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Art. 2803 c.c. Riscossione del credito dato in pegno
In vigore dal 19/04/1942
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d’accordo o altrimenti determinato dall’autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del denaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l’assegnazione secondo le norme degli artt. 2797 e 2798.
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In sintesi
Commento all'art. 2803 c.c.
L'art. 2803 c.c. regola il momento cruciale della riscossione del credito dato in pegno alla sua scadenza, distinguendo due scenari in base allo stato del credito garantito (principale).
Nel primo scenario, il credito garantito non è ancora scaduto: il creditore pignoratizio riscuote il credito vincolato ma non può appropriarsi delle somme. Se si tratta di denaro o cose fungibili, deve depositarle in un luogo neutro (determinato di comune accordo o dal giudice), in attesa che anche il credito garantito scada. Il deposito tutela sia il debitore principale (che vede conservata la garanzia senza che il creditore si arricchisca anticipatamente) sia il creditore (che mantiene il controllo sulle somme).
Nel secondo scenario, il credito garantito è già scaduto al momento della riscossione: qui il creditore può operare una sorta di compensazione automatica, trattenendo quanto necessario per estinguere il suo credito (capitale, interessi, spese) e restituendo il residuo al costituente. Se invece il credito vincolato ha per oggetto cose diverse dal denaro, il creditore deve procedere alle forme di liquidazione previste dagli artt. 2797-2798 c.c. (vendita all'incanto o assegnazione giudiziale), non potendo appropriarsi arbitrariamente dei beni.
Il meccanismo si coordina con il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.), che vieta al creditore di acquisire la proprietà della cosa data in pegno in caso di inadempimento. La ritenzione del denaro riscosso è ammessa perché non viola tale divieto: il creditore non acquisisce un bene del debitore, ma riscuote un credito monetario di terzi. Diverso è il caso del patto marciano ex art. 48-bis TUB, introdotto dal D.L. 59/2016, che consente alla banca di acquisire il bene a valori di mercato con obbligo di restituzione dell'eccedenza.
Domande frequenti
Cosa deve fare il creditore pignoratizio quando il credito vincolato scade?
Deve riscuoterlo. Se si tratta di denaro o cose fungibili e il credito garantito non è ancora scaduto, deve depositare le somme nel luogo stabilito di comune accordo o determinato dall'autorità giudiziaria, in attesa della scadenza del credito principale.
Quando il credito garantito è già scaduto, il creditore può trattenere le somme riscosse?
Sì. Se il credito garantito è già scaduto, il creditore può trattenere del denaro riscosso quanto basta per soddisfare le proprie ragioni (capitale, interessi, spese) e deve restituire il residuo al costituente.
Come si liquida il credito in pegno se ha per oggetto cose diverse dal denaro?
Il creditore non può appropriarsi delle cose. Deve procedere alla vendita nelle forme dell'art. 2797 c.c. (vendita all'incanto o trattativa privata autorizzata dal giudice) oppure chiederne l'assegnazione giudiziale ex art. 2798 c.c.
La ritenzione del denaro riscosso viola il divieto del patto commissorio?
No. La ritenzione del denaro riscosso dal debitore del credito vincolato è ammessa perché il creditore non acquisisce un bene del debitore principale, ma incamera somme provenienti da un terzo. Il divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.) riguarda l'acquisizione della cosa oggetto di garanzia, non la riscossione di crediti di terzi.
Cosa cambia con il patto marciano introdotto dal D.L. 59/2016?
Il patto marciano ex art. 48-bis TUB consente alle banche di acquisire la proprietà di immobili o aziende dati in garanzia al valore di mercato, con obbligo di restituire al debitore l'eccedenza rispetto al credito. È una deroga legale al divieto del patto commissorio applicabile ai soli crediti bancari.