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La risposta secca
Bisogna distinguere due assegni diversi. L’assegno periodico versato all’ex coniuge ha rilevanza fiscale: chi lo paga lo deduce dal proprio reddito (art. 10 TUIR), chi lo riceve lo dichiara come reddito e ci paga l’IRPEF (art. 50 TUIR). Il mantenimento destinato ai figli, invece, è fiscalmente neutro per entrambi: non si deduce e non si tassa. Attenzione: l’assegno versato una tantum (in un’unica soluzione) non è né deducibile né tassabile, e tutto vale solo se gli importi risultano da un provvedimento del giudice.
L’assegno al coniuge: chi lo versa lo deduce
Il punto di partenza è l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986). La norma stabilisce che gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio) sono oneri deducibili dal reddito complessivo di chi li versa. È una deduzione: riduce la base imponibile su cui si calcola l’IRPEF, quindi abbassa l’imposta in proporzione alla propria aliquota.
La deduzione opera però a tre condizioni precise. Primo: deve trattarsi di assegni periodici (mensili, di norma), non di un pagamento in soluzione unica. Secondo: la separazione deve essere legale, non una semplice separazione di fatto. Terzo, e decisivo per il taglio di questa guida: la deduzione spetta solo per la quota destinata al coniuge, perché la stessa lettera c) esclude espressamente la parte destinata al mantenimento dei figli.
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Il chi-paga deduce, dunque, ma deve poter dimostrare quanto ha effettivamente versato. Per questo è prassi indispensabile conservare i bonifici o le ricevute: il versamento in contanti senza traccia rende molto difficile sostenere la deduzione in caso di controllo.
L’assegno al coniuge: chi lo riceve lo tassa
Per simmetria, ciò che è deducibile per chi paga è imponibile per chi incassa. L’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR qualifica gli assegni periodici percepiti dal coniuge come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In concreto, il coniuge che riceve l’assegno periodico (la quota a sé destinata) lo deve dichiarare e ci paga l’IRPEF con le normali aliquote a scaglioni, secondo il principio di cassa: conta quanto effettivamente incassato nell’anno.
Una novità recente da segnalare: la Legge n. 51 del 15 aprile 2025 ha modificato il regime di queste somme, abrogando il vecchio comma 3 dell’art. 50 con effetto dal 1° maggio 2025. La conseguenza è che il coniuge percettore di questi assegni assimilati può ora beneficiare delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR, che prima erano precluse. È un alleggerimento del prelievo per chi riceve.
Il meccanismo, quindi, è a specchio: lo Stato non tassa due volte la stessa somma. La toglie dall’imponibile di chi la versa e la mette nell’imponibile di chi la riceve. È un trasferimento di materia imponibile da un contribuente all’altro.
Il mantenimento dei figli: fiscalmente neutro
Qui sta la distinzione che la maggior parte delle persone confonde. Il mantenimento dei figli non segue affatto la regola del coniuge: è irrilevante ai fini fiscali per entrambi i genitori.
- Per il genitore che paga: la quota destinata ai figli non è deducibile. La lettera c) dell’art. 10 la esclude in modo esplicito.
- Per il genitore che riceve (in genere il collocatario): quella somma non è reddito e non si dichiara. Non concorre al reddito complessivo e non genera alcuna imposta.
La logica è intuitiva: il mantenimento dei figli non è un arricchimento del genitore che lo incassa, ma denaro vincolato a coprire le esigenze dei minori. Per questo il legislatore lo tiene fuori dal circuito IRPEF, a differenza dell’assegno al coniuge che invece costituisce un reddito di sostentamento personale.
L’assegno unico (coniuge più figli) e la presunzione del 50%
Nella pratica nasce un problema molto frequente. Spesso il provvedimento del giudice fissa un importo unico a carico del genitore, senza specificare quanto è destinato al coniuge e quanto ai figli. Come si calcola allora la quota deducibile?
Interviene una presunzione legale. Quando l’assegno è stabilito cumulativamente per coniuge e figli e il provvedimento non distingue le due componenti, si considera che il 50% dell’importo sia destinato al mantenimento dei figli, indipendentemente dal numero dei figli. La regola è prevista dall’art. 3 del D.P.R. 42/1988 ed è stata ribadita dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 15/E del 2023).
Conseguenza concreta: di un assegno unico non distinto, solo la metà (la quota presunta per il coniuge) è deducibile per chi paga e tassabile per chi riceve; l’altra metà è neutra perché imputata ai figli. Se invece il provvedimento distingue chiaramente le due voci, allora valgono gli importi indicati e non si applica la presunzione.
L’assegno una tantum: né deduzione né tassa
C’è un caso che spiazza molti contribuenti. Se l’assegno è stato pattuito e versato in un’unica soluzione (la cosiddetta liquidazione una tantum), perde ogni rilevanza fiscale: non è deducibile per chi paga e, di riflesso, non è tassabile per chi riceve.
La ragione sta nella parola “periodici” dell’art. 10: la deduzione spetta solo agli assegni con carattere periodico e ricorrente. La somma versata in blocco non ha quella natura. È un dettaglio importante anche perché la regola vale anche se il pagamento avviene a rate: ciò che conta è la qualificazione data dal provvedimento, cioè il fatto che si tratti di una liquidazione in unica soluzione frazionata nel tempo, e non di un assegno periodico vero e proprio. Chi pattuisce una una tantum rinuncia, di fatto, al beneficio fiscale della deduzione.
Dove si mette nel 730: il Quadro E, rigo E22
Sul piano operativo, chi versa l’assegno periodico al coniuge indica la somma deducibile nel Quadro E del modello 730, dedicato a oneri e spese, e precisamente nel rigo E22 (“Assegno periodico corrisposto al coniuge”). In quel rigo va riportata la sola quota destinata al coniuge, già al netto della parte per i figli (o già ridotta al 50% se l’assegno era unico e non distinto). È buona prassi indicare anche il codice fiscale del coniuge percettore.
Chi riceve l’assegno, invece, lo dichiara come reddito assimilato a lavoro dipendente: confluisce nel quadro dei redditi (per il 730, il Quadro C, redditi di lavoro dipendente e assimilati). Anche qui va inserita solo la quota di propria spettanza, escludendo la parte attribuita ai figli, che resta fuori dalla dichiarazione.
In sintesi: la stessa somma compare in due dichiarazioni opposte. Come onere deducibile nel 730 di chi la versa, come reddito nel 730 di chi la incassa.
I documenti necessari
Per beneficiare della deduzione (e per gestire correttamente la tassazione) servono alcuni documenti, da conservare anche dopo l’invio:
- Il provvedimento dell’autorità giudiziaria da cui risultano gli assegni: sentenza di separazione o divorzio, decreto di omologa, o verbale di accordo recepito dal giudice. Senza un titolo dell’autorità giudiziaria la deduzione non spetta.
- La prova dei pagamenti effettivamente eseguiti nell’anno: bonifici, ricevute, estratti conto. Servono per dimostrare l’importo dedotto.
- L’eventuale documentazione che distingue la quota coniuge dalla quota figli, se il provvedimento la specifica; in mancanza, si applica la presunzione del 50%.
Conservare questi documenti è essenziale: in caso di controllo, è il contribuente a dover provare di avere diritto alla deduzione.
Caso pratico: Tizio, Caia e i due figli Sempronio e Mevia
Vediamo come funziona con un esempio. Tizio, separato legalmente da Caia, in base alla sentenza versa 1.200 euro al mese: 500 euro come assegno per Caia e 700 euro per il mantenimento dei figli Sempronio e Mevia. Gli importi sono distinti nel provvedimento.
Lato Tizio (chi paga): può dedurre nel rigo E22 solo i 500 euro mensili destinati a Caia, cioè 6.000 euro l’anno. I 700 euro per i figli (8.400 euro l’anno) non si deducono.
Lato Caia (chi riceve): deve dichiarare come reddito assimilato i 6.000 euro percepiti per sé; gli 8.400 euro per i figli non si dichiarano e non le fanno pagare un euro di tasse in più.
Variante: se la sentenza avesse fissato un assegno unico di 1.200 euro senza distinguere, sarebbe scattata la presunzione del 50%: deducibili (e tassabili) solo 600 euro al mese, gli altri 600 imputati ai figli e quindi neutri. Seconda variante: se Tizio avesse versato a Caia una una tantum di 80.000 euro alla separazione, quella somma non sarebbe deducibile per lui né tassabile per lei.
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Domande frequenti
Se ricevo solo il mantenimento per i figli devo presentare il 730?
No, non per quelle somme: il mantenimento dei figli non è reddito e non va dichiarato. Resta l’obbligo di dichiarare eventuali altri redditi che si possiedono (lavoro, affitti, eccetera), ma l’assegno per i figli non vi entra mai.
Mio marito paga ma siamo solo separati di fatto: posso essere tassata?
Il regime fiscale di deduzione e tassazione scatta con la separazione legale o il divorzio, non con la separazione di fatto. Senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria che fissi l’assegno, non c’è né deduzione per chi versa né tassazione per chi riceve.
L’assegno è aumentato per adeguamento ISTAT: cambia qualcosa?
No, la natura resta quella di assegno periodico. Conta l’importo effettivamente versato e incassato nell’anno (principio di cassa): si deduce e si tassa la cifra realmente corrisposta, rivalutazioni comprese, sempre limitatamente alla quota destinata al coniuge.
Posso dedurre l’assegno se lo pago in contanti senza ricevute?
In teoria il diritto alla deduzione c’è se l’assegno risulta da provvedimento del giudice, ma in pratica senza una traccia del pagamento (bonifico o ricevuta) è molto difficile difendere la deduzione in caso di controllo. Il consiglio operativo è versare sempre con strumenti tracciabili.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.