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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2704 c.c. Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

In vigore dal 19/04/1942

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.

In sintesi

  • La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non dal momento in cui si verifica un fatto certo che ne attesti l'anteriorità: registrazione, morte di un firmatario, riproduzione in atto pubblico o altro fatto equipollente.
  • La regola tutela i terzi contro la retrodatazione fraudolenta dei documenti privati.
  • Eccezioni: le dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata e le quietanze ammettono qualsiasi mezzo di prova per accertare la data.
  • La registrazione fiscale (Agenzia delle Entrate) è il mezzo più comune per attribuire data certa opponibile ai terzi, ma non è l'unico.
  • Per i documenti informatici, la marca temporale qualificata (art. 41 Reg. eIDAS) costituisce data certa opponibile ai terzi senza necessità di registrazione cartacea.

Ratio della norma

L'art. 2704 c.c. risponde all'esigenza di proteggere i terzi dal rischio di retrodatazione fraudolenta delle scritture private. A differenza dell'atto pubblico (la cui data è certificata dal pubblico ufficiale con piena prova ex art. 2700 c.c.), la data della scrittura privata non autenticata può essere facilmente alterata dalle parti. La norma introduce pertanto un sistema di certezza legale della data opponibile ai terzi, fondato su fatti oggettivi e verificabili.

I fatti che conferiscono data certa

L'art. 2704 c.c. elenca tassativamente (con chiusura aperta) i fatti che rendono la data certa e opponibile ai terzi: (a) la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (o uffici equiparati), che è il mezzo più diffuso nella prassi; (b) la morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei firmatari, che rende impossibile l'alterazione della data post mortem; (c) la riproduzione in atto pubblico, che attribuisce alla data la certezza dell'atto pubblico stesso; (d) qualsiasi altro fatto equivalente che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità del documento. Questo quarto criterio, di natura aperta, permette al giudice di valutare caso per caso altri elementi (es. spedizione postale con timbro, deposito in cancelleria, etc.).

Eccezioni: dichiarazioni unilaterali e quietanze

Il secondo comma introduce due eccezioni al regime della prova legale: (a) le dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata (es. testamento olografo prima della pubblicazione, ma con alcune particolarità), per le quali la data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova; (b) le quietanze, per le quali il giudice può ammettere qualsiasi mezzo di prova tenuto conto delle circostanze, con ampia discrezionalità.

Data certa digitale

In ambito informatico, la marca temporale qualificata (timestamp elettronico qualificato) disciplinata dall'art. 41 del Reg. eIDAS 910/2014 e dall'art. 20 D.Lgs. 82/2005 (CAD) costituisce data certa opponibile ai terzi per i documenti informatici, senza necessità di registrazione cartacea. La marca temporale è rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e certifica il momento esatto di apposizione.

Rilevanza pratica

La data certa rileva in numerosi contesti: priorità tra più atti di disposizione dello stesso bene, opponibilità ai creditori del cedente di un credito (art. 1265 c.c.), anteriorità nel fallimento e nelle procedure concorsuali, prova dell'anteriorità di un contratto rispetto a un sequestro o pignoramento. La registrazione fiscale è lo strumento più economico e rapido per ottenere data certa nella prassi quotidiana.

Domande frequenti

Perché la data di una scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi?

Perché le parti potrebbero retrodatare il documento per frodare i terzi (es. creditori, acquirenti). La legge richiede un fatto oggettivo e verificabile, come la registrazione o la morte di un firmatario, che renda impossibile l'alterazione successiva della data.

Quali sono i modi più comuni per ottenere la data certa di una scrittura privata?

Il più diffuso è la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Altri modi previsti dall'art. 2704 c.c. sono: la morte o sopravvenuta impossibilità fisica di un firmatario, la riproduzione del contenuto in un atto pubblico, e qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo certo l'anteriorità del documento (es. spedizione raccomandata con ricevuta datata).

Una marca temporale digitale vale come data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.?

Sì. La marca temporale qualificata (timestamp elettronico qualificato) di cui all'art. 41 del Reg. eIDAS 910/2014 e all'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) costituisce data certa opponibile ai terzi per i documenti informatici, senza necessità di registrazione cartacea.

Le quietanze sono soggette alla stessa regola delle scritture private in tema di data certa?

No. Per le quietanze l'art. 2704, comma 3, c.c. prevede un'eccezione: il giudice può ammettere qualsiasi mezzo di prova per accertare la data, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, con ampia discrezionalità.

In quali situazioni la data certa di una scrittura privata assume importanza pratica rilevante?

In molti contesti: priorità tra più atti di disposizione dello stesso bene, opponibilità della cessione del credito ai terzi (art. 1265 c.c.), anteriorità rispetto a sequestri o pignoramenti, e nelle procedure concorsuali per la data di assunzione di obbligazioni o costituzione di garanzie.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.