← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2277 c.c. Inventario

In vigore

Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto. I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Poteri generali dei liquidatori: i liquidatori della s.s. hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, inclusa la vendita di beni e la riscossione dei crediti.
  • Rappresentanza esterna: i liquidatori rappresentano la società di fronte ai terzi nella fase di liquidazione, con piena efficacia degli atti compiuti nel perimetro della liquidazione.
  • Limiti funzionali: i liquidatori non possono avviare nuove operazioni imprenditoriali, ma solo compiere gli atti funzionali alla chiusura dell'attività.

L'art. 2277 c.c. attribuisce ai liquidatori della società semplice i poteri necessari per condurre la liquidazione: possono compiere tutti gli atti funzionali alla chiusura dell'attività, incluse la vendita dei beni, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti. Il perimetro dei poteri è delimitato dallo scopo liquidatorio: qualsiasi atto che travalichi la liquidazione è ultra vires e non impegna la società.

Ambito dei poteri liquidatori

I poteri dei liquidatori della s.s. sono funzionalmente delimitati dallo scopo liquidatorio: ogni atto compiuto deve essere strumentale alla chiusura dell'attività e alla distribuzione del residuo. Rientrano nei poteri ordinari dei liquidatori: (a) la vendita dei beni sociali, sia mobili che immobili, con l'obiettivo di convertire l'attivo in denaro; (b) la riscossione dei crediti vantati dalla società verso terzi; (c) il pagamento dei debiti sociali, seguendo la priorità tra creditori; (d) la conclusione di transazioni per definire controversie pendenti; (e) il compimento di atti conservativi sul patrimonio sociale in attesa di realizzo. I liquidatori non possono invece avviare nuove attività imprenditoriali, assumere nuovo personale per fini produttivi, o investire il patrimonio sociale in modo speculativo.

La rappresentanza esterna dei liquidatori

I liquidatori rappresentano la società nei confronti dei terzi durante l'intera fase di liquidazione: possono firmare contratti, emettere e accettare cambiali, stare in giudizio sia come attori sia come convenuti. La rappresentanza è piena ma funzionalmente limitata: un atto di un liquidatore che va manifestamente oltre lo scopo liquidatorio (es. stipulazione di un nuovo contratto di fornitura per espandere l'attività) può essere impugnato dalla società per eccesso di potere. Nei confronti dei terzi in buona fede, tuttavia, l'atto rimane vincolante per la società, con il liquidatore responsabile per i danni causati dall'eccesso di potere. La disciplina è analoga a quella dell'art. 2258 c.c. per gli amministratori.

Coordinamento con il contratto sociale

Il contratto sociale può ampliare o restringere i poteri dei liquidatori rispetto al regime legale. In particolare, il contratto può: (a) prevedere che certi atti di liquidazione (es. vendita di immobili sopra soglia) richiedano l'approvazione dei soci; (b) stabilire criteri specifici per la valutazione dei beni; (c) imporre l'obbligo di procedere all'inventario preliminare prima di avviare le vendite; (d) disciplinare la collegialità tra più liquidatori. Le restrizioni contrattuali sui poteri dei liquidatori sono opponibili ai terzi solo se questi ne erano a conoscenza; in caso contrario valgono solo tra le parti (società, liquidatori, soci).

Responsabilità per atti ultra vires

Il liquidatore che compie atti eccedenti i propri poteri risponde personalmente verso la società e verso i soci per i danni causati. Questa responsabilità si aggiunge a quella generale per mala gestio (art. 2276 c.c.), che richiama le norme sull'amministrazione ordinaria. Nelle procedure concorsuali (liquidazione controllata ex D.Lgs. 14/2019 CCII), l'eccesso di potere del liquidatore giudiziale è controllato dal giudice delegato e può comportare la revoca dall'incarico e il risarcimento dei danni al ceto creditorio.

Domande frequenti

I liquidatori di una s.s. possono vendere gli immobili sociali?

Sì. La vendita degli immobili sociali rientra nei poteri ordinari dei liquidatori ex art. 2277 c.c.: è uno degli atti tipici funzionali alla liquidazione. Il liquidatore deve però realizzare il miglior prezzo possibile nell'interesse dei creditori e dei soci.

Un liquidatore può concludere nuovi contratti commerciali durante la liquidazione?

Solo se strettamente funzionali alla liquidazione (es. contratto di stoccaggio temporaneo dei beni, mandato a mediatore per la vendita di un immobile). Non può avviare nuove attività produttive o assumere personale per espandere l'attività: sarebbe un atto ultra vires con rischio di responsabilità personale.

I liquidatori possono stare in giudizio per conto della s.s.?

Sì. I liquidatori hanno la rappresentanza processuale della società nella fase di liquidazione, sia come attori (per riscuotere crediti) sia come convenuti (per difendere la società da pretese di terzi). Gli atti processuali dei liquidatori entro questo perimetro sono pienamente validi.

Il contratto sociale può limitare i poteri dei liquidatori?

Sì. Il contratto può prevedere che certi atti di liquidazione richiedano l'approvazione di tutti o alcuni soci. Tali limitazioni, però, sono opponibili ai terzi solo se questi ne erano a conoscenza; in caso contrario il terzo in buona fede può far valere l'atto anche se il liquidatore ha ecceduto i limiti contrattuali.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.