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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il crowdfunding permette a un’impresa di raccogliere capitale online da un numero ampio di sostenitori, anziché da un singolo finanziatore. Per chi cerca risorse esistono due forme principali e diverse fra loro: l’equity crowdfunding, in cui l’azienda cede quote o azioni in cambio del capitale, e il lending crowdfunding, in cui riceve un prestito da restituire con interessi. La scelta dipende da quanto controllo si vuole mantenere, dal profilo di rischio e dalla capacità di rimborso.

Questa guida è pensata per l’imprenditore che vuole raccogliere fondi (PMI, startup, microimprese), non per chi investe. Vediamo come funzionano i due modelli, il quadro normativo europeo del Regolamento ECSP, il ruolo della Consob, la fiscalità, i costi dei portali e i rischi da valutare prima di lanciare una campagna.

Le forme di crowdfunding: equity, lending, reward

Capire le differenze è il primo passo, perché cambiano la natura giuridica del rapporto e gli obblighi a carico dell’impresa.

Caratteristica Equity Lending Reward / Donation
Cosa riceve chi versa Quote o azioni Restituzione + interessi Ricompensa o nulla
Natura per l’impresa Capitale di rischio Debito Anticipo / liberalità
Obbligo di rimborso No No
Diluizione soci No No
Adatto a Startup, PMI in crescita Imprese con cash flow Progetti, lancio prodotto

Il quadro normativo: Regolamento ECSP e ruolo della Consob

Dal Regolamento (UE) 2020/1503, noto come Regolamento ECSP (European Crowdfunding Service Providers), è nato un quadro armonizzato a livello europeo per equity e lending crowdfunding rivolto alle imprese. Il regolamento, applicabile dal novembre 2023, ha sostituito i precedenti regimi nazionali per questi due modelli e ha introdotto un’autorizzazione unica: un portale autorizzato in uno Stato membro può operare anche negli altri Paesi dell’Unione (passaporto europeo), ampliando la platea di potenziali investitori a cui l’impresa può rivolgersi.

La soglia rilevante per chi raccoglie è il tetto massimo dell’offerta per singolo titolare di progetto. Secondo il regolamento, le offerte di crowdfunding disciplinate dall’ECSP non possono superare un importo complessivo, calcolato su un periodo di 12 mesi, indicato in 5.000.000 di euro. Oltre questa soglia l’operazione esce dal perimetro semplificato dell’ECSP e ricade nelle regole ordinarie sull’offerta al pubblico (con obblighi documentali più onerosi). Verifica sempre l’importo aggiornato sulle fonti ufficiali prima di dimensionare la raccolta.

In Italia le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, con una ripartizione dei compiti: alla Consob fanno capo soprattutto trasparenza e correttezza dei comportamenti verso gli investitori, mentre alla Banca d’Italia spettano profili di stabilità e gestione del rischio dei fornitori. I portali devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento ECSP e iscritti nell’apposito registro tenuto a livello europeo (ESMA), oltre che nei registri nazionali. Per l’impresa questo significa una garanzia: operare solo con piattaforme regolarmente autorizzate riduce il rischio di incorrere in soggetti non vigilati.

Chi può raccogliere e su quali portali

Possono lanciare una campagna soprattutto società di capitali: startup innovative, PMI e PMI innovative, ma più in generale le imprese che rientrano nel perimetro del titolare di progetto previsto dal Regolamento ECSP. L’impresa deve avere una forma giuridica idonea a cedere quote/azioni (per l’equity) e una struttura informativa adeguata: bilanci, business plan, scheda informativa sull’investimento richiesta dal portale.

I portali autorizzati svolgono una funzione di selezione e due diligence: valutano il progetto, predispongono la documentazione informativa e gestiscono la raccolta. Per individuarli si possono consultare i registri pubblici delle autorità competenti (in Italia il registro Consob e l’elenco ESMA dei fornitori autorizzati).

Fiscalità per chi raccoglie e incentivi per gli investitori

Dal lato dell’impresa che raccoglie, le somme conferite in equity costituiscono capitale di rischio e confluiscono nel patrimonio netto, senza generare un ricavo imponibile come tale; nel lending, invece, gli interessi corrisposti seguono le regole ordinarie e gli oneri finanziari possono essere deducibili nei limiti di legge. È sempre opportuno verificare il trattamento specifico con un professionista abilitato, perché dipende dalla forma societaria e dalla struttura dell’operazione.

Storicamente, una leva importante per attrarre capitale è stata l’agevolazione fiscale a favore di chi investe in startup e PMI innovative: una detrazione IRPEF per le persone fisiche e una deduzione IRES per i soggetti societari, calcolate in percentuale sull’importo investito e subordinate al mantenimento dell’investimento per un periodo minimo (holding period). Esistono inoltre forme potenziate in regime de minimis. Queste agevolazioni hanno avuto nel tempo aliquote, tetti e condizioni variabili e soggetti a proroghe e ad autorizzazioni europee sugli aiuti di Stato: per questo motivo aliquote precise (ad esempio percentuali di detrazione/deduzione), massimali e l’effettiva vigenza nell’anno in corso vanno verificati sulle fonti ufficiali aggiornate prima di comunicarli in campagna. Pubblicizzare un beneficio non più operativo o con aliquota diversa è un rischio reputazionale concreto.

Vantaggi, costi e rischi

Il crowdfunding offre vantaggi che vanno oltre il capitale: validazione del mercato, visibilità, costruzione di una community di sostenitori. Allo stesso tempo comporta impegni e rischi da valutare con realismo.

Come scegliere il portale

La scelta della piattaforma incide sull’esito della raccolta. Alcuni criteri pratici:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra equity e lending crowdfunding?

Nell’equity crowdfunding l’impresa cede quote o azioni e raccoglie capitale di rischio, senza obbligo di rimborso ma con diluizione dei soci. Nel lending crowdfunding riceve un prestito da restituire con interessi, mantenendo intatta la compagine sociale ma assumendo un debito.

Qual è il tetto massimo che un’impresa può raccogliere?

Il Regolamento ECSP fissa una soglia massima per le offerte da esso disciplinate, calcolata su un periodo di 12 mesi per ciascun titolare di progetto. L’importo comunemente indicato è 5 milioni di euro; trattandosi di un dato normativo, conviene verificarlo sulle fonti ufficiali (EUR-Lex, Consob) prima di pianificare la raccolta.

Chi vigila sui portali di crowdfunding in Italia?

In Italia le autorità competenti sono la Consob e la Banca d’Italia, con compiti ripartiti tra trasparenza/correttezza verso gli investitori e stabilità/gestione del rischio dei fornitori. I portali devono essere autorizzati secondo il Regolamento ECSP e iscritti nei registri ufficiali.

Esistono agevolazioni fiscali per chi investe nella mia startup?

Sono previsti incentivi a favore di chi investe in startup e PMI innovative, sotto forma di detrazione IRPEF e deduzione IRES, oltre a regimi de minimis. Aliquote, massimali e vigenza nell’anno in corso variano nel tempo: vanno verificati sulle fonti ufficiali aggiornate prima di indicarli nella campagna.

Quanto costa lanciare una campagna?

I portali applicano in genere una commissione di successo sulla somma raccolta, a volte con costi di set-up e spese accessorie. Le percentuali variano molto: è essenziale farsi indicare per iscritto tutti i costi prima di avviare la raccolta.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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