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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Perché non esiste “il prezzo” del commercialista

Chi digita “quanto costa il commercialista” su un motore di ricerca si aspetta quasi sempre un numero secco, magari una tabella con l’importo giusto per la propria situazione. Il numero secco, però, non esiste, e non per un difetto del mercato: è una conseguenza diretta di una scelta normativa precisa. Dal 2012 le tariffe professionali obbligatorie sono state abolite: il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (le cosiddette “liberalizzazioni”), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito all’articolo 9 che il compenso delle prestazioni professionali è pattuito liberamente tra le parti al momento del conferimento dell’incarico, e che sono abrogate le tariffe minime e massime precedentemente fissate per legge.

Questo significa che ogni commercialista è libero di fissare il proprio compenso in base a organizzazione dello studio, esperienza, complessità del cliente e mercato locale. Non è un vuoto normativo assoluto: il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 ha introdotto dei “parametri” tecnici, ma la loro funzione è specifica e circoscritta. Servono al giudice per liquidare il compenso in sede giudiziale quando c’è una controversia tra professionista e cliente e manca un accordo scritto precedente, non sono un listino a cui il cliente possa appellarsi per contrattare la parcella. In pratica, chi cerca un punto di riferimento «ufficiale» per il prezzo lo troverà solo in tribunale, non sul mercato.

Quello che la legge garantisce, invece, è la trasparenza a monte. La legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per la concorrenza), all’articolo 1, commi 150-152, ha modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. 1/2012 imponendo a tutti i professionisti iscritti a un ordine, commercialisti compresi, l’obbligo di comunicare al cliente in forma scritta o digitale, fin dal conferimento dell’incarico e senza bisogno che il cliente lo richieda, il grado di complessità della prestazione, la prevedibile misura del compenso con un preventivo di massima, il dettaglio delle voci di costo (comprese spese, oneri e contributi) e gli estremi della propria polizza assicurativa per responsabilità civile professionale. In altre parole: la legge non fissa il prezzo, ma obbliga il professionista a scriverlo prima di iniziare a lavorare. Se un commercialista non fornisce un preventivo scritto, sta già violando un obbligo di legge, indipendentemente da quanto chiede.

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La struttura del compenso: canone o prestazione, e cosa include davvero

Nella prassi degli studi professionali il compenso si articola tipicamente in due modelli, spesso combinati.

Il punto centrale, però, non è la forma del compenso ma il suo contenuto: cosa è incluso nel canone e cosa viene fatturato a parte. Ed è qui che entra in gioco il regime fiscale del cliente, perché regimi diversi comportano oggettivamente un carico di adempimenti diverso, e quindi un lavoro diverso da retribuire.

Forfettario: il pacchetto più leggero

Chi opera in regime forfettario non applica l’IVA sulle fatture emesse e non è quindi tenuto alle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) né alla dichiarazione IVA annuale. Resta però obbligato, dal 2024, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio anche per le fatture verso privati (con il codice regime fiscale RF19 e natura N2.2, trattandosi di operazioni non soggette a IVA), dopo che è venuto meno l’esonero residuale riservato in precedenza alle partite IVA di dimensioni più contenute. Gli adempimenti tipici a carico dello studio per un forfettario riguardano quindi: gestione della fatturazione elettronica, calcolo dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva, dichiarazione dei redditi annuale, calcolo e versamento dei contributi previdenziali (INPS o cassa di categoria). È il pacchetto meno oneroso in termini di adempimenti oggettivi, e questo tende a riflettersi nel canone.

Ditta individuale in contabilità semplificata

Chi supera i limiti del forfettario o non ne ha i requisiti, e opera come ditta individuale, normalmente rientra nella contabilità semplificata (salvo opzione per l’ordinaria). Qui si aggiungono, rispetto al forfettario: l’applicazione e la liquidazione periodica dell’IVA (LIPE trimestrale), la tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, la dichiarazione IVA annuale, la dichiarazione dei redditi con determinazione analitica del reddito d’impresa (costi e ricavi, non un coefficiente forfettario), l’eventuale gestione di dipendenti o collaboratori se presenti. Il carico di lavoro contabile è sensibilmente superiore a quello del forfettario, ed è normale che il compenso lo rifletta.

SRL in contabilità ordinaria

La società a responsabilità limitata comporta il carico di adempimenti più esteso tra i tre casi, per ragioni strutturali legate alla forma societaria stessa: tenuta della contabilità ordinaria con libro giornale e libro inventari, redazione del bilancio d’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e, dove previsto, rendiconto finanziario), deposito del bilancio in formato XBRL presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio entro trenta giorni dall’approvazione, LIPE trimestrale e dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei redditi societaria (modello Redditi SC) e determinazione delle imposte sul reddito d’impresa (IRES e IRAP dove dovuta), gestione di eventuali libri sociali obbligatori, oltre a un livello di consulenza normalmente più alto su temi come la distribuzione degli utili, i compensi agli amministratori, i rapporti con soci e, quando previsto dalle soglie di legge, il coordinamento con il revisore legale o il sindaco. È la ragione oggettiva, verificabile sugli adempimenti e non su una percezione soggettiva, per cui una SRL costa strutturalmente di più da seguire rispetto a un forfettario.

Adempimento Forfettario Ditta semplificata SRL ordinaria
Fatturazione elettronica Sì, obbligatoria dal 2024
LIPE trimestrale No
Dichiarazione IVA annuale No
Dichiarazione redditi Sì (coefficiente) Sì (analitica) Sì (Redditi SC)
Bilancio e deposito CCIAA No No

Quanto costa realmente: perché diffidare dei numeri che circolano online

A questo punto arriva la domanda pratica: quanto si paga, in euro, per ciascuno di questi pacchetti? La risposta onesta è che non esistono, al momento, indagini di categoria o osservatori dei prezzi recenti e sufficientemente rappresentativi da poter citare con affidabilità una forchetta di importi valida su scala nazionale. I range che si trovano su blog e comparatori online quasi sempre non indicano una fonte verificabile, e spesso sono numeri costruiti per attirare clic più che per fotografare il mercato reale, che varia moltissimo tra una città e l’altra, tra uno studio strutturato e un professionista singolo, tra un cliente con contabilità pulita e uno che consegna documenti disordinati in ritardo.

Piuttosto che inseguire un numero medio inaffidabile, conviene imparare a leggere un preventivo, che per legge deve arrivare scritto (L. 124/2017, art. 1, comma 150). Un preventivo utile a confrontare offerte diverse dovrebbe specificare: quali adempimenti ricorrenti sono inclusi nel canone e con quale periodicità; cosa è escluso e fatturato a parte (ad esempio pratiche straordinarie, consulenze aggiuntive, gestione di un contenzioso, apertura di nuove partite IVA collegate); se il compenso è comprensivo di contributo integrativo alla cassa professionale (di norma il 4% aggiuntivo) e di eventuali spese vive; gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, obbligatoria per i professionisti iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Un preventivo che manca di questi elementi non è a norma, prima ancora che essere conveniente o meno.

I segnali di uno studio buono (e i segnali di allarme)

Il prezzo, da solo, non dice molto sulla qualità del servizio. Alcuni segnali aiutano a distinguere uno studio affidabile da uno che genererà problemi più avanti.

Al contrario, sono segnali di allarme: l’assenza di un preventivo scritto anche dopo averlo richiesto esplicitamente, risposte vaghe su cosa sia incluso nel canone, l’impossibilità di ottenere mai un contatto diretto con chi segue realmente la pratica, l’uso esclusivo di documenti cartacei o email non organizzate per lo scambio di informazioni sensibili.

Cambiare commercialista: come si fa, passo per passo

Cambiare professionista è un’operazione più semplice di quanto sembri, ma va gestita con ordine e nei tempi giusti.

  1. Scegliere il momento giusto. Il passaggio ideale avviene a inizio anno, prima che partano le scadenze contabili e dichiarative legate al nuovo periodo d’imposta, così da evitare sovrapposizioni di responsabilità a metà di un adempimento in corso.
  2. Individuare il nuovo studio e definire con lui un preventivo scritto, verificando esplicitamente cosa si aspetta in termini di documentazione pregressa.
  3. Comunicare la disdetta al professionista uscente, formalmente, indicando la data di cessazione dell’incarico. Non serve una motivazione articolata: il rapporto professionista-cliente si fonda sulla libera scelta reciproca.
  4. Richiedere la restituzione della documentazione. Qui interviene una garanzia deontologica precisa: il codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile impone al professionista di restituire senza ritardo, dietro rilascio di ricevuta, tutta la documentazione ricevuta dal cliente per l’espletamento dell’incarico, compresa quella ricevuta da terzi per conto del cliente (ad esempio dalla pubblica amministrazione). Il professionista può trattenerne una copia per documentare i propri adempimenti o fino al saldo del proprio compenso, ma non oltre. Il codice prevede inoltre, per il commercialista sostituito, un obbligo di leale collaborazione verso il collega subentrante, compresa la trasmissione della documentazione utile previo consenso del cliente. Il fondamento generale, applicabile a tutte le professioni intellettuali, è l’articolo 2235 del codice civile, che vieta di trattenere le cose e i documenti ricevuti dal cliente oltre il tempo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti.
  5. Verificare la continuità degli invii telematici (fatturazione elettronica, deleghe, cassetto fiscale) con il nuovo studio, per evitare buchi nella trasmissione dei dati durante il passaggio di consegne.

Quando il solo commercialista non basta

Per un forfettario o una piccola ditta individuale, il commercialista tradizionale copre di norma l’intero fabbisogno: adempimenti fiscali, dichiarativi, contributivi. Man mano che l’attività cresce, però, emergono esigenze che il commercialista, per formazione e per tempo disponibile, non sempre riesce a coprire in profondità.

Chi ha bisogno di leggere i propri numeri in chiave gestionale, non solo fiscale, capire margini reali per prodotto o servizio, il punto di pareggio, l’andamento della cassa nei mesi successivi, ha bisogno di un affiancamento di controllo di gestione. Su questo abbiamo dedicato una guida pratica su margini, break-even e cash flow per le PMI. Quando l’esigenza di visione finanziaria diventa strutturale ma l’azienda non ha ancora le dimensioni per un direttore finanziario a tempo pieno, la figura intermedia è quella del CFO frazionale, descritta in dettaglio nella guida su cosa fa, quando serve e quanto costa il CFO frazionale.

Allo stesso modo, chi assume dipendenti ha bisogno di un consulente del lavoro per la gestione di buste paga, contratti e adempimenti in materia di lavoro, un ambito distinto da quello del commercialista anche se spesso i due studi collaborano. E chi vuole investire nella formazione del personale senza caricare il costo interamente sul bilancio aziendale può valutare i fondi interprofessionali, come spiegato nella guida su come funziona la formazione finanziata per i dipendenti.

Domande frequenti

Posso fare da solo la contabilità se sono in regime forfettario?

Dal punto di vista tecnico, la gestione contabile di un forfettario è più semplice di quella degli altri regimi (niente IVA, tassazione a coefficiente), e alcuni lo fanno autonomamente con software di fatturazione. Resta comunque necessario conoscere con precisione le scadenze fiscali e contributive e le regole di fatturazione elettronica in vigore, perché gli errori restano a carico di chi ha presentato la dichiarazione, indipendentemente da chi l’ha materialmente compilata.

Il commercialista risponde se commette un errore?

Sì, in linea di principio. Il commercialista è un prestatore d’opera intellettuale e risponde dei danni causati al cliente per inadempimento o negligenza. Per gli errori definibili «elementari» (ad esempio dimenticare una scadenza) si applica lo standard di diligenza ordinaria; per le prestazioni che comportano la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, l’articolo 2236 del codice civile limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave. In ogni caso, i professionisti iscritti all’ordine sono obbligati per legge a una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (art. 5, D.P.R. 137/2012), i cui estremi devono essere comunicati al cliente al conferimento dell’incarico.

Devo firmare per forza un contratto scritto?

La legge non impone necessariamente un contratto formale in senso stretto, ma impone che il preventivo con la stima del compenso e le informazioni obbligatorie (complessità dell’incarico, voci di costo, dati della polizza assicurativa) sia comunicato in forma scritta o digitale fin dal conferimento dell’incarico, anche tramite un semplice scambio di email con questi contenuti.

Posso cambiare commercialista a metà anno?

Sì, non ci sono vincoli di legge che lo impediscano. Va però valutato con attenzione se ci sono adempimenti a cavallo (una dichiarazione in corso di lavorazione, una liquidazione IVA imminente) per evitare sovrapposizioni di responsabilità tra il professionista uscente e quello entrante nel passaggio di consegne.

Il vecchio commercialista può trattenere i miei documenti se non l’ho ancora pagato?

Può trattenerne una copia a garanzia del proprio compenso, ma non gli originali né la disponibilità piena della documentazione oltre il tempo strettamente necessario a tutelare il proprio credito, secondo i principi dell’articolo 2235 del codice civile e del codice deontologico della professione.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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