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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2250 c.c. Indicazione negli atti e nella corrispondenza

In vigore

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l’iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. (1) In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. (1) Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma. (1)

In sintesi

  • Indicazione del tipo nei documenti: negli atti e nella corrispondenza la società deve indicare il tipo societario, la sede, l'ufficio del Registro Imprese e il numero d'iscrizione.
  • Finalità informativa: i terzi devono conoscere il tipo societario per valutare il regime di responsabilità applicabile.
  • Sanzioni: l'omissione delle indicazioni può far sorgere responsabilità personale degli amministratori che hanno sottoscritto l'atto.

Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicata la denominazione, il tipo societario, la sede e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese. L'obbligo di trasparenza nei confronti dei terzi è essenziale per la certezza del traffico giuridico e la tutela dei creditori.

Contenuto dell'obbligo

L'articolo 2250 c.c. impone alla società di indicare, in tutti gli atti e nella corrispondenza commerciale: (a) la denominazione (o ragione) sociale; (b) il tipo societario (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.r.l., ecc.); (c) la sede legale; (d) l'ufficio del Registro Imprese presso cui è iscritta e il numero d'iscrizione. Questi dati devono comparire su lettere, fatture, contratti, sito internet istituzionale e qualunque altro documento che la società diffonde nelle proprie relazioni commerciali. La norma è integrata dall'art. 111-bis delle disposizioni di attuazione del c.c. (introdotto dalla riforma del D.Lgs. 6/2003) che ha esteso l'obbligo anche all'indicazione del capitale sociale versato per le s.p.a. e s.r.l.

Ratio informativa e tutela dei terzi

La ratio dell'art. 2250 è essenzialmente informativa: i terzi che entrano in relazione con la società devono poter immediatamente identificarla e comprendere il regime di responsabilità applicabile. La menzione del tipo societario è particolarmente rilevante: indica ai creditori se i soci rispondono illimitatamente e solidalmente (s.n.c.), se vi sono soci illimitatamente responsabili e soci accomandanti (s.a.s.), o se la responsabilità è limitata al patrimonio sociale (s.p.a., s.r.l.). L'iscrizione al Registro Imprese permette ai terzi di accedere alle informazioni societarie e di verificare la continuità dell'ente. Questa trasparenza è presupposto indispensabile per la fiducia nel traffico commerciale.

Conseguenze dell'omissione

L'omissione delle indicazioni prescritte dall'art. 2250 non è sanzionata direttamente con la nullità degli atti. Le conseguenze possono però essere rilevanti: (a) in caso di omessa indicazione del tipo societario, i terzi potrebbero non essere in grado di valutare correttamente il regime di responsabilità e potrebbero agire in responsabilità precontrattuale contro gli amministratori che hanno negoziato l'accordo; (b) nelle s.r.l. e s.p.a. la mancata indicazione del capitale sociale versato espone gli amministratori a sanzioni amministrative; (c) in caso di s.r.l. unipersonale, l'omessa pubblicità della qualità di socio unico comporta la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali (art. 2462 comma 2 c.c.).

Aggiornamento post-D.Lgs. 6/2003

La riforma societaria del 2003 ha rafforzato gli obblighi di pubblicità commerciale, estendendo l'obbligo di indicazione del capitale alle comunicazioni digitali e introducendo sanzioni più precise. Il quadro normativo è ulteriormente arricchito dal d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e dalla normativa antiriciclaggio, che richiedono una corretta identificazione dell'ente in tutti i documenti ufficiali. Le società a partecipazione pubblica sono soggette a ulteriori obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Domande frequenti

È obbligatorio indicare il tipo societario sulle fatture?

Sì. L'art. 2250 c.c. impone l'indicazione del tipo societario in tutti gli atti e nella corrispondenza commerciale, incluse le fatture. Il mancato rispetto può esporre la società e gli amministratori a contestazioni e potenziali responsabilità nei confronti dei terzi che non erano in grado di identificare correttamente l'ente.

Cosa succede se una s.r.l. non indica il capitale versato negli atti?

L'art. 2250 comma 2 c.c. (e l'art. 111-bis disp. att. c.c.) impone alle s.r.l. e s.p.a. di indicare il capitale sociale e la quota versata. L'omissione espone gli amministratori a sanzioni amministrative e può ingenerare responsabilità nei confronti dei terzi che avrebbero avuto interesse a conoscere la consistenza patrimoniale dell'ente.

Qual è il numero da indicare negli atti societari?

Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio (coincide con il codice fiscale per i soggetti iscritti dopo il 2000). Deve essere indicato insieme all'ufficio del Registro (es. 'Registro Imprese di Milano n. ...') per permettere ai terzi di individuare facilmente le informazioni pubbliche sull'ente.

Il sito web della società deve riportare le indicazioni dell'art. 2250 c.c.?

Sì. Le indicazioni devono comparire in tutti gli atti e nella corrispondenza, incluso il sito internet istituzionale. La direttiva UE 2009/101/CE (recepita in Italia) e le norme attuative impongono la pubblicazione delle informazioni societarie essenziali sul sito web, generalmente nella sezione 'Chi siamo' o nel footer delle pagine.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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