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In sintesi: il nuovo Patent Box (art. 6 del DL 146/2021) non è più un regime di detassazione del reddito, ma una super-deduzione: chi ha redditi d’impresa può maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti su software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli. In pratica 100.000 € di costi qualificati diventano 210.000 € deducibili. I marchi sono esclusi. L’opzione è quinquennale e, quando si ottiene un titolo di privativa, consente di recuperare anche i costi degli 8 anni precedenti.
Cos’è il nuovo Patent Box (la maggiorazione del 110%)
Il Patent Box che si applica oggi è profondamente diverso da quello che molte imprese ricordano. Il vecchio regime, di tipo reddituale, permetteva di detassare una quota del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali ed è stato abrogato. Al suo posto l’art. 6 del DL 146/2021 ha introdotto un meccanismo molto più semplice da gestire: non si lavora più sul reddito prodotto dal bene, ma direttamente sui costi di ricerca e sviluppo.
Il principio è questo: i titolari di reddito d’impresa possono applicare una maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività d’impresa. Si tratta di una super-deduzione fiscale: oltre a dedurre normalmente il costo, l’impresa può dedurre un ulteriore 110% dello stesso. Questo abbassa l’imponibile e quindi le imposte dovute.
La differenza pratica è notevole. Nel vecchio sistema il beneficio scattava solo se il bene generava reddito ed era misurabile; nel nuovo, il vantaggio è legato all’investimento in ricerca e sviluppo, anche prima che il bene produca ricavi. È un cambio di logica che premia chi investe, non solo chi già sfrutta commercialmente un brevetto.
Quali beni e quali spese rientrano
Non tutti i beni immateriali danno diritto alla maggiorazione. Il perimetro è chiuso e va rispettato con attenzione, perché un errore sul bene agevolabile fa decadere l’intero beneficio. I beni ammessi sono il software protetto da copyright, i brevetti industriali e i disegni e modelli. I marchi sono esclusi dal 2021: chi avesse impostato la propria pianificazione contando sui marchi deve rivedere completamente l’impostazione.
| Bene immateriale | Rientra nel nuovo Patent Box? |
|---|---|
| Software protetto da copyright | Sì |
| Brevetti industriali | Sì |
| Disegni e modelli | Sì |
| Marchi d’impresa | No (esclusi dal 2021) |
Quanto alle spese, la maggiorazione si applica ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a questi beni. L’agevolazione presuppone quindi che l’impresa svolga effettivamente un’attività di ricerca e sviluppo collegata al bene, e non si limiti a possederlo. Un’impresa di software che fa fantasia, per esempio la «Verdi Solutions S.r.l.», potrà maggiorare i costi del personale tecnico e delle attività di sviluppo del proprio applicativo protetto da copyright; non potrà invece includere costi privi di nesso con la ricerca e lo sviluppo del bene agevolato.
È importante che il bene sia utilizzato, direttamente o indirettamente, nell’attività d’impresa: il Patent Box non premia il possesso fine a sé stesso, ma l’impiego del bene nel ciclo produttivo o commerciale.
Il meccanismo premiale: recuperare gli 8 anni prima del titolo
È la parte più interessante per chi sta brevettando proprio adesso. La ricerca e sviluppo precede spesso di anni l’ottenimento del titolo: si investe a lungo prima che arrivi il brevetto o la registrazione del disegno. Il legislatore ne ha tenuto conto con un meccanismo premiale.
Quando l’impresa ottiene un titolo di privativa industriale, può applicare la maggiorazione del 110% non solo ai costi dell’anno, ma anche ai costi di ricerca e sviluppo riferibili a quel bene sostenuti negli 8 periodi d’imposta precedenti all’ottenimento del titolo. C’è un limite temporale: si possono recuperare i costi a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, cioè dall’avvio del nuovo regime.
In concreto: se la «Bianchi Engineering S.r.l.» (impresa di fantasia) ottiene oggi un brevetto industriale dopo anni di sviluppo, può far concorrere alla maggiorazione anche i costi di ricerca degli esercizi anteriori legati a quel brevetto, entro gli 8 anni e nei limiti della decorrenza 2021. È un recupero che può valere molto, perché concentra in un solo anno una super-deduzione costruita su più esercizi di investimento.
Per sfruttare questo meccanismo è decisiva la tracciabilità dei costi: occorre poter dimostrare, bene per bene e anno per anno, quali spese di ricerca e sviluppo siano riferibili al titolo ottenuto. Senza documentazione ordinata, il recupero degli 8 anni resta sulla carta. In pratica servono fogli di lavoro, contratti, fatture e prospetti del personale tecnico che colleghino in modo chiaro ogni costo al bene agevolato; tanto più la ricerca è durata a lungo prima del titolo, tanto più questo lavoro di ricostruzione diventa oneroso ma anche redditizio, perché amplia la base su cui calcolare la maggiorazione del 110%.
Come si esercita l’opzione
L’accesso al nuovo Patent Box passa da un’opzione con caratteristiche precise. È quinquennale, irrevocabile e rinnovabile: una volta scelta, vincola l’impresa per cinque periodi d’imposta, dopo i quali può essere rinnovata.
L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi. Operativamente:
- la scelta dell’opzione si manifesta nel quadro OP del modello Redditi;
- le informazioni relative al bene agevolato vanno indicate nel quadro RS.
La compilazione corretta di entrambi i quadri è la condizione formale per beneficiare della maggiorazione. Trattandosi di un’opzione irrevocabile per il quinquennio, la decisione va presa con consapevolezza: conviene quantificare in anticipo i costi qualificati e l’eventuale interazione con altre agevolazioni già in essere, in particolare il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Il cumulo con il credito R&S e il recapture (interpello 102/2026)
Molte imprese hanno già fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo sugli stessi costi che ora vorrebbero portare nel Patent Box. Qui nasce il nodo del cumulo, chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 102/2026.
Il principio è che chi esercita l’opzione Patent Box deve restituire il credito ricerca e sviluppo già fruito sugli stessi costi (meccanismo del recapture) e deve nettizzare la base di calcolo della maggiorazione. In altre parole, non si può ottenere due volte un vantaggio fiscale pieno sullo stesso identico costo: l’amministrazione richiede di ricondurre a coerenza i due benefici.
L’effetto pratico è che il passaggio al Patent Box può risultare oneroso nel breve periodo, perché impone la restituzione del credito già utilizzato, ma conveniente nel lungo periodo, grazie alla super-deduzione del 110% ripetuta nel quinquennio e all’eventuale recupero degli 8 anni. La valutazione va fatta caso per caso, mettendo a confronto il credito da restituire con il risparmio atteso dalla maggiorazione lungo l’intero arco dell’opzione.
Per questo motivo, prima di esercitare l’opzione conviene costruire un piccolo prospetto di simulazione che metta in colonna, anno per anno, i costi qualificati attesi, il credito ricerca e sviluppo già fruito da restituire e la maggiorazione del 110% spettante. Solo il saldo pluriennale di queste voci dice se l’operazione conviene davvero. La «Verdi Solutions S.r.l.» dell’esempio, se avesse fruito di un credito ricerca e sviluppo importante sugli stessi costi, dovrebbe mettere in conto un esborso iniziale per il recapture e valutare se la super-deduzione lungo il quinquennio lo compensi. Trattandosi di scelta irrevocabile, l’errore di valutazione non è correggibile fino al rinnovo: meglio decidere con i numeri sotto gli occhi.
Caso pratico: da 100.000 a 210.000 euro
Vediamo l’aritmetica con un’impresa di fantasia, la «Rossi Software S.r.l.», che sostiene 100.000 € di costi di ricerca e sviluppo qualificati su un proprio applicativo protetto da copyright.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Costo di ricerca e sviluppo qualificato | 100.000 € |
| Maggiorazione Patent Box (+110%) | 110.000 € |
| Importo complessivo deducibile | 210.000 € |
Il costo è già deducibile per i suoi 100.000 €; la maggiorazione del 110% aggiunge ulteriori 110.000 € di deduzione, portando il totale a 210.000 €. La quota aggiuntiva di 110.000 € riduce l’imponibile dell’impresa nell’esercizio.
Va precisato che il risparmio d’imposta finale dipende dall’aliquota applicabile e dalla situazione fiscale del soggetto: l’estensione del beneficio all’IRAP non è un dato certo e va verificata caso per caso. Per questo, nel caso pratico ci si ferma all’aritmetica della deduzione — il 110% in più sul costo — senza promettere percentuali di risparmio che dipendono da variabili specifiche dell’impresa.
Se la stessa Rossi Software ottenesse poi un brevetto collegato a quel filone di sviluppo, potrebbe valutare il meccanismo premiale degli 8 anni, applicando la maggiorazione anche ai costi qualificati degli esercizi precedenti riferibili a quel titolo, nei limiti della decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. La pianificazione, in questi casi, fa la differenza tra un beneficio modesto e uno strutturale.
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