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Art. 2736 c.c. Specie
In vigore dal 19/04/1942
Il giuramento è di due specie;
è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le due specie di giuramento
L'articolo 2736 del codice civile individua due specie di giuramento, mezzi di prova legale ancora oggi previsti nel sistema processuale civile italiano, sebbene di rara applicazione pratica. La distinzione fra giuramento decisorio e suppletorio risiede nell'origine della deferenza: la prima è ad iniziativa di parte, la seconda è strumento istruttorio del giudice. La norma apre un capitolo dedicato a una prova solenne che rievoca tradizioni antiche del diritto comune, oggi temperate da rigide cautele formali.
Il giuramento è una dichiarazione solenne resa in udienza nella quale la parte afferma la verità di un fatto rilevante per la causa. Una volta prestato, costituisce prova piena e impedisce alla controparte di provare il contrario, secondo l'art. 2738 c.c. La rilevanza pratica è oggi limitata, ma in materie come la prova di pagamenti o di consegne non documentate il giuramento può ancora costituire l'extrema ratio quando ogni altro mezzo istruttorio si è rivelato inidoneo.
Giuramento decisorio
Il giuramento decisorio è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa. È atto di parte e va articolato per capitoli specifici, su fatti propri di chi giura o di sua diretta conoscenza. La parte cui è deferito può prestarlo, rifiutarlo o riferirlo all'avversario; in caso di rifiuto o mancata comparizione senza giustificato motivo, si soccombe nel punto controverso. La portata è quindi totale o parziale a seconda dell'oggetto formulato nella deferenza.
Immaginiamo che Tizio agisca contro Caio per la restituzione di una somma e che Caio sostenga di averla già pagata in contanti senza ricevuta. Tizio può deferire a Caio il giuramento decisorio chiedendogli di affermare se il pagamento è realmente avvenuto. Se Caio giura il fatto, la causa si chiude in suo favore; se rifiuta, soccombe; se riferisce a Tizio, sarà quest'ultimo a dover giurare. Il meccanismo trasforma la dichiarazione solenne nel perno della decisione, sottraendo al giudice ogni valutazione sui fatti coperti dal giuramento.
Giuramento suppletorio
Il giuramento suppletorio è invece strumento del giudice, che lo dispone d'ufficio quando ritiene la domanda o l'eccezione non pienamente provate ma neppure sfornite di prova. È un complemento istruttorio, non un mezzo di parte, e presuppone la cosiddetta semiplena probatio: un quadro indiziario insufficiente a decidere ma non vuoto. Il giudice indica con ordinanza motivata la parte cui deferisce il giuramento e i fatti su cui essa deve pronunciarsi.
La sottospecie estimatoria, prevista nella seconda parte della norma, consente al giudice di deferire il giuramento per stabilire il valore della cosa domandata quando non sia altrimenti accertabile. Se Tizio agisce per il risarcimento del valore di un'opera d'arte sottratta da Caio e non vi sono periti o documenti capaci di quantificarla, il giudice può deferire a Tizio il giuramento sul valore, entro limiti di buona fede e congruità. La fissazione di un tetto massimo è prassi necessaria per evitare dichiarazioni speculative.
Limiti pratici e cautele
Il giuramento è istituto delicato: la falsità giurata costituisce reato di falso giuramento ex art. 371 c.p. e produce conseguenze penali oltre che civili. Per questa ragione la prassi forense lo utilizza con cautela, preferendo strumenti istruttori meno gravosi come la consulenza tecnica o le presunzioni. Resta tuttavia uno strumento utile quando le prove documentali sono assenti e l'interesse pubblico alla soluzione della lite prevale, garantendo una chiusura definitiva al contenzioso.
L'art. 2736 va letto sistematicamente con gli articoli 2737-2739 c.c. e con gli artt. 233 e seguenti c.p.c., che disciplinano il procedimento. Solo il rispetto di tale apparato normativo garantisce l'efficacia di prova legale del giuramento prestato.
Domande frequenti
Qual è la differenza fra giuramento decisorio e suppletorio?
Il decisorio è deferito da una parte all'altra per decidere la causa; il suppletorio è disposto d'ufficio dal giudice come complemento istruttorio quando le prove sono incomplete ma non assenti.
Chi può deferire il giuramento decisorio?
Solo la parte personalmente o tramite procuratore munito di mandato speciale, e solo su fatti specifici della causa, propri di chi giura o di sua diretta conoscenza.
Cosa accade se la parte rifiuta di prestare giuramento decisorio?
Soccombe sul punto controverso: il rifiuto e la mancata comparizione senza giusto motivo equivalgono al riconoscimento implicito del fatto avverso oggetto del giuramento.
Il giuramento suppletorio può essere disposto a sorpresa?
No, richiede il contraddittorio tra le parti e presuppone la valutazione del giudice circa l'insufficienza ma non assenza di prove, con motivazione adeguata nell'ordinanza istruttoria.
Il giuramento estimatorio limita il valore richiedibile?
Sì, il giudice può fissare un tetto massimo entro cui la parte deve giurare il valore della cosa controversa, evitando dichiarazioni sproporzionate o speculative.