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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Sì: se l’apparecchio che ti ha multato era solo «approvato» dal Ministero ma non «omologato», la sanzione è contestabile. La legge (art. 142, comma 6, del Codice della Strada) pretende apparecchi «debitamente omologati», e per la Cassazione l’omologazione è condizione di legittimità della multa. Per difenderti devi prima scoprire se il tuo autovelox era davvero omologato (chiedendo gli atti al Comune o all’ente accertatore) e poi impugnare il verbale nei termini, davanti al Prefetto o al Giudice di Pace. Di seguito i passaggi concreti.

Approvazione e omologazione: perché non sono la stessa cosa

Sono due procedure diverse, e questa differenza è il cuore di tutta la questione. L’approvazione è un atto con cui il Ministero dà il via libera a un determinato modello di apparecchio sulla base della documentazione presentata dal produttore: in sostanza dice «questo strumento può essere usato». L’omologazione è qualcosa di più: comporta una verifica tecnica che attesta che l’apparecchio risponde a precisi requisiti di conformità e affidabilità metrologica, cioè che misura davvero la velocità in modo corretto secondo standard prestabiliti.

Il punto pratico è semplice: molti autovelox in uso sulle strade italiane risultano approvati ma non omologati. Per anni i due termini sono stati trattati come equivalenti, ma non lo sono. E poiché l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada richiede testualmente apparecchi «debitamente omologati», un dispositivo che ha solo l’approvazione non soddisfa quel requisito di legge. La conseguenza è che la rilevazione, e quindi la multa che ne deriva, può essere considerata illegittima.

Cosa dice la Cassazione (e perché la circolare del 2025 non basta)

Non si tratta di una tesi isolata: la Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento chiaro. Tra le pronunce in materia si segnalano Cass. n. 10505/2024 e Cass. n. 20913/2024, seguite da Cass. n. 1332/2025, fino alla recente Cass., ordinanza n. 8797 dell’8 aprile 2026. Il filo conduttore è sempre lo stesso: approvazione e omologazione non coincidono, e se l’apparecchio è soltanto approvato e non omologato la sanzione è illegittima. L’omologazione, in altre parole, è una condizione di legittimità della sanzione, non un dettaglio formale.

A questo punto entra in gioco un equivoco che conviene chiarire. Il Ministero dell’Interno, con una circolare del 23 gennaio 2025, ha tentato di equiparare l’approvazione all’omologazione, come a dire che la prima basta. Il problema è che una circolare è un atto interno di indirizzo: non ha valore normativo e non può derogare a una norma primaria come l’art. 142 del Codice della Strada. Per questo motivo quella circolare non «sana» gli apparecchi solo approvati: se il giudice rileva la mancanza dell’omologazione, la circolare non lo vincola.

È vero che il quadro normativo è in evoluzione. Il cosiddetto «decreto autovelox», atteso da tempo, è stato firmato dal Ministro il 9 giugno 2026 al termine della procedura europea TRIS. Tuttavia, allo stato attuale, il decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: finché non è pubblicato e operativo, non produce effetti e il quadro di riferimento resta quello giurisprudenziale appena descritto. In pratica, oggi, ciò che conta per il tuo caso è che il tuo autovelox fosse omologato al momento della rilevazione.

Come verifico se il MIO autovelox era omologato

Il verbale, da solo, quasi mai ti dice se l’apparecchio era omologato o solo approvato: di solito riporta solo il modello e gli estremi di un provvedimento ministeriale, senza distinguere chiaramente le due cose. Per saperlo con certezza devi procurarti i documenti. Ecco come.

1. Presenta un’istanza di accesso agli atti

Indirizza una richiesta scritta all’ente che ha emesso il verbale: il Comune (Comando di Polizia Locale) se la multa è comunale, oppure la Polizia Stradale o l’ente proprietario della strada negli altri casi. Nell’istanza chiedi espressamente di poter visionare ed estrarre copia dei documenti relativi all’apparecchio che ti ha multato.

2. Chiedi i documenti giusti, con le parole giuste

Qui sta la differenza che fa vincere o perdere il ricorso. Non limitarti a chiedere «i documenti dell’autovelox». Chiedi nello specifico:

3. Controlla cosa ti consegnano e i tempi

Quando ricevi i documenti, verifica la parola chiave: se l’atto parla di approvazione e non c’è alcun decreto di omologazione, hai trovato il vizio che ti interessa. Tieni presente i tempi: l’accesso agli atti ha tempi di risposta dell’amministrazione che possono arrivare a diverse settimane, mentre i termini per il ricorso decorrono dalla notifica del verbale. Per questo conviene presentare subito l’istanza di accesso, senza aspettare l’ultimo giorno, in modo da avere i documenti prima della scadenza per impugnare.

Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace? Cosa scegliere

Hai due strade alternative per contestare il verbale. Sono percorsi distinti, con termini e logiche diverse: in linea generale non si possono cumulare sullo stesso verbale, quindi la scelta va fatta con attenzione.

Aspetto Ricorso al Prefetto Ricorso al Giudice di Pace
Termine dalla notifica 60 giorni 30 giorni
Costo Gratuito (nessun contributo) Contributo unificato a carico del ricorrente
Chi decide Autorità amministrativa Un giudice
Rischio principale In caso di rigetto, l’importo può essere confermato in misura non inferiore al doppio del minimo Spese di giudizio in caso di soccombenza

In concreto, su un tema tecnico come l’omologazione, il Giudice di Pace è spesso la via più efficace: è un giudice che può valutare nel merito la questione documentale e applicare direttamente l’orientamento della Cassazione. Lo svantaggio è che ha un costo (il contributo unificato) e termini più stretti, 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso al Prefetto è gratuito e ha un termine più lungo (60 giorni), ma trattandosi di un’autorità amministrativa tende a essere meno incline ad accogliere eccezioni di tipo tecnico-giuridico; inoltre, se viene rigettato, l’ordinanza-ingiunzione che ne consegue può rideterminare la sanzione in misura più alta del minimo edittale. Da ricordare: contro l’eventuale rigetto del Prefetto si può comunque ricorrere al Giudice di Pace, ma i tempi si allungano.

Regola pratica: se hai già in mano i documenti (o l’istanza di accesso è in corso) e il vizio di omologazione è chiaro, il Giudice di Pace è di norma la scelta più solida; se invece hai bisogno di più tempo e non vuoi anticipare costi, il termine di 60 giorni del Prefetto può tornare utile.

Un caso pratico

Tizio riceve a casa un verbale per eccesso di velocità rilevato da un autovelox fisso del Comune, con una sanzione e la decurtazione di punti. Il verbale indica solo il modello dell’apparecchio e gli estremi di un provvedimento ministeriale. Tizio, invece di pagare subito, presenta entro pochi giorni un’istanza di accesso agli atti al Comando di Polizia Locale, chiedendo espressamente il decreto di omologazione, il verbale di taratura e la matricola dello strumento.

Caio, il responsabile dell’ufficio, gli consegna la documentazione: tra le carte compare un decreto di approvazione del modello, ma nessun decreto di omologazione. A questo punto Tizio, entro 30 giorni dalla notifica, propone ricorso al Giudice di Pace, allegando i documenti ottenuti e richiamando l’orientamento della Cassazione secondo cui l’apparecchio solo approvato e non omologato non legittima la sanzione. Sempronio, un vicino, aveva ricevuto una multa identica ma aveva lasciato passare i termini senza fare nulla: la sua multa è diventata definitiva e ha dovuto pagarla. La differenza tra i due non è stata la fortuna, ma l’aver agito subito e nel modo giusto.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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