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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: un’impresa entra in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) come produttore e/o consumatore di energia. Gli incentivi possibili sono due e cumulabili: la tariffa incentivante GSE sull’energia condivisa (fino a 120 €/MWh per 20 anni) e un contributo PNRR in conto capitale fino al 40% dei costi dell’impianto, riservato ai Comuni fino a 50.000 abitanti. Attenzione però: il contributo PNRR aveva scadenze precise (domande entro il 30/11/2025) e il quadro è stato rivisto dal DL PNRR 2026, quindi prima di contarci occorre verificare su gse.it se ci sono finestre ancora aperte.

Che cos’è una CER e come ci entra un’impresa

La Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico (di solito un’associazione o una cooperativa) che riunisce cittadini, enti e imprese per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili. Il principio è semplice: uno o più impianti immettono energia in rete e i membri della comunità la «consumano» nello stesso intervallo orario. L’energia che viene prodotta e consumata simultaneamente dai membri si chiama energia condivisa ed è proprio quella su cui matura l’incentivo.

La cornice normativa è il DM MASE 414/2023, che disciplina i CACER (Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile); il gestore della misura è il GSE. Le Regole Operative sono state aggiornate con un decreto direttoriale del 16/7/2025.

Un’impresa può partecipare a una CER in due ruoli, anche contemporaneamente:

Per le grandi imprese e i grandi consumatori esistono limiti alla quota di beneficio che possono ottenere: il punto va verificato caso per caso sulle Regole Operative, perché il dimensionamento dell’impianto rispetto ai consumi incide sull’incentivo effettivo.

Vale la pena chiarire un equivoco frequente: entrare in una CER non significa staccarsi dalla rete o dal proprio fornitore. L’impresa continua a comprare e a vendere energia come prima; la condivisione è un meccanismo «virtuale» che il GSE calcola confrontando, ora per ora, l’energia immessa dagli impianti della comunità e quella prelevata dai suoi membri. L’incentivo premia la quota che «coincide» nello stesso intervallo orario. Per questo la composizione della comunità conta: avere membri che consumano negli orari in cui l’impianto produce (tipicamente di giorno, per il fotovoltaico) aumenta l’energia condivisa e, di conseguenza, l’incentivo complessivo.

I due incentivi e come si combinano

Il sistema premia chi entra in una CER con due leve distinte. La prima è un incentivo «a regime» sull’energia, la seconda è un aiuto «una tantum» sull’investimento. Si possono cumulare, ma il cumulo non è pieno: chi prende il contributo in conto capitale vede ridursi la tariffa per la parte di impianto coperta dal contributo stesso.

Incentivo Che cos’è Misura Durata / forma
Tariffa incentivante GSE Premio sull’energia condivisa dalla comunità Fino a 120 €/MWh (varia in base alla taglia dell’impianto e al prezzo zonale dell’energia) 20 anni, erogata dal GSE
Contributo PNRR in conto capitale Aiuto sull’investimento per realizzare l’impianto Fino al 40% dei costi dell’impianto Una tantum, riservato a Comuni fino a 50.000 abitanti

La logica economica è questa: il contributo PNRR abbatte il costo iniziale dell’impianto, mentre la tariffa GSE remunera nel tempo l’energia effettivamente condivisa tra i membri. Per un’impresa che installa l’impianto, i due strumenti riducono il tempo di rientro dell’investimento; per un’impresa che entra solo come consumatore, il beneficio passa attraverso la quota di incentivo che la comunità ridistribuisce.

Chi può avere il contributo PNRR del 40%

Il contributo in conto capitale fino al 40% non è per tutti: è riservato agli impianti situati in Comuni fino a 50.000 abitanti. Questa soglia è stata ampliata: in precedenza il limite era 5.000 abitanti, ed è stato portato a 50.000 con il decreto del 16/7/2025. L’allargamento ha reso eleggibile un numero molto più ampio di territori, e quindi di imprese che vi hanno sede o impianto.

In pratica, il primo controllo per un’impresa è verificare la popolazione del Comune in cui sorgerà l’impianto. Se il Comune supera i 50.000 abitanti, il contributo in conto capitale non spetta, ma la tariffa incentivante GSE resta comunque accessibile.

Il riferimento è la localizzazione dell’impianto, non necessariamente la sede legale dell’impresa. Un’impresa con sede in una grande città potrebbe quindi ragionare su un impianto realizzato in un Comune più piccolo che rientra nella soglia, purché la configurazione della comunità sia coerente con le regole della misura. Anche qui, prima di costruire ipotesi, conviene verificare i requisiti puntuali sulle Regole Operative aggiornate, perché non basta la sola soglia demografica: contano anche la corretta costituzione della CER e il rispetto delle condizioni tecniche previste dal GSE.

Il punto critico: finestre e scadenze del contributo

Qui sta il rischio più grande di errore. Il contributo PNRR è legato a un calendario stringente, definito dalle regole della misura:

Il DL PNRR 2026 ha rivisto il quadro operativo della misura. Per questo è sbagliato dare per scontato che «si possa ancora chiedere il contributo del 40%»: chi non ha presentato domanda entro il 30/11/2025 deve verificare se esistono riaperture o nuove finestre. La tariffa incentivante GSE resta accessibile a prescindere; è il contributo in conto capitale che dipende dalle finestre. Eventuali finestre 2026 vanno confermate direttamente sul sito del GSE prima di costruire un piano economico su quel 40%.

Quali spese rientrano e quali limiti

Il contributo in conto capitale è calcolato sui costi dell’impianto: realizzazione dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile e opere connesse. Il dettaglio puntuale delle voci ammissibili e le eventuali esclusioni vanno letti nelle Regole Operative aggiornate, perché non tutte le spese accessorie sono necessariamente coperte allo stesso modo.

I limiti principali da tenere a mente sono tre: la soglia territoriale (Comuni fino a 50.000 abitanti per il contributo); il cumulo non pieno con la tariffa (chi prende il 40% vede ridursi la tariffa GSE sulla parte di impianto finanziata dal contributo); e i tetti al beneficio per le grandi imprese e i grandi consumatori, che limitano la quota di incentivo riconosciuta.

Errori da evitare

Caso pratico

La «Falegnameria Verdi S.r.l.», piccola impresa con capannone in un Comune di 18.000 abitanti, valuta di entrare in una CER del proprio territorio. Vuole installare un impianto fotovoltaico sul tetto del capannone e condividere l’energia con altri membri della comunità (un panificio, alcune abitazioni e un’associazione locale).

Sul piano degli incentivi, l’impresa si trova in un Comune sotto la soglia dei 50.000 abitanti, quindi sulla carta rientrerebbe nel perimetro del contributo in conto capitale fino al 40%. Tuttavia, poiché il termine per le domande era il 30/11/2025 e il quadro è stato rivisto dal DL PNRR 2026, prima di inserire quel 40% nel piano economico l’impresa deve verificare su gse.it se è aperta una finestra utile. In assenza di una finestra confermata, il piano va costruito sulla sola tariffa incentivante GSE, che remunera fino a 120 €/MWh per 20 anni l’energia condivisa con gli altri membri.

La sequenza corretta è: prima si verifica la popolazione del Comune; poi si controlla sul sito del GSE lo stato delle finestre del contributo; quindi si dimensiona l’impianto sui consumi effettivamente condivisibili nella comunità; infine si stima il ritorno tenendo conto che, se arriva il contributo, la tariffa si riduce per la parte di impianto finanziata. Così l’impresa evita di costruire i conti su un incentivo che potrebbe non essere più disponibile e ragiona su ciò che è certo.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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