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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2265 c.c. Patto leonino

In vigore

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. SEZIONE III – Dei rapporti con i terzi

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Patto leonino: è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
  • Nullità parziale: solo la clausola leonina è nulla; il contratto di società rimane valido se può sopravvivere senza quella clausola.
  • Scopo: tutela l'essenza del contratto di società e garantisce che ogni socio partecipi ai rischi e ai benefici dell'impresa comune.

Il patto leonino è la clausola che esclude uno o più soci da ogni partecipazione agli utili o alle perdite: è radicalmente nulla. La norma presidia l'essenza del contratto di società — divisione degli utili e condivisione dei rischi — impedendo che alcuni soci beneficino dell'attività comune senza esporre nulla, o viceversa portino tutto il rischio senza alcun upside.

Definizione e origine storica del patto leonino

L'articolo 2265 c.c. vieta il cosiddetto patto leonino, dal nome della favola di Fedro in cui il leone si riserva tutte le parti della caccia comune. Nel diritto societario, il patto leonino è la clausola contrattuale che esclude un socio dalla partecipazione agli utili (esclusione dall'upside) o, specularmene, lo esonera da ogni partecipazione alle perdite (esclusione dal downside). Entrambe le forme sono vietate: il legislatore ha ritenuto che la partecipazione sia agli utili che alle perdite sia un elemento essenziale del contratto di società, inscindibile dall'accordo associativo.

Forme di patto leonino

La giurisprudenza ha identificato diverse manifestazioni del patto leonino: (a) clausola di esclusione totale dagli utili (es. «il socio Tizio non partecipa mai agli utili»); (b) clausola di esonero totale dalle perdite (es. «il socio Tizio non è mai tenuto a coprire le perdite»); (c) garanzia di rendimento fisso che equivalga nella sostanza a un esonero dal rischio (es. «il socio Tizio riceverà in ogni caso il 5% del capitale versato»). Quest'ultima fattispecie è la più dibattuta: la garanzia di un rendimento minimo non è automaticamente leonina se riflette la diversa posizione del socio conferente rispetto ai soci d'opera, ma lo diventa se equivale all'assenza di rischio. Importante: la clausola di rendimento minimo è valida nelle s.r.l. (art. 2468 comma 3 c.c.) per alcune categorie di quote, ma la legge speciale non si applica alle società di persone.

Conseguenze della nullità: nullità parziale o totale?

La nullità del patto leonino è una nullità parziale ex art. 1419 c.c.: colpisce la singola clausola leonina, lasciando in vita il contratto di società se le restanti pattuizioni hanno un senso autonomo. Solo se la clausola leonina è talmente essenziale all'accordo che senza di essa le parti non avrebbero concluso il contratto, la nullità si estende all'intero contratto di società. In pratica, la nullità totale è rara: normalmente la clausola leonina è eliminata e il rapporto tra i soci si determina secondo le norme suppletive (art. 2263 c.c.).

Distinzione dal contratto di finanziamento

È importante non confondere il patto leonino con i contratti di finanziamento dei soci. Il finanziamento soci con obbligo di restituzione e interessi non è un conferimento societario ma un prestito: il finanziatore non è socio per quella somma e non è vincolato all'esito della società. Il problema si pone quando un apporto di capitale viene qualificato formalmente come conferimento ma sostanzialmente come prestito: in tal caso, la garanzia di restituzione potrebbe integrare un patto leonino camuffato. La qualificazione dipende dall'effettiva intenzione delle parti e dal rischio sopportato dall'apportante.

Domande frequenti

Una clausola che garantisce a un socio la restituzione del capitale versato è leonina?

Potenzialmente sì, se la garanzia di restituzione equivale di fatto a un esonero dal rischio di perdita. La giurisprudenza valuta caso per caso: se il rischio societario è completamente azzerato per un socio (il capitale gli viene restituito in ogni caso, a prescindere dai risultati), la clausola è leonina e nulla ex art. 2265 c.c.

È valida una clausola che attribuisce a un socio d'opera solo una quota minima di utili (es. 5%)?

Sì, purché non lo escluda totalmente dagli utili. L'art. 2265 c.c. vieta l'esclusione totale, non la riduzione della quota. Una quota del 5% degli utili, pur bassa, garantisce la partecipazione agli utili richiesta dalla norma. La clausola è valida.

Se il patto leonino è nullo, il contratto di società è nullo integralmente?

Di regola no. La nullità è parziale: colpisce solo la clausola leonina (art. 1419 c.c.). Il contratto sopravvive e la ripartizione di utili e perdite si determina secondo le norme suppletive dell'art. 2263 c.c. Solo se la clausola leonina era essenziale all'accordo la nullità si estende all'intero contratto.

Il divieto di patto leonino si applica anche alle s.p.a. e s.r.l.?

Sì. Il divieto è un principio generale del diritto societario applicabile a tutti i tipi di società. Nelle s.p.a. si manifesta nel divieto di emettere azioni senza diritto agli utili; nelle s.r.l. (art. 2468 c.c.) è consentita una certa differenziazione dei diritti tra quote, ma non l'esclusione totale da utili o perdite.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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