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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1116 c.c. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

In vigore

ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. CAPO II – Del condominio negli edifici

In sintesi

  • L'art. 1116 c.c. chiude la disciplina della comunione ordinaria rinviando alle norme sulla divisione ereditaria.
  • Il rinvio opera solo in via suppletiva: si applicano le regole successorie se non contrastano con quelle della comunione.
  • La norma garantisce coerenza sistematica tra i due istituti, entrambi fondati sulla contitolarità di diritti.
  • Seguono immediatamente le disposizioni sul condominio negli edifici (artt. 1117 ss.), segnando il passaggio al Capo II.
  • Il raccordo con il diritto ereditario riguarda aspetti quali collazione, conguagli, garanzie per evizione e stima dei beni.

Funzione del rinvio alla divisione ereditaria

L'art. 1116 c.c. svolge una funzione di clausola di chiusura per la comunione ordinaria: in assenza di una disciplina specifica negli artt. 1100-1115 c.c., si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713-768 c.c.), purché compatibili. Il legislatore ha ritenuto superfluo riscrivere istituti già dettagliatamente disciplinati in ambito successorio.

Ambito del rinvio

Il rinvio riguarda in particolare le modalità operative della divisione: la formazione delle quote, i conguagli in denaro quando la divisione in natura non è possibile o conveniente, le garanzie reciproche tra condividenti per evizione e vizi, la stima dei beni e il ruolo del giudice. Non si applicano invece le regole successorie proprie del rapporto tra erede e de cuius, come la collazione o l'imputazione delle donazioni, che presuppongono una successione mortis causa.

Il passaggio al condominio

Immediatamente dopo l'art. 1116, il codice civile apre il Capo II, Del condominio negli edifici, che inizia con l'art. 1117. Si tratta di un passaggio sistematico rilevante: dalla comunione pro quota su beni generici si passa a una fattispecie speciale caratterizzata dalla compresenza di proprietà esclusiva sulle singole unità immobiliari e proprietà comune sulle parti dell'edificio. La riforma del 2012 (L. 220/2012) ha profondamente innovato questa disciplina.

Applicazioni pratiche

Il rinvio ex art. 1116 viene invocato soprattutto nelle divisioni giudiziali, dove il giudice deve determinare le modalità di scioglimento. Le norme ereditarie offrono un quadro procedurale completo: nomina del notaio delegato, formazione dei lotti, conguagli, impugnazione della divisione per lesione. Tutto ciò si applica, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 1116 c.c.?

Stabilisce che alla divisione della comunione ordinaria si applicano le norme sulla divisione ereditaria, in quanto compatibili con la disciplina della comunione.

Perché il rinvio opera solo in via suppletiva?

Perché le norme degli artt. 1100-1115 c.c. hanno precedenza; quelle ereditarie colmano solo le lacune non altrimenti risolte.

Quali norme ereditarie trovano applicazione nella divisione della comunione?

Principalmente quelle su formazione dei lotti, conguagli, garanzie per evizione e vizi, stima dei beni e modalità della divisione giudiziale.

Le regole sulla collazione si applicano alla comunione ordinaria?

No: la collazione presuppone una successione ereditaria e non è compatibile con la comunione tra soggetti che non si trovano in rapporto successorio.

Qual è l'importanza sistematica dell'art. 1116 rispetto al condominio?

Chiude la disciplina della comunione e introduce il Capo II sul condominio, evidenziando la distinzione tra i due istituti pur nella loro contiguità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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