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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Hai una fattura non pagata, una fornitura consegnata e mai saldata, e vuoi usare il decreto ingiuntivo. La domanda che conta non è «posso chiederlo?» (quasi sempre sì), ma: riuscirò a ottenerlo subito esecutivo, così da poter notificare il precetto e pignorare, oppure il debitore può bloccarmi facendo opposizione? Questa guida risponde solo a questo: cosa serve per la provvisoria esecutività, cosa rischi se l’altra parte si oppone, e quanto tempo e quanto denaro ti costa.

La risposta secca

Il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.) è un’ingiunzione di pagamento che il giudice emette inaudita altera parte: cioè senza sentire il debitore, sulla base della sola tua prova scritta. È una procedura veloce, ma il decreto appena emesso, di regola, non è ancora un titolo per pignorare. Diventa esecutivo in tre modi:

  1. Subito, se chiedi e ottieni la provvisoria esecutività già nel ricorso (art. 642 c.p.c.);
  2. Dopo 40 giorni, se il debitore non fa opposizione e tu chiedi al giudice di dichiararlo esecutivo (art. 647 c.p.c.);
  3. Durante l’eventuale giudizio di opposizione, se il giudice concede l’esecuzione provvisoria del decreto opposto (art. 648 c.p.c.).

Il vero bivio, quindi, è il primo: se ottieni la provvisoria esecutività immediata, puoi partire con precetto e pignoramento senza aspettare e indipendentemente dall’eventuale opposizione. Vediamo quando spetta.

Prima di tutto: la prova scritta del credito (artt. 633-634 c.p.c.)

Il giudice emette il decreto solo se il credito è certo, liquido ed esigibile (somma determinata, già scaduta) e se gli porti una prova scritta. Senza prova scritta idonea, il ricorso viene rigettato a prescindere da ogni discorso sull’esecutività.

Cosa vale come prova scritta

Cosa NON basta da sola

Attenzione al punto più frainteso: la fattura. La fattura commerciale è idonea a ottenere il decreto nella fase monitoria (quella senza contraddittorio), ma è un documento formato da te stesso. Se il debitore fa opposizione, la fattura da sola non è piena prova del credito: nel giudizio di opposizione dovrai dimostrare il rapporto sottostante (il contratto, la consegna, l’accettazione). Per questo, già in partenza, conviene allegare il più possibile: contratto, bolle di consegna firmate, conferme d’ordine, corrispondenza. Lo stesso vale per gli estratti contabili non bollati e vidimati: senza quelle formalità non valgono come prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c.

Provvisoria esecutività IMMEDIATA: il punto decisivo (art. 642 c.p.c.)

L’art. 642 c.p.c. distingue due scenari, e qui si gioca la tua possibilità di pignorare subito.

1) Quando l’esecutività spetta “di diritto” (primo comma)

Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, oppure atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su tua istanza, ingiunge il pagamento senza dilazione e autorizza l’esecuzione provvisoria. In questi casi l’esecutività è quasi automatica: è la situazione più favorevole. Per i crediti commerciali tipici (fattura + scritture contabili) di solito non rientri qui, salvo tu abbia in mano una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.

2) Quando l’esecutività è discrezionale (secondo comma)

Il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria anche quando:

In questi casi il giudice può importi una cauzione. È qui che il tuo ricorso fa la differenza: devi chiedere espressamente la provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, e documentare il pericolo nel ritardo (es. protesti, decreti ingiuntivi altrui, perdita di clientela, segnali di crisi) o allegare la scrittura firmata dal debitore. Se non lo chiedi e non lo provi, il giudice emetterà un decreto “semplice”, non esecutivo, e dovrai aspettare i 40 giorni.

Esecutività per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.)

Se non ottieni l’esecutività immediata, c’è la via dell’attesa. Dopo la notifica del decreto, il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 645 c.p.c.). Se quel termine passa senza opposizione – oppure se l’opposizione è stata proposta ma l’opponente non si costituisce – tu chiedi al giudice di dichiarare il decreto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Da quel momento il decreto è titolo esecutivo a tutti gli effetti e acquista efficacia di cosa giudicata: non potrà più essere messo in discussione (salvo la rara opposizione tardiva dell’art. 650, ammessa solo per vizi della notifica o cause di forza maggiore). È lo scenario migliore quando il debitore non reagisce: aspetti circa 40 giorni e poi pignori, con un titolo blindato.

E se il debitore fa OPPOSIZIONE? (art. 645 c.p.c.)

Questo è il rischio che ti interessa. Con l’opposizione il debitore, entro 40 giorni dalla notifica, ti cita davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Da quel momento si apre un giudizio ordinario di cognizione: non è più una procedura “al buio”, ma una vera causa a parti invertite. Formalmente il debitore è l’attore (opponente), ma sostanzialmente sei tu, creditore, a dover provare il credito: è qui che la sola fattura può non bastare.

Il decreto durante l’opposizione: art. 648 (esecuzione) e art. 649 (sospensione)

Mentre la causa di opposizione è pendente, due strumenti opposti decidono se nel frattempo puoi pignorare o no:

I rischi concreti per te, creditore

Quanto tempo e quanto costa

Tempi

Costi

I costi principali sono il contributo unificato, i diritti/bolli e il compenso del legale.

Dopo l’esecutività: precetto e pignoramento

Quando il decreto è esecutivo (per l’art. 642, l’art. 647 o l’art. 648), il passo successivo è notificare il precetto (l’intimazione formale a pagare entro un termine) e, decorso inutilmente, procedere al pignoramento (mobiliare, presso terzi – tipicamente conti correnti e stipendi – o immobiliare). È una fase autonoma con regole proprie, che esula da questa guida: qui ci basta sapere che senza decreto esecutivo non puoi avviarla, ed è esattamente per questo che la provvisoria esecutività è il vero snodo.

Errori che fanno rigettare il ricorso o perdere l’opposizione

Due casi pratici

Caso 1 – La fornitura con riconoscimento firmato

La “Bianchi Forniture S.r.l.” ha consegnato materiale alla “Verdi Edilizia S.r.l.” per 22.000 euro, fattura insoluta. Bianchi ha però in mano un’e-mail in cui Verdi scrive «confermiamo il debito di 22.000 euro, salderemo a fine mese» e bolle di consegna firmate. Nel ricorso allega fattura, contratto, bolle e quel riconoscimento, e chiede la provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2 (documentazione sottoscritta dal debitore). Il giudice concede il decreto provvisoriamente esecutivo: Bianchi notifica decreto e precetto e, in pochi mesi, pignora il conto corrente di Verdi senza dover attendere i 40 giorni.

Caso 2 – L’opposizione pretestuosa per prendere tempo

La “Rossi Consulenze” ottiene un decreto ingiuntivo non esecutivo per 8.000 euro contro il cliente “Neri”. Neri fa opposizione contestando genericamente la “qualità del servizio”, senza alcun documento. Alla prima udienza Rossi chiede l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.: poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, il giudice la concede. Rossi può pignorare subito, mentre la causa di merito prosegue. Se invece Neri avesse prodotto, ad esempio, una scrittura che documenta la contestazione tempestiva del servizio, il giudice avrebbe potuto negarla o, in caso di decreto già esecutivo, sospenderlo ex art. 649.

FAQ

Il debitore è nullatenente: ha senso fare il decreto ingiuntivo?

Il decreto ti dà un titolo, ma non crea beni che non esistono. Se il debitore non ha conti, stipendio, immobili o crediti verso terzi, il pignoramento può risultare infruttuoso. Il titolo però ha un valore: dura nel tempo e ti consente di pignorare se in futuro emergono beni o entrate. Prima di spendere in causa, valuta un’indagine patrimoniale.

Il debitore fa opposizione solo per prendere tempo: posso difendermi?

Sì. Se l’opposizione è dilatoria e priva di prove serie, alla prima udienza chiedi l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.: il giudice la concede quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e deve concederla almeno per le somme non contestate. Così recuperi la possibilità di pignorare nonostante l’opposizione.

Il mio cliente è all’estero o il credito è verso un’impresa di un altro Paese UE: posso usare il decreto ingiuntivo italiano?

Per i crediti transfrontalieri tra Stati UE esiste uno strumento dedicato, l’ingiunzione di pagamento europea (regolamento UE in materia), più adatto del decreto ingiuntivo nazionale quando il debitore è in un altro Paese dell’Unione. La scelta tra decreto italiano e ingiunzione europea dipende dalla sede del debitore e da dove vorrai eseguire: valutala con un legale prima di depositare.

Quanto tempo ho per notificare il decreto al debitore?

60 giorni dall’emissione se notifichi in Italia, 90 se all’estero (art. 644 c.p.c.). Oltre quel termine il decreto diventa inefficace e dovrai ripresentare il ricorso.

Se ottengo la provvisoria esecutività e poi perdo l’opposizione, cosa succede a quanto ho già incassato?

Se il decreto viene revocato, l’esecuzione perde fondamento: dovrai restituire quanto pignorato e potresti rispondere delle spese e degli eventuali danni. Per questo il giudice, concedendo l’esecutività discrezionale, può importi una cauzione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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