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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2286 c.c. Esclusione

In vigore

L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Esclusione del socio: il socio può essere escluso dalla s.s. per gravi inadempienze, interdizione o inabilitazione, sopravvenuta incapacità a eseguire il conferimento, o apertura di procedura concorsuale personale.
  • Delibera a maggioranza: l'esclusione è decisa a maggioranza dai soci, con esclusione del voto del socio interessato.
  • Opposizione giudiziaria: il socio escluso può fare opposizione in tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'art. 2286 c.c. disciplina l'esclusione del socio dalla s.s.: meccanismo che consente alla maggioranza dei soci di allontanare un socio inadempiente o incapace, preservando la continuità della società. Il procedimento — delibera a maggioranza, comunicazione, opposizione giudiziaria entro 30 giorni — bilancia l'interesse della compagine sociale con i diritti del socio escluso.

Le cause di esclusione del socio

L'art. 2286 c.c. elenca le cause che legittimano l'esclusione del socio dalla s.s.: (1) Gravi inadempienze: il socio che non esegue i propri obblighi derivanti dal contratto sociale (es. mancato versamento del conferimento, abbandono delle funzioni gestorie, violazione del dovere di fedeltà) può essere escluso. La gravità dell'inadempienza è valutata con riferimento al parametro della proporzionalità: non ogni inadempimento consente l'esclusione, ma solo quello che lede in modo significativo il vincolo fiduciario tra soci. (2) Interdizione o inabilitazione: la sopravvenuta incapacità legale del socio pregiudica la sua capacità di contribuire all'attività sociale. (3) Sopravvenuta impossibilità del conferimento: se il conferimento del socio era in natura e il bene è perito o non è più disponibile. (4) Apertura di procedura concorsuale personale: es. liquidazione controllata o procedure di sovra indebitamento del singolo socio. La ratio è che la crisi patrimoniale del socio potrebbe compromettere la sua partecipazione effettiva alla società.

Il procedimento di esclusione

L'esclusione è deliberata a maggioranza degli altri soci (senza contare il voto del socio interessato): ogni socio ha un voto, indipendentemente dalla dimensione della quota, salvo diversa previsione del contratto. La delibera deve essere comunicata al socio escluso: la forma della comunicazione non è prescritta dalla legge, ma deve essere idonea a portare l'esclusione a conoscenza dell'interessato. Dal momento della comunicazione il socio escluso ha 30 giorni per proporre opposizione davanti al tribunale. L'opposizione ha efficacia sospensiva: l'esclusione non produce effetti fino alla definizione del giudizio, o fino a diversa ordinanza del tribunale.

La sospensione provvisoria

In caso di urgenza, la maggioranza dei soci può deliberare la sospensione provvisoria del socio inadempiente in attesa della delibera di esclusione definitiva. La sospensione provvisoria è lo strumento per gestire situazioni in cui il permanere del socio nella gestione causherebbe danni immediati alla società. Non è prevista dalla legge in modo esplicito ma è ricavata dalla prassi applicativa dell'art. 2286 c.c. e dalla necessità di tutela cautelare della società in casi urgenti.

Effetti dell'esclusione: la liquidazione della quota

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria quota al pari del socio recedente (art. 2289 c.c.): il valore è determinato con riferimento alla situazione patrimoniale al momento dell'esclusione. L'esclusione non elimina la responsabilità del socio escluso per i debiti sociali sorti durante la sua partecipazione: ex art. 2290 c.c., il socio uscente rimane responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori all'esclusione. La responsabilità cessa solo per le obbligazioni sorte dopo che i terzi hanno avuto conoscenza dell'uscita del socio.

Domande frequenti

Un socio può essere escluso dalla s.s. contro la sua volontà?

Sì, se sussiste una delle cause ex art. 2286 c.c. (gravi inadempienze, interdizione, impossibilità del conferimento, procedura concorsuale personale). L'esclusione è deliberata a maggioranza dagli altri soci; il socio escluso può fare opposizione in tribunale entro 30 giorni.

Il socio escluso perde il diritto al proprio patrimonio conferito?

No. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della propria quota ex art. 2289 c.c.: riceve il valore della sua partecipazione calcolato sulla situazione patrimoniale al momento dell'esclusione. Non perde quanto conferito: riceve il valore equo della quota.

Quanti soci devono votare l'esclusione?

La maggioranza dei soci (per teste, non per quote), con esclusione del voto del socio interessato. Se ci sono 3 soci e si vota l'esclusione del terzo, bastano 2 voti favorevoli su 2 votanti. Il contratto può prevedere maggioranze diverse.

Il socio escluso risponde ancora dei debiti della società?

Sì, per i debiti sorti prima dell'esclusione. Ex art. 2290 c.c., il socio uscente (per esclusione o recesso) rimane responsabile per le obbligazioni sociali anteriori all'uscita verso i terzi che non erano a conoscenza dell'esclusione. La responsabilità cessa per i debiti sorti dopo che i terzi hanno avuto notizia dell'uscita.

Fare opposizione all'esclusione sospende l'efficacia della delibera?

Sì. Il tribunale, ricevuta l'opposizione, può sospendere l'efficacia dell'esclusione in via cautelare. L'esclusione non produce effetti definitivi fino alla pronuncia del giudice sul ricorso del socio escluso.

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