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Art. 1116 c.c. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
In vigore
ereditaria Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite. CAPO II – Del condominio negli edifici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione del rinvio alla divisione ereditaria
L'art. 1116 c.c. svolge una funzione di clausola di chiusura per la comunione ordinaria: in assenza di una disciplina specifica negli artt. 1100-1115 c.c., si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (artt. 713-768 c.c.), purché compatibili. Il legislatore ha ritenuto superfluo riscrivere istituti già dettagliatamente disciplinati in ambito successorio.
Ambito del rinvio
Il rinvio riguarda in particolare le modalità operative della divisione: la formazione delle quote, i conguagli in denaro quando la divisione in natura non è possibile o conveniente, le garanzie reciproche tra condividenti per evizione e vizi, la stima dei beni e il ruolo del giudice. Non si applicano invece le regole successorie proprie del rapporto tra erede e de cuius, come la collazione o l'imputazione delle donazioni, che presuppongono una successione mortis causa.
Il passaggio al condominio
Immediatamente dopo l'art. 1116, il codice civile apre il Capo II, Del condominio negli edifici, che inizia con l'art. 1117. Si tratta di un passaggio sistematico rilevante: dalla comunione pro quota su beni generici si passa a una fattispecie speciale caratterizzata dalla compresenza di proprietà esclusiva sulle singole unità immobiliari e proprietà comune sulle parti dell'edificio. La riforma del 2012 (L. 220/2012) ha profondamente innovato questa disciplina.
Applicazioni pratiche
Il rinvio ex art. 1116 viene invocato soprattutto nelle divisioni giudiziali, dove il giudice deve determinare le modalità di scioglimento. Le norme ereditarie offrono un quadro procedurale completo: nomina del notaio delegato, formazione dei lotti, conguagli, impugnazione della divisione per lesione. Tutto ciò si applica, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 1116 c.c.?
Stabilisce che alla divisione della comunione ordinaria si applicano le norme sulla divisione ereditaria, in quanto compatibili con la disciplina della comunione.
Perché il rinvio opera solo in via suppletiva?
Perché le norme degli artt. 1100-1115 c.c. hanno precedenza; quelle ereditarie colmano solo le lacune non altrimenti risolte.
Quali norme ereditarie trovano applicazione nella divisione della comunione?
Principalmente quelle su formazione dei lotti, conguagli, garanzie per evizione e vizi, stima dei beni e modalità della divisione giudiziale.
Le regole sulla collazione si applicano alla comunione ordinaria?
No: la collazione presuppone una successione ereditaria e non è compatibile con la comunione tra soggetti che non si trovano in rapporto successorio.
Qual è l'importanza sistematica dell'art. 1116 rispetto al condominio?
Chiude la disciplina della comunione e introduce il Capo II sul condominio, evidenziando la distinzione tra i due istituti pur nella loro contiguità.