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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il regime forfettario nel 2026 resta accessibile a chi nell’anno precedente ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Su quel reddito si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start-up nei primi cinque anni), al posto di IRPEF, addizionali e IVA. In cambio si rinuncia a detrarre l’IVA sugli acquisti e a dedurre analiticamente i costi. Questa guida spiega le tre cose che più spesso fanno sbagliare: la differenza pratica tra superare 85.000 e superare 100.000, il doppio binario del limite sui redditi da lavoro dipendente e la trappola delle partecipazioni in s.r.l. controllata.

Cos’è il forfettario e per chi conviene davvero

Il forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione. Il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per ciascun codice ATECO. Sull’imponibile così determinato si applica l’imposta sostitutiva.

I vantaggi principali sono due: una tassazione bassa e piatta e una forte semplificazione (niente IVA in fattura, niente liquidazioni periodiche IVA, contabilità ridotta). Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: non si detrae l’IVA sugli acquisti e non si deducono i costi reali. Per questo il forfettario conviene soprattutto a chi ha pochi costi rispetto ai ricavi (tipiche attività professionali e di servizi), mentre può risultare svantaggioso per chi sostiene spese elevate o investimenti rilevanti su cui l’IVA pesa.

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La soglia degli 85.000 euro e la differenza cruciale con i 100.000

La soglia di accesso e di permanenza è di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente. Finché si resta sotto questo limite, il regime continua. Il punto delicato è cosa accade quando lo si supera, perché la legge prevede due conseguenze molto diverse a seconda di quanto si sfora.

Superamento entro i 100.000 euro: si esce dall’anno dopo

Se nel corso dell’anno i ricavi superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro, il contribuente resta nel forfettario per tutto l’anno in corso e ne decade dall’anno successivo. L’uscita è quindi graduale: l’anno in cui si sfora si conclude regolarmente con l’imposta sostitutiva, e solo dal 1 gennaio dell’anno seguente si passa al regime ordinario.

Superamento oltre i 100.000 euro: uscita immediata con IVA

Se invece i ricavi superano 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata, nello stesso anno. L’IVA si applica a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. Significa che da quella fattura in poi si entra nel regime ordinario IVA e reddituale.

Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi). Ipotizziamo un professionista che a novembre ha già fatturato 80.000 euro.

La differenza pratica è enorme: nel secondo caso bisogna gestire l’IVA su un’operazione già in corso, con il rischio concreto di doverla riaddebitare al cliente sull’operazione che ha fatto scattare il superamento.

La flat tax: 15% a regime, 5% per le start-up

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%, calcolata sul reddito imponibile (ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività del codice ATECO).

Per le nuove attività è prevista l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni (l’anno di inizio più i quattro successivi), a condizione che ricorrano tutti e tre questi requisiti:

  1. non aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa;
  2. l’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il periodo di praticantato obbligatorio);
  3. se si prosegue un’attività già svolta da un altro soggetto, i ricavi di quest’ultimo nell’anno precedente non devono aver superato il limite di accesso.

Le cause di esclusione

Il doppio binario del limite sui redditi da lavoro dipendente

È escluso dal forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (compresa la pensione) oltre una certa soglia. Qui si annida l’errore più comune, perché le soglie sono due e operano in modo diverso.

In pratica, per verificare l’accesso al forfettario nel 2026 si guarda ai redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025: se non superano 35.000 euro, il limite è rispettato.

C’è però un’eccezione decisiva: il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente e, nello stesso anno, non si percepiscono pensione o altri redditi da lavoro dipendente. In questo caso, anche se i redditi da lavoro dipendente dell’anno prima superavano la soglia, l’accesso al forfettario non è precluso, proprio perché quel rapporto è finito. Attenzione: l’esonero salta se nello stesso anno è in corso un altro rapporto di lavoro dipendente o si percepisce una pensione.

La trappola delle partecipazioni in s.r.l. controllata riconducibile

Non possono applicare il forfettario i soggetti che, contemporaneamente all’attività, si trovano in una di queste situazioni:

La trappola sta nella seconda ipotesi. Mentre per le società di persone la sola partecipazione esclude, per le s.r.l. servono due condizioni insieme: il controllo (anche indiretto) e la riconducibilità dell’attività della società a quella del forfettario. Se manca anche solo uno dei due elementi – per esempio si detiene una quota di minoranza che non dà il controllo, oppure la s.r.l. opera in un settore del tutto diverso – l’esclusione non scatta. È un equilibrio sottile: una quota apparentemente innocua in una s.r.l. di famiglia che fa lo stesso mestiere può far perdere il regime.

La prevalenza verso l’ex datore di lavoro

È infine escluso chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a essi riconducibili) con cui è o è stato in rapporto di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti. La norma colpisce le finte partite IVA che, di fatto, continuano a lavorare quasi solo per chi era il loro datore di lavoro.

Mini-checklist: sono escluso?

Anche un solo (con i requisiti pieni indicati sopra) può comportare l’esclusione o la decadenza dal regime.

Domande frequenti

Se supero 85.000 euro devo subito emettere fatture con IVA?

No, se resti entro 100.000 euro. In quel caso concludi l’anno da forfettario ed esci dal regime solo dall’anno successivo. L’IVA scatta immediatamente, già nell’anno in corso, solo se superi i 100.000 euro, a partire dall’operazione che ha causato lo sforamento.

Ho un lavoro dipendente: posso aprire una partita IVA in forfettario?

Sì, purché nell’anno precedente i tuoi redditi da lavoro dipendente o pensione non superino la soglia (30.000 euro a regime, elevata a 35.000 per il 2025 e il 2026). Verifica anche di non rientrare nella causa di esclusione sulla prevalenza verso l’ex datore di lavoro.

Quanto dura l’aliquota al 5%?

Cinque anni: l’anno di inizio attività e i quattro successivi, ma solo se ricorrono tutti e tre i requisiti delle start-up (nessuna attività nei tre anni precedenti, nessuna mera prosecuzione di un lavoro precedente salvo praticantato obbligatorio, e limite di ricavi rispettato se prosegui l’attività di un altro soggetto).

Una piccola quota in una s.r.l. mi esclude sempre?

No. Per le s.r.l. l’esclusione richiede sia il controllo (anche indiretto) sia che la società svolga un’attività riconducibile alla tua. Una partecipazione di minoranza che non attribuisce il controllo, o in una società con attività diversa, di per sé non comporta l’esclusione. La regola è più rigida, invece, per le società di persone, dove la sola partecipazione basta.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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