Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: cos’è la branch exemption e quando conviene

Un’impresa italiana che apre una stabile organizzazione (branch) all’estero, di regola, tassa in Italia gli utili prodotti da quella branch, riconoscendo un credito per le imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR). La branch exemption (BEX), prevista dall’art. 168-ter TUIR e introdotta dal D.Lgs. 147/2015, è l’alternativa: un regime opzionale che consente di esentare da imposizione in Italia gli utili e le perdite attribuibili a tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa.

La risposta pratica alla domanda “conviene?” è questa: la BEX tende a convenire quando le branch estere sono stabilmente in utile e situate in Paesi a tassazione bassa (così l’utile resta tassato solo all’estero, senza il conguaglio italiano). La branch ordinaria con credito d’imposta tende invece a convenire quando le branch sono in perdita (la perdita estera abbatte il reddito italiano) oppure si trovano in Paesi a tassazione alta simile o superiore a quella italiana, dove il credito d’imposta già azzera quasi del tutto il prelievo aggiuntivo. Attenzione però: la scelta è irrevocabile e vale per tutte le branch insieme (principio all-in/all-out).

Come funziona la branch exemption

Con l’opzione per la BEX, gli utili della stabile organizzazione estera non concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa in Italia: vengono esentati. Specularmente, anche le perdite della branch non sono più deducibili in Italia. È un regime simmetrico: si rinuncia a portare in Italia sia il “buono” (utili) sia il “cattivo” (perdite) della branch.

Risorsa gratuita
Guida: la holding di famiglia senza tasse sulla plusvalenza
  • Conferimento, realizzo controllato e PEX spiegati in chiaro
  • Quando usare l'art. 175, il 177 comma 2 o il comma 2-bis
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

La conseguenza diretta è che, in regime di esenzione, l’utile della branch resta tassato solo nello Stato estero dove la stabile organizzazione opera. Non si applica più il meccanismo del credito d’imposta dell’art. 165, perché non c’è più un reddito estero da tassare in Italia su cui scomputare le imposte estere.

La regola all-in/all-out: tutte le branch insieme

L’art. 168-ter, comma 1, fissa un principio rigido: l’opzione riguarda tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa. Non è ammesso il cosiddetto cherry picking: non si può scegliere l’esenzione solo per le branch in utile e mantenere il regime ordinario per quelle in perdita. O dentro tutte (all-in), o fuori tutte (all-out).

L’irrevocabilità: una scelta strategica definitiva

L’opzione è irrevocabile e va esercitata in dichiarazione, nell’apposita sezione del modello, in linea generale al momento della costituzione della stabile organizzazione. Questo cambia tutto sul piano strategico: non è una scelta da rivedere ogni anno in base all’andamento, ma una decisione di lungo periodo. Una volta esentate, le branch restano esenti, anche se in futuro dovessero entrare in perdita (e quelle perdite non sarebbero più deducibili in Italia).

Il confronto pratico: branch ordinaria vs branch exemption

Per capire la differenza, confrontiamo i due regimi su una stessa branch estera. I numeri che seguono sono un’ipotesi illustrativa, con cifre tonde, e non rappresentano un caso reale né le aliquote di un Paese specifico.

Ipotesi A – branch in utile in un Paese a bassa tassazione. La branch produce 100 di utile, tassato all’estero al 10% (imposta estera = 10). Aliquota italiana ipotizzata 24%.

Voce Branch ordinaria (credito art. 165) Branch exemption
Imposta estera 10 10
Imposta lorda Italia (24% di 100) 24 0 (utile esente)
Credito d’imposta estero -10 non applicabile
Imposta netta Italia 14 0
Prelievo totale 24 10

Qui la BEX conviene: l’utile resta tassato solo al 10% estero, mentre con il regime ordinario l’Italia recupererebbe la differenza fino al 24%.

Ipotesi B – branch in utile in un Paese a tassazione alta. Stessi 100 di utile, ma imposta estera al 30%.

Voce Branch ordinaria (credito art. 165) Branch exemption
Imposta estera 30 30
Imposta lorda Italia (24% di 100) 24 0 (utile esente)
Credito d’imposta estero (nei limiti) -24 non applicabile
Imposta netta Italia 0 0
Prelievo totale 30 30

Qui i due regimi si equivalgono sul totale: il credito d’imposta già azzera il prelievo italiano. La differenza diventa marginale e la scelta dipende da altri fattori (semplificazione, perdite future attese).

Ipotesi C – branch in perdita. La branch chiude con una perdita di 100. Con il regime ordinario, quella perdita può ridurre il reddito imponibile italiano (un risparmio ipotetico di 24). Con la BEX, la perdita è esente e non deducibile in Italia: nessun beneficio. Per una branch strutturalmente in perdita, l’esenzione è svantaggiosa.

La logica di fondo: la BEX premia gli utili a bassa tassazione estera e penalizza le perdite, mentre il regime ordinario con credito d’imposta è più difensivo, perché lascia all’Italia sia il recupero del credito sia l’uso delle perdite estere.

Le insidie: recapture delle perdite e Paesi a regime privilegiato

Il recapture delle perdite pregresse

L’art. 168-ter, comma 7, prevede un meccanismo di recapture. Se la branch, prima dell’opzione, ha prodotto perdite fiscali che sono state utilizzate in Italia (perché in regime ordinario), gli utili successivi della branch concorrono comunque al reddito italiano fino a concorrenza di quelle perdite, prima che scatti l’esenzione. In pratica l’Italia “si riprende” il beneficio fiscale già goduto sulle perdite: l’esenzione si applica solo agli utili eccedenti il recupero. È un punto da valutare con attenzione quando si opta per branch già esistenti che in passato hanno generato perdite dedotte.

Le stabili organizzazioni in Paesi a regime privilegiato

L’art. 168-ter, comma 3, richiama le regole CFC (controlled foreign companies, art. 167 TUIR) per le stabili organizzazioni situate in Stati a regime fiscale privilegiato. In questi casi l’esenzione non opera in modo pieno: salvo dimostrazione delle apposite esimenti, gli utili della branch possono essere assoggettati a tassazione per trasparenza secondo la disciplina CFC. L’effetto antielusivo è evitare che la BEX diventi uno strumento per spostare utili verso giurisdizioni a fiscalità molto bassa senza alcun prelievo.

Domande frequenti

Posso esentare solo la branch che è in utile e tenere in regime ordinario quella in perdita?

No. La regola all-in/all-out dell’art. 168-ter, comma 1, vieta il cherry picking: l’opzione vale per tutte le stabili organizzazioni estere dell’impresa, senza distinzioni.

Se opto per la branch exemption posso cambiare idea dopo qualche anno?

No. L’opzione è irrevocabile. Va esercitata in dichiarazione, in linea generale al momento della costituzione della stabile organizzazione, ed è una scelta di lungo periodo che non si rivede in base all’andamento annuale.

Con la branch exemption posso ancora usare il credito d’imposta dell’art. 165?

No, sui redditi della branch esente. Poiché gli utili della stabile organizzazione non concorrono più al reddito imponibile italiano, non c’è imposta italiana su cui scomputare le imposte estere: il credito d’imposta dell’art. 165 non trova applicazione su quei redditi.

Avevo dedotto in Italia le perdite della mia branch: cosa succede se opto per l’esenzione?

Scatta il recapture (art. 168-ter, comma 7): gli utili successivi della branch restano tassati in Italia fino a concorrenza delle perdite pregresse già dedotte, e solo l’eccedenza beneficia dell’esenzione.

Hai un caso concreto?
Questa guida spiega la regola.
Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

Richiedi una consulenza →

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.