Testo dell'articoloVigente
Il regime forfettario nel 2026 resta accessibile a chi nell’anno precedente ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Su quel reddito si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per le start-up nei primi cinque anni), al posto di IRPEF, addizionali e IVA. In cambio si rinuncia a detrarre l’IVA sugli acquisti e a dedurre analiticamente i costi. Questa guida spiega le tre cose che più spesso fanno sbagliare: la differenza pratica tra superare 85.000 e superare 100.000, il doppio binario del limite sui redditi da lavoro dipendente e la trappola delle partecipazioni in s.r.l. controllata.
Cos’è il forfettario e per chi conviene davvero
Il forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione. Il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi reali, ma applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per ciascun codice ATECO. Sull’imponibile così determinato si applica l’imposta sostitutiva.
I vantaggi principali sono due: una tassazione bassa e piatta e una forte semplificazione (niente IVA in fattura, niente liquidazioni periodiche IVA, contabilità ridotta). Il rovescio della medaglia è altrettanto netto: non si detrae l’IVA sugli acquisti e non si deducono i costi reali. Per questo il forfettario conviene soprattutto a chi ha pochi costi rispetto ai ricavi (tipiche attività professionali e di servizi), mentre può risultare svantaggioso per chi sostiene spese elevate o investimenti rilevanti su cui l’IVA pesa.
- Le 7 cause di esclusione, in una sola pagina
- Il doppio binario 30.000 / 35.000 euro spiegato bene
La soglia degli 85.000 euro e la differenza cruciale con i 100.000
La soglia di accesso e di permanenza è di 85.000 euro di ricavi o compensi nell’anno precedente. Finché si resta sotto questo limite, il regime continua. Il punto delicato è cosa accade quando lo si supera, perché la legge prevede due conseguenze molto diverse a seconda di quanto si sfora.
Superamento entro i 100.000 euro: si esce dall’anno dopo
Se nel corso dell’anno i ricavi superano 85.000 euro ma restano entro 100.000 euro, il contribuente resta nel forfettario per tutto l’anno in corso e ne decade dall’anno successivo. L’uscita è quindi graduale: l’anno in cui si sfora si conclude regolarmente con l’imposta sostitutiva, e solo dal 1 gennaio dell’anno seguente si passa al regime ordinario.
Superamento oltre i 100.000 euro: uscita immediata con IVA
Se invece i ricavi superano 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata, nello stesso anno. L’IVA si applica a partire dall’operazione che ha determinato il superamento. Significa che da quella fattura in poi si entra nel regime ordinario IVA e reddituale.
Esempio illustrativo (ipotesi con numeri tondi). Ipotizziamo un professionista che a novembre ha già fatturato 80.000 euro.
- Se a dicembre emette una fattura da 8.000 euro, arriva a 88.000: ha superato 85.000 ma è sotto 100.000. Resta forfettario per l’intero anno e uscirà dal regime dall’anno successivo.
- Se invece la fattura di dicembre è da 25.000 euro, arriva a 105.000: ha superato 100.000. Quella specifica fattura va emessa con IVA e da quel momento è fuori dal forfettario nello stesso anno.
La differenza pratica è enorme: nel secondo caso bisogna gestire l’IVA su un’operazione già in corso, con il rischio concreto di doverla riaddebitare al cliente sull’operazione che ha fatto scattare il superamento.
La flat tax: 15% a regime, 5% per le start-up
L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15%, calcolata sul reddito imponibile (ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività del codice ATECO).
Per le nuove attività è prevista l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni (l’anno di inizio più i quattro successivi), a condizione che ricorrano tutti e tre questi requisiti:
- non aver esercitato, nei tre anni precedenti, un’altra attività artistica, professionale o d’impresa;
- l’attività non deve essere mera prosecuzione di un’altra svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo (fa eccezione il periodo di praticantato obbligatorio);
- se si prosegue un’attività già svolta da un altro soggetto, i ricavi di quest’ultimo nell’anno precedente non devono aver superato il limite di accesso.
Le cause di esclusione
Il doppio binario del limite sui redditi da lavoro dipendente
È escluso dal forfettario chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (compresa la pensione) oltre una certa soglia. Qui si annida l’errore più comune, perché le soglie sono due e operano in modo diverso.
- Limite a regime: 30.000 euro. È il valore strutturale previsto dalla norma.
- Limite elevato a 35.000 euro per il 2025 e il 2026. Una misura temporanea ha innalzato la soglia, prorogandola fino al 2026.
In pratica, per verificare l’accesso al forfettario nel 2026 si guarda ai redditi da lavoro dipendente o pensione percepiti nel 2025: se non superano 35.000 euro, il limite è rispettato.
C’è però un’eccezione decisiva: il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente e, nello stesso anno, non si percepiscono pensione o altri redditi da lavoro dipendente. In questo caso, anche se i redditi da lavoro dipendente dell’anno prima superavano la soglia, l’accesso al forfettario non è precluso, proprio perché quel rapporto è finito. Attenzione: l’esonero salta se nello stesso anno è in corso un altro rapporto di lavoro dipendente o si percepisce una pensione.
La trappola delle partecipazioni in s.r.l. controllata riconducibile
Non possono applicare il forfettario i soggetti che, contemporaneamente all’attività, si trovano in una di queste situazioni:
- partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllano, direttamente o indirettamente, s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quella svolta come forfettari.
La trappola sta nella seconda ipotesi. Mentre per le società di persone la sola partecipazione esclude, per le s.r.l. servono due condizioni insieme: il controllo (anche indiretto) e la riconducibilità dell’attività della società a quella del forfettario. Se manca anche solo uno dei due elementi – per esempio si detiene una quota di minoranza che non dà il controllo, oppure la s.r.l. opera in un settore del tutto diverso – l’esclusione non scatta. È un equilibrio sottile: una quota apparentemente innocua in una s.r.l. di famiglia che fa lo stesso mestiere può far perdere il regime.
La prevalenza verso l’ex datore di lavoro
È infine escluso chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a essi riconducibili) con cui è o è stato in rapporto di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti. La norma colpisce le finte partite IVA che, di fatto, continuano a lavorare quasi solo per chi era il loro datore di lavoro.
Mini-checklist: sono escluso?
- Nell’anno precedente ho superato 85.000 euro di ricavi o compensi?
- Ho percepito redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 35.000 euro (soglia 2025-2026) nell’anno precedente, senza che il rapporto sia cessato?
- Partecipo a una società di persone, associazione professionale o impresa familiare?
- Controllo una s.r.l. che svolge attività riconducibile alla mia?
- Lavoro prevalentemente verso un ex datore di lavoro degli ultimi due anni?
Anche un solo sì (con i requisiti pieni indicati sopra) può comportare l’esclusione o la decadenza dal regime.
Domande frequenti
Se supero 85.000 euro devo subito emettere fatture con IVA?
No, se resti entro 100.000 euro. In quel caso concludi l’anno da forfettario ed esci dal regime solo dall’anno successivo. L’IVA scatta immediatamente, già nell’anno in corso, solo se superi i 100.000 euro, a partire dall’operazione che ha causato lo sforamento.
Ho un lavoro dipendente: posso aprire una partita IVA in forfettario?
Sì, purché nell’anno precedente i tuoi redditi da lavoro dipendente o pensione non superino la soglia (30.000 euro a regime, elevata a 35.000 per il 2025 e il 2026). Verifica anche di non rientrare nella causa di esclusione sulla prevalenza verso l’ex datore di lavoro.
Quanto dura l’aliquota al 5%?
Cinque anni: l’anno di inizio attività e i quattro successivi, ma solo se ricorrono tutti e tre i requisiti delle start-up (nessuna attività nei tre anni precedenti, nessuna mera prosecuzione di un lavoro precedente salvo praticantato obbligatorio, e limite di ricavi rispettato se prosegui l’attività di un altro soggetto).
Una piccola quota in una s.r.l. mi esclude sempre?
No. Per le s.r.l. l’esclusione richiede sia il controllo (anche indiretto) sia che la società svolga un’attività riconducibile alla tua. Una partecipazione di minoranza che non attribuisce il controllo, o in una società con attività diversa, di per sé non comporta l’esclusione. La regola è più rigida, invece, per le società di persone, dove la sola partecipazione basta.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.