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Cos’è il consolidato fiscale nazionale e quale problema risolve
Il consolidato fiscale nazionale è un regime opzionale di tassazione di gruppo, disciplinato dagli articoli 117-129 del TUIR. In sintesi, consente a una società controllante e alle sue controllate residenti di determinare un’unica base imponibile IRES complessiva, data dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti (art. 118 TUIR).
Il problema pratico che risolve è molto concreto. Immaginiamo un gruppo con due s.r.l.: una in utile e una in perdita. Senza consolidato, ciascuna società è un soggetto IRES autonomo: la società in utile paga l’imposta sul proprio reddito, mentre la perdita dell’altra resta "chiusa" dentro quella società e potrà essere usata solo dai suoi futuri utili. Il gruppo, nel suo complesso, paga IRES anche se a livello aggregato ha guadagnato molto meno. Con il consolidato, invece, gli utili e le perdite delle diverse società si compensano nello stesso periodo d’imposta, riducendo il carico IRES complessivo.
Il requisito del controllo superiore al 50%
Non basta avere più s.r.l. per consolidare. L’articolo 120 del TUIR richiede un controllo qualificato: la controllante deve partecipare, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50% sia del capitale sociale sia degli utili di bilancio della controllata. Si tratta del controllo previsto dall’art. 2359 del codice civile, integrato da questo requisito quantitativo del "più del 50%".
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Due precisazioni importanti. Il controllo può essere indiretto: se A controlla B oltre il 50% e B controlla C oltre il 50%, anche C può rientrare nel perimetro (la percentuale indiretta si calcola tenendo conto della catena partecipativa). Inoltre il requisito deve sussistere fin dall’inizio di ogni esercizio per cui si esercita l’opzione: non basta acquisirlo a metà anno.
Checklist del requisito di controllo
- La controllante è una società di capitali o un ente commerciale residente soggetto IRES.
- La partecipazione al capitale sociale della controllata è superiore al 50% (diretta o indiretta).
- La partecipazione agli utili di bilancio della controllata è superiore al 50%.
- Sussiste il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
- Il requisito è presente dall’inizio dell’esercizio di prima opzione.
- Le società hanno identico esercizio sociale (salvo le eccezioni di legge).
- È stata effettuata l’elezione di domicilio presso la controllante.
Il vantaggio principale: un esempio numerico
Il cuore del consolidato è la compensazione immediata di utili e perdite infragruppo. Vediamolo con un esempio dichiaratamente illustrativo (numeri tondi, a fini di ragionamento).
Ipotizziamo un gruppo con due società:
- S.r.l. A: reddito imponibile di 100.
- S.r.l. B: perdita fiscale di 40 nello stesso periodo.
Applichiamo l’aliquota IRES del 24%.
| Scenario | Base imponibile IRES | IRES dovuta (24%) |
|---|---|---|
| Senza consolidato | A: 100 / B: 0 (perdita non usata subito) | 24 (solo su A) |
| Con consolidato | 100 – 40 = 60 | 14,4 |
Nello scenario senza consolidato, la S.r.l. A paga 24 di IRES (24% di 100), mentre la perdita di 40 della S.r.l. B resta "parcheggiata" in B e sarà spendibile solo sui futuri utili di B. Con il consolidato, invece, la base imponibile di gruppo è 60 (100 meno 40) e l’IRES scende a 14,4. Il risparmio nell’anno è di 9,6 (24 meno 14,4), pari proprio al 24% della perdita compensata.
Il vantaggio quindi non è uno sconto sull’aliquota, ma un vantaggio finanziario e di tempistica: la perdita serve subito ad abbattere l’utile di un’altra società del gruppo, invece di attendere anni.
Il trattamento delle perdite fiscali
La gestione delle perdite è il punto più tecnico e va capito bene prima di optare.
- Perdite anteriori all’ingresso: le perdite fiscali maturate prima di entrare nel consolidato restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte. Non si trasferiscono al gruppo: la S.r.l. potrà usarle per abbattere i propri redditi futuri, ma non quelli delle "sorelle".
- Perdite prodotte durante il consolidato: confluiscono nel risultato di gruppo e vanno quindi a compensare gli utili delle altre società aderenti nello stesso periodo, com’è nell’esempio sopra.
- Limite dell’80%: il riporto delle perdite a nuovo soggiace al limite generale dell’art. 84 del TUIR, ossia possono essere usate fino all’80% del reddito di ciascun periodo (con le note eccezioni di legge).
Questa distinzione è decisiva: chi entra nel consolidato con un grosso "magazzino" di perdite pregresse non deve aspettarsi di poterle spalmare immediatamente sull’intero gruppo.
Durata, opzione congiunta e responsabilità
L’opzione per il consolidato è triennale e irrevocabile: una volta esercitata, vincola per tre esercizi. Al termine del triennio si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca (artt. 117 c.3, 124-125 TUIR).
L’opzione va esercitata congiuntamente dalla controllante e da ciascuna controllata che entra nel perimetro: non è una decisione unilaterale della capogruppo. Sul fronte della responsabilità, è bene sapere che le società aderenti restano soggetti d’imposta autonomi e mantengono precise responsabilità in ordine alla determinazione del proprio reddito e agli adempimenti: il consolidato unifica la base imponibile, non cancella la soggettività delle singole società. La materia degli effetti (interruzione del consolidato, riattribuzione delle perdite, garanzie reciproche) è tecnica e merita un’analisi caso per caso.
Quando conviene attivarlo (e quando no)
Il consolidato conviene tipicamente quando:
- Nel gruppo coesistono società stabilmente in utile e società in perdita (per esempio una operativa redditizia e una newco o una in fase di investimento).
- Il requisito del controllo oltre il 50% è solido e stabile nel tempo (l’opzione vincola per tre anni).
- Si vuole anticipare il beneficio fiscale delle perdite, invece di attenderne il recupero società per società.
Il consolidato è invece poco utile o controindicato quando:
- Tutte le società del gruppo sono stabilmente in utile: non c’è nulla da compensare e si aggiunge solo complessità.
- Il controllo è vicino o sotto la soglia del 50%, o si prevede di cedere quote: il vincolo triennale diventa rischioso.
- Una società ha grandi perdite pregresse che si spera (erroneamente) di usare subito sul gruppo: queste restano alla società che le ha generate.
In termini decisionali: più il gruppo presenta risultati "asimmetrici" (chi guadagna e chi perde nello stesso anno) e controllo stabile, più il consolidato ha senso. Più i risultati sono omogenei o il controllo è instabile, meno conviene.
Domande frequenti
Il consolidato riduce l’aliquota IRES?
No. L’aliquota resta quella ordinaria. Il vantaggio nasce dalla compensazione di utili e perdite tra le società del gruppo nello stesso periodo, che riduce la base imponibile complessiva e quindi l’IRES dovuta a parità di aliquota.
Posso far entrare una società che controllo solo al 50%?
No. Serve una partecipazione superiore al 50% sia al capitale sociale sia agli utili di bilancio (art. 120 TUIR). Esattamente il 50% non basta.
Le perdite degli anni precedenti si possono usare sul gruppo?
No. Le perdite anteriori all’ingresso nel consolidato restano utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte. Solo le perdite generate durante il consolidato confluiscono nel risultato di gruppo, sempre nel rispetto del limite dell’80% del reddito (art. 84 TUIR).
Posso uscire dopo un anno se cambio idea?
No. L’opzione è triennale e irrevocabile; al termine del triennio si rinnova tacitamente, salvo revoca espressa. Va inoltre esercitata congiuntamente da controllante e ciascuna controllata.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.