse assessore nominato (non eletto), la sospensione potrebbe applicarsi.

Durante la sospensione cautelare dall'ufficio, perdo lo stipendio?

Dipende dalla normativa amministrativa dell'ente. In molti casi il pubblico dipendente in aspettativa per procedimento penale continua a percepire una percentuale dello stipendio (es. il 50%). La sospensione cautelare non comporta automaticamente sospensione della retribuzione; la decisione spetta all'amministrazione pubblica competente.

Se ho commesso un reato di mafia come pubblico ufficiale, quale sospensione si applica?

I delitti di mafia e camorra (associazione a delinquere finalizzata a reati specifici, art. 416-bis c.p.) non rientrano formalmente nella categoria «delitti contro la pubblica amministrazione». Tuttavia, se il pubblico ufficiale è accusato contemporaneamente di corruzione in concorso con la mafia, la sospensione si applica per la corruzione, mentre il reato di mafia agisce come aggravante complessiva. Il giudice cautelare valuterà il pericolo concreto e la pericolosità.

La sospensione dall'ufficio pubblico è permanente dopo una condanna?

Durante il processo è cautelare e temporanea (revocabile). Se la sentenza finale di condanna è definitiva, la sospensione diventa permanente se il reato è grave (come corruzione, peculato), oppure la durata è fissata dalla legge (es. interdizione temporanea dalle funzioni pubbliche per 5 anni, art. 28 c.p.). Se assolto, la sospensione cautelare cessa immediatamente e puoi riprendere il tuo ufficio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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