Art. 2506 c.c. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
In vigore
Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa. La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
In sintesi
Ratio
L'art. 2506 c.c. introduce nell'ordinamento italiano la definizione e la disciplina generale della scissione societaria, operazione straordinaria che consente la riorganizzazione del patrimonio e dell'attività d'impresa senza ricorrere alla liquidazione. La norma risponde all'esigenza di flessibilità organizzativa delle imprese: una società può disaggregare il proprio patrimonio per separare rami d'azienda, diversificare le attività, risolvere conflitti tra soci o realizzare operazioni di finanza straordinaria, mantenendo comunque una continuità soggettiva nei confronti dei terzi. Il modello normativo recepisce la Direttiva 82/891/CEE (poi confluita nella Direttiva 2017/1132/UE) in materia di scissioni di società per azioni, estendendo la disciplina anche alle società a responsabilità limitata e agli altri tipi societari.
Analisi
Il primo comma delinea due varianti fondamentali: la scissione «totale» (o integrale), in cui l'intero patrimonio della scissa è assegnato a più beneficiarie con conseguente estinzione della scissa, e la scissione «parziale», in cui solo una parte del patrimonio è trasferita a una o più beneficiarie e la scissa sopravvive. Il secondo comma stabilisce che il conguaglio in denaro è ammesso ma non può superare il dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate: si tratta di un limite finalizzato a preservare il carattere societario dell'operazione e a evitare che la scissione sia utilizzata come strumento per liquidare indirettamente le partecipazioni. Il terzo comma introduce una deroga al principio di proporzionalità: con il consenso unanime dei soci è possibile attribuire ad alcuni di essi azioni o quote della società scissa (nella scissione parziale) anziché delle beneficiarie, realizzando così un effetto di concentrazione delle partecipazioni. Il quarto comma chiarisce che la scissione totale comporta lo scioglimento senza liquidazione della scissa. Il quinto comma esclude dalla scissione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo, in coerenza con il divieto generale di operazioni straordinarie per le società in fase liquidatoria avanzata.
Quando si applica
La scissione è applicabile alle società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.) e, con gli opportuni adattamenti, alle società di persone. Si realizza attraverso un procedimento articolato (progetto di scissione, relazioni, deposito, delibera, atto notarile, iscrizione) disciplinato dagli articoli da 2506-bis a 2506-quater. La limitazione alle società in liquidazione riguarda solo quelle che abbiano concretamente avviato la distribuzione dell'attivo: finché la liquidazione non è operativa sotto questo profilo, la scissione rimane possibile. Il conguaglio in denaro deve essere computato sul valore nominale (non sul valore reale) delle azioni o quote assegnate.
Connessioni
L'art. 2506 è la norma definitoria e di apertura del sub-capo sulla scissione. Il procedimento è regolato dagli artt. 2506-bis (progetto di scissione), 2506-ter (relazioni e documentazione), 2506-quater (effetti della scissione e responsabilità). Rilevanti sono anche gli artt. 2501 ss. sulla fusione, ai quali la scissione fa rinvio per vari adempimenti procedurali. Sul piano tributario, la scissione è disciplinata dagli artt. 173 e 173-bis TUIR (neutralità fiscale). A livello europeo: Direttiva 2017/1132/UE, artt. 135 ss.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra scissione totale e parziale?
Nella scissione totale l'intero patrimonio della società scissa è assegnato a più beneficiarie e la scissa si estingue senza liquidazione. Nella scissione parziale solo una parte del patrimonio è trasferita a una o più beneficiarie e la scissa sopravvive con il patrimonio residuo.
È possibile ricevere denaro nella scissione?
Sì, ma entro limiti precisi: il conguaglio in denaro non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai soci. Importi superiori trasformerebbero l'operazione da riorganizzazione societaria a liquidazione parziale.
Una società in liquidazione può partecipare a una scissione?
Solo se non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo. Una volta che la distribuzione è avviata, la partecipazione alla scissione è vietata dall'ultimo comma dell'art. 2506 c.c.
Tutti i soci devono ricevere le stesse azioni o quote delle beneficiarie?
Di regola sì, in proporzione alle partecipazioni detenute nella scissa. Tuttavia, con il consenso unanime di tutti i soci, è possibile attribuire ad alcuni soci azioni o quote della società scissa anziché delle beneficiarie, realizzando così un effetto di concentrazione.
Cosa distingue la scissione dalla fusione?
Nella fusione due o più società si uniscono in un'unica entità. Nella scissione, al contrario, una società trasferisce il proprio patrimonio (in tutto o in parte) a più soggetti distinti. Entrambe le operazioni sono però accomunate dalla continuità patrimoniale senza liquidazione.