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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2796 c.c. Vendita della cosa

In vigore dal 19/04/1942

Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente.

In sintesi

  • Il creditore pignoratizio può far vendere la cosa ricevuta in pegno per soddisfare il proprio credito.
  • La vendita serve a ottenere quanto dovuto: capitale, interessi e spese.
  • Le forme della vendita sono quelle stabilite dall'articolo 2797 del Codice Civile.
  • La vendita rappresenta lo strumento ordinario di escussione del pegno, alternativo all'assegnazione in pagamento.
  • La norma rinvia a un procedimento formalizzato che tutela tanto il creditore quanto il debitore.

Il diritto del creditore di far vendere la cosa

L'articolo 2796 del Codice Civile sancisce in modo essenziale ma fondamentale il diritto del creditore pignoratizio: in caso di inadempimento, egli può far vendere la cosa ricevuta in pegno per soddisfare il proprio credito. Si tratta del nucleo operativo della garanzia: senza la possibilità di realizzare il bene, il pegno sarebbe una mera detenzione priva di efficacia satisfattiva.

La funzione satisfattiva del pegno

Il pegno non è un fine in sé, ma uno strumento per assicurare al creditore l'effettiva possibilità di ottenere quanto gli è dovuto. L'articolo 2796 esplicita che la vendita è funzionale al conseguimento di tutto quanto spetta al creditore: capitale, interessi e spese accessorie. Se Tizio non paga il prestito di 20.000 euro garantito dal pegno su gioielli costituito in favore di Caio, quest'ultimo potrà far vendere i gioielli per soddisfarsi sul ricavato, recuperando capitale, interessi maturati e spese di custodia o di procedura.

Il rinvio alle forme dell'articolo 2797

La norma è strutturalmente collegata all'articolo successivo: «secondo le forme stabilite dall'articolo seguente». Significa che la vendita non è libera né discrezionale: deve seguire un procedimento legalmente regolato. L'articolo 2797 disciplina la previa intimazione al debitore, la notifica al terzo costituente, i termini per l'opposizione, le modalità della vendita all'incanto o al prezzo corrente di mercato. Questo rinvio è essenziale per comprendere che il diritto del creditore non equivale a un potere di vendita unilaterale e arbitrario.

Divieto di patto commissorio e tutela formale

Il sistema garantistico si spiega anche alla luce del divieto generale di patto commissorio (art. 2744 c.c.): il creditore non può appropriarsi della cosa in caso di inadempimento senza un procedimento di vendita regolato. La vendita ex art. 2796, con le forme dell'art. 2797, rappresenta la modalità ordinaria di realizzazione del pegno. In alternativa, il creditore può chiedere l'assegnazione in pagamento secondo l'articolo 2798. La pluralità di strumenti riflette l'esigenza di equilibrio tra interesse del creditore alla rapida soddisfazione e tutela del debitore contro escussioni opache.

I soggetti coinvolti nella vendita

La vendita prevista dall'articolo 2796 coinvolge più attori: il creditore (titolare del diritto di iniziativa), il debitore (destinatario dell'intimazione), l'eventuale terzo costituente quando il pegno è stato dato da soggetto diverso dal debitore, l'ufficiale giudiziario per la notifica e il soggetto autorizzato (per esempio un istituto di vendite giudiziarie) per l'esecuzione concreta della vendita. La complessità procedimentale è il prezzo della certezza giuridica.

Una norma ponte verso il procedimento di escussione

L'articolo 2796 funziona come norma ponte: enuncia il principio (il creditore può far vendere) e rinvia per le modalità. Per applicarlo correttamente occorre quindi leggere insieme gli artt. 2796, 2797 e 2798, che disegnano un sistema di escussione del pegno articolato su vendita all'incanto, vendita a prezzo corrente di mercato e assegnazione in pagamento. La scelta tra queste modalità dipende dalla natura del bene e dalla strategia del creditore: per beni standardizzati con mercato attivo conviene la vendita a prezzo corrente; per beni unici o di valore elevato è preferibile il pubblico incanto; per beni che il creditore intende acquisire direttamente in portafoglio si può optare per l'assegnazione in pagamento.

Capitale, interessi e spese: l'oggetto della pretesa

L'inciso «per il conseguimento di quanto gli è dovuto» va letto in senso ampio: include il capitale residuo, gli interessi corrispettivi maturati, gli eventuali interessi moratori, le spese accessorie del debito e quelle relative al pegno e alla sua escussione. Se Tizio ha contratto con Caio un prestito di 50.000 euro garantito da pegno e, in caso di inadempimento, ha maturato anche interessi di mora, spese di custodia e oneri di intimazione, la vendita servirà a coprire tutte queste voci, secondo l'ordine di imputazione previsto dal codice. Eventuali eccedenze del ricavato sul totale dovuto devono essere restituite al costituente: il creditore non può arricchirsi oltre il debito.

Il rapporto con il divieto di patto commissorio

L'articolo 2796 va inquadrato anche in rapporto al divieto di patto commissorio dell'articolo 2744 c.c., che vieta accordi con cui il creditore diventa proprietario della cosa data in garanzia in caso di inadempimento. La regola dell'articolo 2796 è coerente con tale divieto: il creditore può far vendere il bene, ma non può semplicemente appropriarsene. Tale impostazione protegge il debitore da clausole inique e impone una forma di terzietà nella realizzazione della garanzia.

Domande frequenti

Cosa può fare il creditore se il debitore non paga?

Può far vendere la cosa ricevuta in pegno per soddisfarsi sul ricavato, recuperando capitale, interessi e spese accessorie.

Il creditore può vendere il bene come crede?

No. Deve seguire le forme stabilite dall'articolo 2797 del Codice Civile, che prevedono intimazione, notifiche e vendita all'incanto o a prezzo corrente di mercato.

Il creditore può tenersi direttamente il bene senza venderlo?

Non automaticamente. È vietato il patto commissorio. Può però chiedere al giudice l'assegnazione in pagamento secondo l'articolo 2798, con perizia o prezzo di mercato.

La vendita del pegno serve solo per il capitale?

No. Serve per ottenere tutto quanto è dovuto al creditore: capitale, interessi maturati e spese accessorie connesse al debito e al pegno.

Cosa succede se il pegno è stato costituito da un terzo?

Anche al terzo costituente devono essere notificate le intimazioni e gli atti relativi alla vendita, secondo quanto previsto dall'articolo 2797 c.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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