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Art. 2551 c.c. Diritti ed obbligazioni dei terzi
In vigore
I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'associazione in partecipazione e il regime dei rapporti esterni
L'articolo 2551 del Codice Civile disciplina il regime dei rapporti con i terzi nell'associazione in partecipazione, stabilendo la regola fondamentale: i terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante. L'associato rimane estraneo ai rapporti giuridici che l'associante instaura con soggetti terzi nello svolgimento dell'impresa.
L'associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 c.c.) è un contratto con cui un soggetto (associante) attribuisce a un altro (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari, in cambio di un apporto dell'associato che può consistere in denaro, beni o servizi. È un contratto bilaterale, non una società: non crea un soggetto giuridico autonomo.
Perché i terzi contrattano solo con l'associante
La ragione di questa regola è strutturale: l'associazione in partecipazione è un contratto interno tra associante e associato, invisibile ai terzi. L'associante agisce in nome proprio nell'esercizio dell'impresa; i fornitori, i clienti, i finanziatori trattano con lui senza sapere (né dover sapere) dell'esistenza di un associato. Il terzo non ha ragione di aspettarsi obbligazioni da soggetti a lui sconosciuti.
Questa struttura distingue nettamente l'associazione in partecipazione dalla società: mentre nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono verso i terzi, nell'associazione in partecipazione l'unico debitore/creditore verso i terzi è l'associante.
Implicazioni per i professionisti
La qualificazione di un rapporto come associazione in partecipazione (piuttosto che come società di fatto o lavoro subordinato) ha conseguenze rilevanti. Se il rapporto è genuinamente un'associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., l'associato non risponde verso i creditori dell'associante. Se invece si tratta di una società occulta, i principi cambierebbero radicalmente.
Per i terzi che contrattano con l'associante, è importante verificare che il soggetto con cui si tratta abbia effettivamente il potere di obbligarsi: la presenza di un associato non crea obbligazioni aggiuntive ma non significa neppure che l'associante abbia maggiore capacità patrimoniale.
Domande frequenti
Nell'associazione in partecipazione, chi risponde verso i creditori dell'impresa?
Risponde soltanto l'associante. I terzi che contrattano con l'associante acquistano diritti e assumono obbligazioni solo nei confronti di lui; l'associato rimane estraneo ai rapporti con i terzi.
L'associato nell'associazione in partecipazione può essere citato in giudizio da un fornitore dell'associante?
No, in linea di principio. I terzi trattano solo con l'associante; l'associato non ha obbligazioni verso di loro. Solo l'associante è il soggetto giuridicamente responsabile nei rapporti esterni.
Qual è la differenza tra associazione in partecipazione e società di fatto rispetto ai terzi?
Nella società di fatto tutti i soci rispondono verso i terzi, in modo illimitato e solidale. Nell'associazione in partecipazione solo l'associante ha rapporti con i terzi; l'associato è un soggetto interno, invisibile ai terzi.
Un terzo può agire direttamente contro l'associato per i debiti dell'associante?
No. L'art. 2551 c.c. esclude che i terzi possano far valere diritti verso l'associato. Quest'ultimo risponde solo nei confronti dell'associante per l'apporto dovuto, non verso i creditori dell'impresa.
Cosa deve verificare un fornitore che contratta con un soggetto che gestisce un'impresa in associazione in partecipazione?
Il fornitore deve verificare la solidità patrimoniale dell'associante, che è il suo unico interlocutore giuridico. La presenza di un associato non amplia né riduce la garanzia patrimoniale verso i terzi.