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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sì, il colpo di frusta è risarcibile anche oggi. Nella stragrande maggioranza dei casi rientra tra le lesioni micropermanenti (postumi dall’1% al 9%), disciplinate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Per ottenere il risarcimento serve un accertamento medico-legale obiettivo: non è obbligatoria una radiografia o una risonanza per ogni caso, perché la legge ammette anche il riscontro clinico-obiettivo del medico legale. Vediamo quanto spetta e come si calcola.

Micropermanenti e macropermanenti: due binari diversi

Il primo equivoco da sciogliere riguarda quale tabella si applica. Esistono due binari distinti.

Attenzione, perché è il punto più frainteso: la nuova Tabella Unica Nazionale del D.P.R. 12/2025 riguarda solo le macropermanenti (oltre il 9%), non il colpo di frusta tipico. Se hai letto che dal 2025 c’è una “nuova tabella per il colpo di frusta”, quasi sempre si tratta di una confusione: per le micropermanenti continuano a valere i valori dell’art. 139. La distinzione conta perché cambiano i criteri di calcolo e i margini di personalizzazione.

Serve davvero la radiografia? L’accertamento clinico strumentale

Questa è la domanda che blocca più persone. Dopo la riforma del 2017 si è diffusa l’idea che “senza referto strumentale non si prende nulla”. Non è esatto.

L’art. 139, comma 2 (nella formulazione introdotta dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124, la cosiddetta legge concorrenza) stabilisce che le lesioni di lieve entità che non siano “suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo” non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente. La norma cita, come esempio di lesione accertabile in via meramente visiva, le cicatrici obiettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumenti.

La parola chiave è quel “ovvero visivo”: la legge mette l’accertamento strumentale e quello visivo/clinico-obiettivo sullo stesso piano, in alternativa. Non impone la radiografia come unica prova ammessa.

La giurisprudenza della Cassazione ha consolidato questa lettura. In più pronunce (tra cui le ordinanze n. 18773/2016, n. 1272/2018, n. 22066/2018 e soprattutto le due ordinanze “gemelle” n. 10816 e n. 10819 del 18 aprile 2019) i giudici hanno chiarito un principio:

In pratica: il referto strumentale (radiografia, TAC, risonanza) aiuta moltissimo e in molti casi è di fatto decisivo, ma il punto vero non è il pezzo di carta, è la serietà e l’obiettività dell’accertamento medico-legale. Il consiglio operativo resta quello di documentare il più possibile fin da subito: meno è documentato il danno, più alta è la probabilità che l’assicurazione lo contesti.

Come si calcola il risarcimento

Il risarcimento del danno alla persona, per le micropermanenti, si compone in genere di tre voci: invalidità permanente, invalidità temporanea ed eventuale personalizzazione. Vediamo il metodo, perché è quello che ti permette di capire se la cifra offerta dall’assicurazione è seria.

1. Invalidità permanente (danno biologico permanente)

Si parte dalla percentuale di invalidità permanente stabilita dal medico legale (per il colpo di frusta tipicamente 1-3 punti). Questa percentuale si moltiplica per il valore del punto previsto dalla tabella dell’art. 139, che è aggiornato annualmente con decreto ministeriale. Il valore del punto ha due caratteristiche:

2. Invalidità temporanea

Per ogni giorno in cui sei stato totalmente incapace di svolgere le tue attività (invalidità temporanea assoluta) spetta un importo giornaliero fissato dalla stessa norma. Per i giorni di invalidità temporanea parziale (50%, 75% e così via) l’importo giornaliero si riduce in proporzione. Esempio di metodo: 10 giorni al 100% + 15 giorni al 50% si traducono in (10 x importo pieno) + (15 x metà importo).

3. Personalizzazione

Il giudice può aumentare l’importo del danno biologico fino al 20% (un quinto), ai sensi dell’art. 139, comma 3, con valutazione equa e motivata delle condizioni soggettive del danneggiato, quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della sua vita oppure determina una sofferenza di particolare intensità. Non è automatica: va provata e motivata.

Schema riassuntivo del calcolo (valori in euro da verificare sul decreto ministeriale vigente, qui indichiamo solo la struttura):

Voce Come si calcola
Invalidità permanente % di invalidità x valore del punto (art. 139) x coefficiente legato all’età
Invalidità temporanea assoluta numero giorni al 100% x importo giornaliero
Invalidità temporanea parziale numero giorni x (importo giornaliero x percentuale)
Personalizzazione fino a +20% sul danno biologico, se provata
Spese mediche rimborso integrale, dietro documentazione (fatture, scontrini)

Per i valori in euro aggiornati al 2026 (valore del punto e importo giornaliero) fai sempre riferimento al decreto ministeriale in vigore al momento del sinistro: cambiano ogni anno e non vanno mai usati “a memoria”.

Danno biologico, morale, spese mediche

Quando l’assicurazione ti fa un’offerta, controlla che tenga conto di tutte le componenti, perché spesso ne dimentica qualcuna.

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio è fermo al semaforo. Caio lo tampona. Tizio accusa dolore cervicale, va al pronto soccorso, esegue una radiografia (negativa per fratture) e riceve una prognosi con collare per alcuni giorni. Segue un ciclo di fisioterapia.

Il medico legale, sulla base della documentazione clinica, della visita e del decorso, riconosce a Tizio:

Il calcolo seguirà lo schema: (2 punti x valore del punto x coefficiente età) + (giorni di temporanea x importo giornaliero) + spese mediche documentate, con l’eventuale personalizzazione se Tizio prova che la cervicalgia ha inciso in modo concreto sulla sua vita (ad esempio impedendogli un’attività sportiva o lavorativa specifica).

Sempronio, invece, ha avuto lo stesso tamponamento ma non è andato al pronto soccorso, non ha fatto accertamenti e si è rivolto al medico legale settimane dopo. Il suo danno non è automaticamente escluso, ma è molto più difficile da provare: senza una documentazione iniziale e senza riscontri obiettivi, l’assicurazione contesterà sia l’esistenza sia l’entità della lesione. Morale: la differenza spesso non la fa la legge, la fa la documentazione raccolta subito.

Errori da evitare

Questa guida ha finalità divulgative e non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un medico legale. Per i casi concreti, e in particolare per i valori economici aggiornati, fai sempre riferimento alle fonti ufficiali vigenti e a un professionista.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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