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Art. 2705 c.c. Telegramma
In vigore dal 19/04/1942
Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata dal notaio.
Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il telegramma come prova documentale
L'articolo 2705 del Codice Civile, pur risalente al 1942, conserva una sua attualita' concettuale: chiarisce come uno strumento di comunicazione standardizzato e veicolato da un servizio pubblico possa assumere valore di scrittura privata, e quindi rilevare come prova nei processi civili. Anche oggi che il telegramma e' divenuto residuale, i principi enunciati dalla norma si applicano per analogia a documenti analoghi (raccomandate, posta elettronica certificata, comunicazioni standardizzate) e conservano un ruolo nella prassi forense.
Le condizioni dell'efficacia probatoria
La norma prevede tre situazioni in cui il telegramma assume valore di scrittura privata. La prima e' quella dell'originale consegnato all'ufficio postale di partenza, sottoscritto dal mittente: in questo caso la firma sull'originale costituisce il fondamento dell'efficacia probatoria, esattamente come accade per una qualsiasi scrittura privata. La seconda ipotesi e' quella dell'originale consegnato dal mittente stesso o per suo incarico, anche in assenza di sottoscrizione: qui rileva la materiale consegna, che il servizio postale attesta. La terza, implicita, e' quella dell'autenticazione notarile della firma, idonea a rafforzare ulteriormente la prova.
L'accertamento dell'identita' del mittente
Quando l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale e' stata verificata nei modi previsti dai regolamenti del servizio postale, l'efficacia probatoria si presume, ma la norma ammette espressamente la prova contraria. Si tratta di una presunzione iuris tantum: la controparte puo' dimostrare che, nonostante l'accertamento svolto dall'ufficio postale, il telegramma non proviene dalla persona indicata. Tizio destinatario di un telegramma firmato “Caio”, della cui identita' l'ufficio ha effettuato verifica, potra' opporre la prova di una sostituzione di persona.
L'autenticazione notarile
La possibilita' di autenticazione notarile della firma sul telegramma e' un istituto che eleva il valore probatorio del documento, equiparando di fatto il telegramma autenticato alla scrittura privata autenticata di cui all'art. 2703 c.c. Il riferimento, contenuto nel comma finale, all'indicazione nel testo del telegramma del fatto che l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione consente al destinatario di sapere immediatamente se il documento ha valore probatorio rafforzato.
Disconoscimento e querela di falso
Trattandosi di una scrittura privata, il telegramma puo' essere disconosciuto secondo le regole degli artt. 214 e seguenti c.p.c. Se il destinatario sostiene che il documento non proviene dal mittente apparente, dovra' contestarlo nei modi e termini di legge; la parte che intende avvalersene dovra' chiederne la verificazione. Se invece il telegramma e' autenticato dal notaio, occorre la piu' rigorosa querela di falso, perche' l'autentica conferisce all'atto un'efficacia probatoria privilegiata della provenienza.
Rilevanza attuale e analogie
Sebbene il telegramma sia oggi marginale, l'art. 2705 c.c. conserva interesse interpretativo per le analogie applicabili a comunicazioni elettroniche standardizzate. La logica della norma (riconoscere efficacia probatoria a un documento prodotto attraverso un servizio pubblico con identificazione del mittente) si ritrova nella disciplina della posta elettronica certificata, dei documenti informatici sottoscritti con firme avanzate e di altri strumenti di comunicazione qualificata. Il professionista che debba valutare l'efficacia probatoria di tali documenti puo' utilmente richiamare i principi delineati dalla norma in commento, opportunamente adattati al contesto tecnologico contemporaneo.
Domande frequenti
Il telegramma e' una scrittura privata?
Ha l'efficacia probatoria della scrittura privata se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 2705: sottoscrizione dell'originale dal mittente o consegna materiale del mittente medesimo, anche senza firma.
Se il telegramma non e' sottoscritto puo' avere valore probatorio?
Si', se l'originale e' stato consegnato o fatto consegnare dal mittente stesso. In tal caso la consegna materiale dal mittente all'ufficio costituisce il presupposto dell'efficacia probatoria.
Cosa significa autenticazione notarile della firma sul telegramma?
Significa che un notaio attesta che la sottoscrizione sull'originale e' stata apposta in sua presenza dal mittente, conferendo al telegramma l'efficacia della scrittura privata autenticata e rendendo necessaria la querela di falso per contestarne la provenienza.
L'identita' del mittente accertata dall'ufficio postale e' definitiva?
No. La norma ammette espressamente la prova contraria. La controparte puo' dimostrare in giudizio che, nonostante la verifica postale, il telegramma non proviene dalla persona indicata come mittente.
I principi dell'art. 2705 si applicano a strumenti digitali?
Non direttamente. La disciplina dei documenti informatici e' contenuta nel CAD e nelle norme europee. I principi dell'art. 2705 offrono pero' un orientamento interpretativo per valutare il valore probatorio di comunicazioni elettroniche standardizzate, in attesa o in integrazione delle norme specifiche.