← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2268 c.c. Escussione preventiva del patrimonio sociale

In vigore

Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Beneficio di escussione: il socio di una s.s. richiesto del pagamento di debiti sociali può esigere che il creditore aggredisca prima il patrimonio sociale.
  • Obbligo di indicare i beni: il socio deve indicare concretamente i beni su cui il creditore può soddisfarsi agevolmente.
  • Applicabilità anche in liquidazione: il beneficio opera anche quando la società è in fase di liquidazione.

L'art. 2268 c.c. attribuisce al socio della società semplice il beneficio di preventiva escussione: richiesto del pagamento di un debito sociale, il socio può chiedere al creditore di soddisfarsi prima sul patrimonio sociale, indicando i beni aggredibili. Il beneficio opera come difesa processuale e non come limitazione sostanziale della responsabilità.

Natura e funzione del beneficio di escussione

Il beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 2268 c.c. è uno strumento difensivo a disposizione del socio di una società semplice (e, per rinvio dell'art. 2293 c.c., della s.n.c.) che sia convenuto in giudizio per il pagamento di un debito sociale. Il beneficio non elimina la responsabilità del socio, ma ne posticipa l'esigibilità: il creditore deve prima tentare il soddisfacimento sul patrimonio sociale, e solo in caso di insufficienza può aggredire il patrimonio personale del socio. Il beneficio è un privilegio processuale, non una limitazione sostanziale della responsabilità: il creditore non è obbligato a escutere il patrimonio sociale prima di agire, ma il socio può eccepirlo paralizzando temporaneamente l'azione esecutiva.

Condizioni di esercizio del beneficio

Per poter opporre validamente il beneficio di escussione, il socio deve indicare i beni del patrimonio sociale su cui il creditore può soddisfarsi agevolmente. L'indicazione deve essere specifica e concreta: non è sufficiente affermare genericamente che la società ha un patrimonio; il socio deve individuare beni determinati (es. un conto corrente bancario, un immobile, un credito esigibile) che consentano al creditore un soddisfacimento effettivo e non illusorio. Se i beni indicati sono insufficienti o di difficile escussione, il giudice può ritenere il beneficio non adeguatamente esercitato e procedere contro il socio.

Operatività in sede di liquidazione

L'art. 2268 specifica esplicitamente che il beneficio di escussione opera anche se la società è in liquidazione. Questa precisazione è rilevante perché nella fase di liquidazione il patrimonio sociale è in fase di smobilizzo, ma finché non è esaurito, il creditore deve tentarne l'escussione prima di aggredire il patrimonio personale dei soci. Una volta che il patrimonio sociale sia stato completamente distribuito o si sia rivelato insufficiente a soddisfare tutti i creditori, il beneficio di escussione viene meno e i creditori sociali insoddisfatti possono agire direttamente contro i soci illimitatamente responsabili.

Connessioni con la liquidazione controllata (CCII)

Con l'introduzione del D.Lgs. 14/2019 (CCII), la liquidazione della s.s. in crisi avviene attraverso la procedura di liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). In tale procedura concorsuale, la logica del beneficio di escussione è assorbita dalla disciplina del concorso: i creditori concorrono sul patrimonio sociale nell'ambito della procedura, e solo le eccedenze possono essere portate nei confronti dei soci. L'art. 2268 mantiene piena rilevanza per le situazioni di crisi non concorsuali e per le azioni esecutive individuali anteriori all'apertura della procedura.

Domande frequenti

Il creditore deve aspettare che la società finisca in liquidazione prima di agire contro i soci?

No. Il creditore può agire contro i soci anche prima della liquidazione. Tuttavia, il socio convenuto può opporre il beneficio di escussione ex art. 2268 c.c., chiedendo al creditore di soddisfarsi prima sul patrimonio sociale. Solo se il patrimonio sociale è insufficiente il creditore può procedere sul patrimonio personale del socio.

Il beneficio di escussione si eccepisce in che fase del processo?

Deve essere eccepito tempestivamente nel processo, di norma nella comparsa di risposta o in primo grado. È un'eccezione processuale che il socio deve sollevare attivamente: se non la eccepisce, il giudice non la rileva d'ufficio e il socio risponde direttamente come qualsiasi debitore solidale.

Cosa succede se i beni indicati dal socio non bastano a soddisfare il creditore?

Il creditore, dopo aver tentato l'escussione sui beni indicati senza soddisfazione integrale, può procedere contro il patrimonio personale del socio per la parte residua del credito. Il beneficio di escussione è stato validamente opposto ma si è esaurito con i beni indicati.

Il beneficio di escussione vale anche nelle s.n.c.?

Sì, per rinvio dell'art. 2293 c.c. La s.n.c. adotta le stesse norme della s.s. in materia di responsabilità, incluso il beneficio di escussione. Tuttavia nelle s.n.c. la regola è più limitata: ex art. 2304 c.c. i creditori sociali possono agire contro i soci solo dopo aver tentato l'escussione del patrimonio sociale, con un beneficio di escussione 'automatico' più forte rispetto alla s.s.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.