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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2325 c.c. Responsabilità

In vigore

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.

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In sintesi

  • Responsabilità limitata al patrimonio sociale: nella SPA le obbligazioni sociali sono garantite esclusivamente dal patrimonio della società; i soci non rispondono personalmente dei debiti.
  • Eccezione per SPA unipersonale: se tutte le azioni appartengono a un solo socio e i conferimenti non sono stati integralmente eseguiti o la pubblicità ex art. 2362 c.c. non è stata attuata, il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte in quel periodo.
  • Tutela dei creditori sociali: la norma è il fondamento del regime di separazione patrimoniale che giustifica la disciplina inderogabile sul capitale minimo (50.000 euro) e sui conferimenti.
  • Coordinamento con D.Lgs. 6/2003: la riforma del diritto societario ha confermato il principio di responsabilità limitata come tratto identitario della SPA, rafforzando i presidi a tutela del capitale.

Nella società per azioni le obbligazioni sociali sono garantite esclusivamente dal patrimonio della società: i soci non rispondono dei debiti sociali, salvo l'eccezione prevista per la SPA unipersonale in caso di conferimenti non eseguiti o pubblicità omessa.

Il principio di responsabilità limitata nella SPA

L'articolo 2325 c.c. enuncia il cardine dell'intera disciplina della società per azioni: la separazione patrimoniale tra la società e i suoi soci. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e i soci non sono mai personalmente esposti verso i creditori sociali, quale che sia l'entità delle proprie perdite. Questo principio — consolidato nel diritto societario italiano già prima del codice civile del 1942 — è stato confermato e rafforzato dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che ha ridisegnato l'intera disciplina delle società di capitali senza mai mettere in discussione il nucleo di responsabilità limitata.

La ratio è chiara: la responsabilità limitata consente ai soci di calcolare ex ante il massimo rischio d'impresa (la perdita totale del conferimento) e di diversificare gli investimenti, incentivando l'apporto di capitale anche da parte di soggetti non direttamente coinvolti nella gestione. In contropartita, la legge impone una disciplina inderogabile sul capitale minimo (50.000 euro ex art. 2327 c.c.), sui conferimenti, sul bilancio e sulle distribuzioni, proprio per garantire che il patrimonio sociale costituisca un'effettiva garanzia per i terzi creditori.

L'eccezione della SPA unipersonale

Il secondo comma introduce una deroga circoscritta, applicabile esclusivamente alla SPA unipersonale — ossia alla società in cui tutte le azioni appartengono a un'unica persona. In tal caso, il socio unico risponde illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità, ma solo se ricorrono due condizioni alternative: (a) i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2342 c.c. (conferimenti in denaro da versare integralmente all'atto della sottoscrizione per la SPA unipersonale) ovvero (b) non è stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c. (iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'acquisto dell'unipersonalità). La responsabilità illimitata è dunque sanzionatoria: colpisce il socio unico che non ha rispettato le cautele imposte a tutela dei creditori.

Sul piano operativo, la responsabilità illimitata del socio unico cessa non appena vengono sanate le irregolarità: completamento dei conferimenti o effettuazione della pubblicità. La Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilità illimitata è solidale con quella della società e si estende solo alle obbligazioni sorte nel periodo di irregolarità, non alle precedenti né alle successive (cfr. orientamento consolidato).

Coordinamento con la disciplina dei conferimenti e del capitale

L'art. 2325 va letto in stretto coordinamento con l'art. 2327 c.c. (capitale minimo SPA: 50.000 euro), l'art. 2342 c.c. (conferimenti in denaro: almeno il 25% all'atto della sottoscrizione, intero per SPA unipersonale), l'art. 2346 c.c. (emissione delle azioni) e l'art. 2362 c.c. (pubblicità della SPA unipersonale). La coerenza sistematica di queste norme costruisce un reticolo di garanzie che consente ai creditori di fare affidamento sul patrimonio sociale come unica fonte di soddisfazione dei propri crediti.

Differenze con la SRL e la SAS

Il medesimo principio di responsabilità limitata al patrimonio sociale si trova, per la SRL, nell'art. 2462 c.c. La norma speculare per la SAS è l'art. 2313 c.c., che però limita la responsabilità illimitata ai soli soci accomandatari. La SNC non conosce responsabilità limitata: tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente ex art. 2291 c.c. Nella SPA, a differenza della SRL, non è prevista la figura del socio lavoratore con responsabilità illimitata; la disciplina è più rigida e più orientata alla tutela del mercato dei capitali.

Implicazioni pratiche per il commercialista

In sede di costituzione di una SPA unipersonale, il professionista deve verificare: (1) che i conferimenti in denaro siano integralmente versati sul conto corrente dedicato prima dell'atto costitutivo; (2) che entro trenta giorni dall'acquisto dell'unipersonalità (anche successivo) venga effettuata l'iscrizione al registro delle imprese. In sede di due diligence societaria, occorre verificare se vi siano stati periodi di unipersonalità non pubblicizzata, potenzialmente generatori di responsabilità illimitata del socio unico nei confronti dei creditori sociali di quel periodo.

Domande frequenti

In una SPA i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali?

No, in linea generale. L'art. 2325 c.c. stabilisce che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. L'unica eccezione riguarda il socio unico di SPA unipersonale che non abbia eseguito i conferimenti o non abbia effettuato la pubblicità ex art. 2362 c.c.

Quando scatta la responsabilità illimitata del socio unico di SPA?

Scatta per le obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni appartengono a un solo socio, se: (a) i conferimenti non sono stati eseguiti secondo l'art. 2342 c.c. oppure (b) non è stata effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2362 c.c. entro trenta giorni.

La responsabilità illimitata del socio unico è retroattiva?

No. Si estende solo alle obbligazioni sorte durante il periodo di irregolarità (conferimenti non eseguiti o pubblicità omessa), non alle obbligazioni precedenti né a quelle sorte dopo la regolarizzazione.

Quale è il capitale minimo per costituire una SPA?

Il capitale minimo è 50.000 euro (art. 2327 c.c.). Per la SPA unipersonale, i conferimenti in denaro devono essere versati integralmente all'atto della sottoscrizione, non solo il 25% come per la SPA pluripersonale.

Che differenza c'è tra la responsabilità limitata nella SPA e nella SRL?

Il principio è identico: in entrambi i casi risponde solo la società con il suo patrimonio (art. 2325 per SPA, art. 2462 per SRL). Le differenze riguardano il capitale minimo (50.000 euro per SPA vs 10.000 euro per SRL), le modalità di conferimento e la struttura organizzativa.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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