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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2654 c.c. Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

In vigore dal 19/04/1942

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

In sintesi

  • Impone l'annotazione a margine della trascrizione o iscrizione originaria.
  • Si applica alla trascrizione degli atti e delle domande indicati negli artt. 2652 e 2653 c.c.
  • Opera quando la nuova trascrizione si riferisce a un atto gia' trascritto o iscritto.
  • Garantisce la continuita' e leggibilita' delle vicende giuridiche dell'immobile.
  • Strumento essenziale per la corretta consultazione dei registri immobiliari.
  • Costituisce un onere il cui mancato adempimento puo' compromettere l'efficacia delle trascrizioni successive.

La funzione dell'articolo 2654 c.c.

L'articolo 2654 del Codice Civile, pur nella sua sintetica formulazione, svolge una funzione fondamentale nel sistema della pubblicita' immobiliare: assicurare che le vicende giuridiche relative a un immobile risultino organicamente collegate e leggibili nei registri immobiliari. La norma stabilisce che la trascrizione degli atti e delle domande indicati nei due articoli precedenti, ossia gli articoli 2652 e 2653, debba essere anche annotata a margine della trascrizione o iscrizione cui si riferisce, quando essa abbia per oggetto un atto gia' trascritto o iscritto.

Il meccanismo della annotazione

L'annotazione consiste in una menzione che il conservatore dei registri immobiliari appone in margine alla formalita' originaria, segnalando l'esistenza di una nuova trascrizione che riguarda quello stesso atto. In questo modo, chi consulta la trascrizione di un acquisto puo' immediatamente avvedersi che su di esso e' stata trascritta, per esempio, una domanda di nullita', di risoluzione o di rivendica. Senza questa connessione formale, le pubblicita' successive resterebbero isolate e di fatto invisibili a chi non avesse cura di compiere ricerche estensive per nome del convenuto o per dati catastali dell'immobile, frustrando la finalita' stessa del sistema della pubblicita' dichiarativa.

La logica della continuita' delle trascrizioni

La norma si inserisce nel principio piu' generale della continuita' delle trascrizioni, cardine del sistema italiano di pubblicita' immobiliare. La continuita' non e' soltanto cronologica e soggettiva ma deve essere anche logica: ogni vicenda incidente su un atto pubblicato deve risultare ricollegata a quell'atto, affinche' la consultazione dei registri restituisca un quadro completo della storia giuridica del bene. L'annotazione svolge proprio questa funzione di raccordo, evitando che la frammentazione delle formalita' renda inaffidabile la pubblicita' immobiliare e garantendo un percorso di lettura coerente, dal titolo originario sino agli eventi sopravvenuti che ne incidono l'efficacia.

Profili operativi nella prassi notarile e immobiliare

Per i professionisti che operano nel settore immobiliare, la verifica delle annotazioni a margine delle trascrizioni costituisce una fase essenziale della due diligence. Un atto di acquisto puo' apparire formalmente regolare se considerato isolatamente, ma rivelarsi insidioso una volta esaminate le annotazioni che vi sono state apposte, ad esempio per la trascrizione di una domanda giudiziale di nullita' o di risoluzione. L'annotazione costituisce il segnale di allerta che il professionista deve essere in grado di leggere e interpretare, traducendolo in una corretta informazione al cliente circa i rischi e le cautele da adottare prima della stipula.

Conseguenze del mancato collegamento

Quando la nuova trascrizione si riferisce a un atto gia' pubblicato e l'annotazione non viene eseguita, l'efficacia della trascrizione rispetto ai terzi puo' essere compromessa, poiche' la pubblicita' resta sostanzialmente non reperibile attraverso il percorso ordinario di consultazione. Per questa ragione la richiesta di annotazione e' un adempimento ordinario che accompagna la trascrizione delle domande e degli atti contemplati dagli articoli 2652 e 2653, e deve essere curata con la stessa attenzione riservata alla trascrizione principale. La diligenza professionale impone di verificare puntualmente che la nota di trascrizione contenga la richiesta di annotazione quando essa sia dovuta, evitando contestazioni e responsabilita' nei confronti del cliente.

Domande frequenti

Cos'e' l'annotazione prevista dall'art. 2654 c.c.?

E' la menzione che il conservatore appone a margine di una trascrizione o iscrizione preesistente per segnalare l'avvenuta trascrizione di un atto o di una domanda che incide su quella formalita' originaria.

Quando e' obbligatoria l'annotazione?

Quando la trascrizione di un atto o domanda indicati negli artt. 2652 e 2653 si riferisce a un atto che e' gia' stato a sua volta trascritto o iscritto nei registri immobiliari.

Qual e' la finalita' dell'annotazione?

Garantire la continuita' e la reperibilita' delle vicende giuridiche dell'immobile, collegando ogni pubblicita' successiva all'atto cui si riferisce, in modo da rendere completa la consultazione dei registri.

Chi deve curare l'annotazione?

L'adempimento e' eseguito dal conservatore dei registri immobiliari su richiesta della parte che domanda la trascrizione dell'atto o della domanda, contestualmente al deposito della relativa nota.

Cosa rischia chi omette l'annotazione?

L'efficacia della pubblicita' rispetto ai terzi puo' risultare compromessa, perche' la formalita' rimane scollegata dall'atto originario e quindi di fatto difficilmente rinvenibile attraverso la normale consultazione dei registri.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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