Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Cos’è il consolidato fiscale nazionale e quale problema risolve

Il consolidato fiscale nazionale è un regime opzionale di tassazione di gruppo, disciplinato dagli articoli 117-129 del TUIR. In sintesi, consente a una società controllante e alle sue controllate residenti di determinare un’unica base imponibile IRES complessiva, data dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti (art. 118 TUIR).

Il problema pratico che risolve è molto concreto. Immaginiamo un gruppo con due s.r.l.: una in utile e una in perdita. Senza consolidato, ciascuna società è un soggetto IRES autonomo: la società in utile paga l’imposta sul proprio reddito, mentre la perdita dell’altra resta "chiusa" dentro quella società e potrà essere usata solo dai suoi futuri utili. Il gruppo, nel suo complesso, paga IRES anche se a livello aggregato ha guadagnato molto meno. Con il consolidato, invece, gli utili e le perdite delle diverse società si compensano nello stesso periodo d’imposta, riducendo il carico IRES complessivo.

Il requisito del controllo superiore al 50%

Non basta avere più s.r.l. per consolidare. L’articolo 120 del TUIR richiede un controllo qualificato: la controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50% sia del capitale sociale sia degli utili di bilancio della controllata. Si tratta del controllo previsto dall’art. 2359 del codice civile, integrato da questo requisito quantitativo del "più del 50%".

Risorsa gratuita
Guida: la holding di famiglia senza tasse sulla plusvalenza
  • Conferimento, realizzo controllato e PEX spiegati in chiaro
  • Quando usare l'art. 175, il 177 comma 2 o il comma 2-bis
Niente spam, solo fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Due precisazioni importanti. Il controllo può essere indiretto: se A controlla B oltre il 50% e B controlla C oltre il 50%, anche C può rientrare nel perimetro (la percentuale indiretta si calcola tenendo conto della catena partecipativa). Inoltre il requisito deve sussistere fin dall’inizio di ogni esercizio per cui si esercita l’opzione: non basta acquisirlo a metà anno.

Checklist del requisito di controllo

Il vantaggio principale: un esempio numerico

Il cuore del consolidato è la compensazione immediata di utili e perdite infragruppo. Vediamolo con un esempio dichiaratamente illustrativo (numeri tondi, a fini di ragionamento).

Ipotizziamo un gruppo con due società:

Applichiamo l’aliquota IRES del 24%.

Scenario Base imponibile IRES IRES dovuta (24%)
Senza consolidato A: 100 / B: 0 (perdita non usata subito) 24 (solo su A)
Con consolidato 100 – 40 = 60 14,4

Nello scenario senza consolidato, la S.r.l. A paga 24 di IRES (24% di 100), mentre la perdita di 40 della S.r.l. B resta "parcheggiata" in B e sarà spendibile solo sui futuri utili di B. Con il consolidato, invece, la base imponibile di gruppo è 60 (100 meno 40) e l’IRES scende a 14,4. Il risparmio nell’anno è di 9,6 (24 meno 14,4), pari proprio al 24% della perdita compensata.

Il vantaggio quindi non è uno sconto sull’aliquota, ma un vantaggio finanziario e di tempistica: la perdita serve subito ad abbattere l’utile di un’altra società del gruppo, invece di attendere anni.

Il trattamento delle perdite fiscali

La gestione delle perdite è il punto più tecnico e va capito bene prima di optare.

Questa distinzione è decisiva: chi entra nel consolidato con un grosso "magazzino" di perdite pregresse non deve aspettarsi di poterle spalmare immediatamente sull’intero gruppo.

Durata, opzione congiunta e responsabilità

L’opzione per il consolidato è triennale e irrevocabile: una volta esercitata, vincola per tre esercizi. Al termine del triennio si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca (artt. 117 c.3, 124-125 TUIR).

L’opzione va esercitata congiuntamente dalla controllante e da ciascuna controllata che entra nel perimetro: non è una decisione unilaterale della capogruppo. Sul fronte della responsabilità, è bene sapere che le società aderenti restano soggetti d’imposta autonomi e mantengono precise responsabilità in ordine alla determinazione del proprio reddito e agli adempimenti: il consolidato unifica la base imponibile, non cancella la soggettività delle singole società. La materia degli effetti (interruzione del consolidato, riattribuzione delle perdite, garanzie reciproche) è tecnica e merita un’analisi caso per caso.

Quando conviene attivarlo (e quando no)

Il consolidato conviene tipicamente quando:

Il consolidato è invece poco utile o controindicato quando:

In termini decisionali: più il gruppo presenta risultati "asimmetrici" (chi guadagna e chi perde nello stesso anno) e controllo stabile, più il consolidato ha senso. Più i risultati sono omogenei o il controllo è instabile, meno conviene.

Domande frequenti

Il consolidato riduce l’aliquota IRES?

No. L’aliquota resta quella ordinaria. Il vantaggio nasce dalla compensazione di utili e perdite tra le società del gruppo nello stesso periodo, che riduce la base imponibile complessiva e quindi l’IRES dovuta a parità di aliquota.

Posso far entrare una società che controllo solo al 50%?

No. Serve una partecipazione superiore al 50% sia al capitale sociale sia agli utili di bilancio (art. 120 TUIR). Esattamente il 50% non basta.

Le perdite degli anni precedenti si possono usare sul gruppo?

No. Le perdite anteriori all’ingresso nel consolidato restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte. Solo le perdite generate durante il consolidato confluiscono nel risultato di gruppo, sempre nel rispetto del limite dell’80% del reddito (art. 84 TUIR).

Posso uscire dopo un anno se cambio idea?

No. L’opzione è triennale e irrevocabile; al termine del triennio si rinnova tacitamente, salvo revoca espressa. Va inoltre esercitata congiuntamente da controllante e ciascuna controllata.

Hai un caso concreto?
Questa guida spiega la regola.
Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

Richiedi una consulenza →

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.