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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un’impresa assegna un’auto a un dipendente per uso promiscuo (sia di lavoro sia personale), entrano in gioco due piani fiscali completamente distinti, che vanno tenuti separati per non sbagliare i conti:

Sono due calcoli indipendenti, regolati da norme diverse. Il fringe benefit dipende dall’art. 51 TUIR; la deducibilità dipende dall’art. 164 TUIR. La riforma 2025 ha cambiato il primo, non il secondo.

Fringe benefit 2026: il nuovo criterio per alimentazione

Per i veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit non si calcola più in base alle emissioni di CO2, ma in base all’alimentazione del veicolo. Il valore si ottiene applicando una percentuale forfettaria al costo chilometrico ACI riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui.

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Le percentuali, fissate dall’art. 51 comma 4 lett. a) TUIR come riformato dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), sono:

Tipo di alimentazione Percentuale sul costo ACI (15.000 km)
Elettrico puro (BEV) 10%
Ibrido plug-in (PHEV) 20%
Tutti gli altri (benzina, diesel, ibridi non plug-in / mild hybrid) 50%

I costi chilometrici da usare sono quelli delle Tabelle ACI 2026, pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, S.O. n. 40.

Esempio (ipotesi a scopo illustrativo)

I numeri che seguono sono tondi e inventati a fini di esempio: per il calcolo reale occorre prendere il costo chilometrico ACI esatto del modello specifico.

Ipotizziamo un’auto a benzina con costo chilometrico ACI pari a 0,50 euro/km:

Se lo stesso modello fosse un elettrico puro, con identica base di 7.500 euro, il fringe benefit sarebbe 7.500 × 10% = 750 euro l’anno. Si vede subito quanto il criterio per alimentazione favorisca le auto elettriche e ibride plug-in.

Questo importo annuo si ripartisce sui mesi di assegnazione e concorre a formare il reddito imponibile del dipendente, con i relativi prelievi fiscali e contributivi.

Regime transitorio 2026: chi resta sulle vecchie regole CO2

Non tutti i veicoli passano al nuovo criterio. Per alcune situazioni continuano ad applicarsi le vecchie regole basate sulle emissioni di CO2 (il regime previgente prevedeva percentuali differenziate per fasce di emissione, ad esempio del 25/30/50/60%: la fascia esatta va sempre verificata caso per caso sulla normativa applicabile).

Le due casistiche del regime transitorio sono:

  1. Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024: restano sulle vecchie regole CO2 fino alla scadenza del contratto.
  2. Veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025: anch’essi continuano a seguire il regime previgente basato sulle emissioni.

La logica è tutelare i contratti già in essere o già impostati prima del cambio di regola. Per questi veicoli, dunque, nel 2026 il fringe benefit si calcola ancora sulla CO2 e non con le percentuali 10/20/50%.

Deducibilità del costo lato impresa (art. 164 TUIR)

La deducibilità dei costi del veicolo per l’impresa è regolata dall’art. 164 TUIR, che non è stato toccato dalla riforma del fringe benefit. Le percentuali dipendono dal tipo di utilizzo del veicolo:

Tipologia di utilizzo Quota deducibile
Auto a uso non strumentale (uso generico aziendale) 20%
Auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta 70%
Auto di agenti e rappresentanti di commercio 80%
Veicoli strumentali all’attività propria (es. autoscuole, noleggio, taxi) 100%

Attenzione: oltre alle percentuali, l’art. 164 TUIR prevede anche tetti massimi di costo fiscalmente riconosciuto (limiti in euro sul valore di acquisto o sui canoni di leasing/noleggio). Sopra quei tetti la parte eccedente non rileva. Gli importi precisi dei tetti sono fissati dalla norma e vanno verificati direttamente sull’art. 164 TUIR, perché cambiano in funzione del tipo di operazione (acquisto, leasing, noleggio) e della categoria del soggetto.

Errori comuni da evitare

Domande frequenti

Il fringe benefit si calcola sulle emissioni o sull’alimentazione?

Dipende dalla data. Per i veicoli immatricolati e assegnati in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 si usa il criterio per alimentazione (10% elettrico, 20% plug-in, 50% gli altri) sul costo ACI per 15.000 km. Per i veicoli che rientrano nelle due casistiche del regime transitorio si applicano ancora le vecchie regole basate sulla CO2.

Un’auto elettrica conviene di più al dipendente?

Sul piano del fringe benefit sì: l’aliquota del 10% per gli elettrici puri e del 20% per i plug-in produce un valore tassabile molto più basso rispetto al 50% applicato a benzina e diesel, a parità di costo chilometrico ACI.

La riforma del fringe benefit ha cambiato anche la deducibilità per l’impresa?

No. La riforma del 2025 ha modificato solo il calcolo del fringe benefit (art. 51 TUIR). La deducibilità del costo per l’impresa resta disciplinata dall’art. 164 TUIR, con le percentuali del 20/70/80/100% e i relativi tetti di costo.

Quanto deduce l’impresa per un’auto in uso promiscuo al dipendente?

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità è del 70%, ferma restando l’applicazione dei tetti massimi di costo fiscalmente riconosciuto previsti dall’art. 164 TUIR.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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