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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2278 c.c. Poteri dei liquidatori

In vigore

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano la società anche in giudizio.

In sintesi

  • Divieto di nuove operazioni: i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni che non siano necessarie per la liquidazione; se lo fanno, rispondono personalmente.
  • Responsabilità illimitata e solidale: in caso di nuove operazioni non autorizzate, i liquidatori rispondono solidalmente e illimitatamente verso i terzi.
  • Autorizzazione dei soci: i soci possono tuttavia autorizzare i liquidatori a compiere specifiche operazioni nuove nel loro interesse.

L'art. 2278 c.c. stabilisce il divieto per i liquidatori della s.s. di intraprendere nuove operazioni non necessarie alla liquidazione: chi viola questa regola risponde personalmente, illimitatamente e solidalmente verso i terzi. L'autorizzazione dei soci può legittimare in casi specifici il compimento di operazioni nuove, ma non esonera il liquidatore dalla responsabilità verso i creditori preesistenti.

Il divieto di nuove operazioni

L'art. 2278 c.c. pone un divieto chiaro e severo: i liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni che non siano necessarie per la liquidazione. La ratio è proteggere sia i creditori (che non vogliono vedere il patrimonio su cui fanno affidamento impegnato in nuove avventure imprenditoriali) sia i soci (che hanno deciso di chiudere la società e non vogliono assumere nuovi rischi). Il divieto si aggiunge alla limitazione funzionale già implicita nell'art. 2277 c.c.: non solo i liquidatori devono compiere atti funzionali alla liquidazione, ma sono esplicitamente vietati quelli che creano nuove obbligazioni non strettamente necessarie alla chiusura. La distinzione tra "atto di liquidazione" e "nuova operazione" è fattuale: rientra nella liquidazione la vendita di merci già prodotte prima dello scioglimento; è una nuova operazione produrre nuova merce per venderla dopo.

La responsabilità personale, illimitata e solidale

Le conseguenze della violazione del divieto sono severe: il liquidatore che compie nuove operazioni senza autorizzazione risponde personalmente verso i terzi, con responsabilità illimitata (non limitata al valore della quota nel patrimonio sociale) e solidale con gli altri liquidatori che abbiano partecipato all'operazione. La responsabilità è personale nel senso che si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della società: il terzo può agire sia contro la società che contro il liquidatore personalmente. La responsabilità illimitata del liquidatore è una deroga al principio generale per cui il liquidatore agisce in nome della società: quando eccede i propri poteri, egli diventa personalmente obbligato come un mandatario che ha agito ultra vires.

L'autorizzazione dei soci come causa giustificativa

Il secondo comma dell'art. 2278 prevede che l'autorizzazione dei soci legittimi il compimento di nuove operazioni. L'autorizzazione deve essere espressa e precedente all'atto; non è sufficiente una ratifica postuma (anche se, nella pratica, la ratifica dei soci può escludere la responsabilità verso la società stessa, ma non verso i creditori preesistenti che non abbiano acconsentito). L'autorizzazione dei soci non esonera però il liquidatore dalla responsabilità verso i creditori sociali che si trovino pregiudicati dalla nuova operazione: se il liquidatore avvia una nuova attività che genera perdite, i creditori preesistenti possono agire sia contro il liquidatore sia contro i soci che hanno autorizzato l'operazione.

Applicazione pratica e giurisprudenza

In giurisprudenza, la distinzione tra atto di liquidazione legittimo e nuova operazione vietata è spesso controversa nei casi di continuazione provvisoria dell'attività durante la liquidazione (frequente nel settore agricolo o artigianale). La Cassazione ha ritenuto che la continuazione dell'attività per completare commesse già avviate e pagate in anticipo sia un atto di liquidazione legittimo, mentre l'acquisizione di nuove commesse post-scioglimento integra una nuova operazione vietata. Il confine dipende dall'analisi degli obblighi contrattuali preesistenti allo scioglimento.

Domande frequenti

Un liquidatore di s.s. che avvia una nuova linea di produzione risponde personalmente?

Sì. L'art. 2278 c.c. prevede la responsabilità personale, illimitata e solidale del liquidatore che intraprende nuove operazioni non necessarie alla liquidazione e non autorizzate dai soci. Il terzo che ha contratto con il liquidatore può agire sia contro la società sia contro il liquidatore personalmente.

I soci possono autorizzare i liquidatori a continuare l'attività?

Sì, per specifiche operazioni. L'autorizzazione deve essere espressa e preventiva. Tuttavia, l'autorizzazione dei soci non protegge i liquidatori dalla responsabilità verso i creditori preesistenti che siano pregiudicati dalle nuove operazioni.

Completare una commessa già in corso prima dello scioglimento è una 'nuova operazione' vietata?

No. Completare obbligazioni contrattuali già assunte prima dello scioglimento è un atto di liquidazione legittimo, non una nuova operazione. È invece vietato acquisire nuove commesse o nuovi contratti commerciali dopo lo scioglimento della società.

Se i liquidatori sono più di uno, tutti rispondono solidalmente delle nuove operazioni abusive?

Sì, se hanno partecipato o concorso alla decisione. La responsabilità è solidale tra i liquidatori coinvolti. I liquidatori che non hanno partecipato e che abbiano tempestivamente manifestato il proprio dissenso possono escludere la propria responsabilità.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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