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Hai una fattura non pagata, una fornitura consegnata e mai saldata, e vuoi usare il decreto ingiuntivo. La domanda che conta non è «posso chiederlo?» (quasi sempre sì), ma: riuscirò a ottenerlo subito esecutivo, così da poter notificare il precetto e pignorare, oppure il debitore può bloccarmi facendo opposizione? Questa guida risponde solo a questo: cosa serve per la provvisoria esecutività, cosa rischi se l’altra parte si oppone, e quanto tempo e quanto denaro ti costa.
La risposta secca
Il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.) è un’ingiunzione di pagamento che il giudice emette inaudita altera parte: cioè senza sentire il debitore, sulla base della sola tua prova scritta. È una procedura veloce, ma il decreto appena emesso, di regola, non è ancora un titolo per pignorare. Diventa esecutivo in tre modi:
- Subito, se chiedi e ottieni la provvisoria esecutività già nel ricorso (art. 642 c.p.c.);
- Dopo 40 giorni, se il debitore non fa opposizione e tu chiedi al giudice di dichiararlo esecutivo (art. 647 c.p.c.);
- Durante l’eventuale giudizio di opposizione, se il giudice concede l’esecuzione provvisoria del decreto opposto (art. 648 c.p.c.).
Il vero bivio, quindi, è il primo: se ottieni la provvisoria esecutività immediata, puoi partire con precetto e pignoramento senza aspettare e indipendentemente dall’eventuale opposizione. Vediamo quando spetta.
Prima di tutto: la prova scritta del credito (artt. 633-634 c.p.c.)
Il giudice emette il decreto solo se il credito è certo, liquido ed esigibile (somma determinata, già scaduta) e se gli porti una prova scritta. Senza prova scritta idonea, il ricorso viene rigettato a prescindere da ogni discorso sull’esecutività.
Cosa vale come prova scritta
- Le scritture private e gli atti del debitore: contratto firmato, ordine di acquisto, e-mail o documenti in cui il debitore riconosce il debito. Qualunque documento proveniente dal debitore è prova scritta forte.
- Gli estratti autentici delle scritture contabili dell’imprenditore, purché bollate e vidimate nelle forme di legge (art. 634, comma 2, c.p.c.). Questa è la via tipica del fornitore: l’estratto autentico delle scritture contabili regolarmente tenute consente l’ingiunzione anche per le somministrazioni e le prestazioni di servizi.
- Cambiali, assegni, atti pubblici e scritture private autenticate: prova scritta “qualificata”, con un effetto in più sull’esecutività (vedi sotto).
Cosa NON basta da sola
Attenzione al punto più frainteso: la fattura. La fattura commerciale è idonea a ottenere il decreto nella fase monitoria (quella senza contraddittorio), ma è un documento formato da te stesso. Se il debitore fa opposizione, la fattura da sola non è piena prova del credito: nel giudizio di opposizione dovrai dimostrare il rapporto sottostante (il contratto, la consegna, l’accettazione). Per questo, già in partenza, conviene allegare il più possibile: contratto, bolle di consegna firmate, conferme d’ordine, corrispondenza. Lo stesso vale per gli estratti contabili non bollati e vidimati: senza quelle formalità non valgono come prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c.
Provvisoria esecutività IMMEDIATA: il punto decisivo (art. 642 c.p.c.)
L’art. 642 c.p.c. distingue due scenari, e qui si gioca la tua possibilità di pignorare subito.
1) Quando l’esecutività spetta “di diritto” (primo comma)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, oppure atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su tua istanza, ingiunge il pagamento senza dilazione e autorizza l’esecuzione provvisoria. In questi casi l’esecutività è quasi automatica: è la situazione più favorevole. Per i crediti commerciali tipici (fattura + scritture contabili) di solito non rientri qui, salvo tu abbia in mano una scrittura privata autenticata o un atto pubblico.
2) Quando l’esecutività è discrezionale (secondo comma)
Il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria anche quando:
- vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (è il caso classico: indizi che il debitore stia per diventare insolvente, sottragga beni, sia in dissesto), oppure
- produci documentazione sottoscritta dal debitore che comprova il diritto fatto valere (per esempio un riconoscimento di debito firmato).
In questi casi il giudice può importi una cauzione. È qui che il tuo ricorso fa la differenza: devi chiedere espressamente la provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2, e documentare il pericolo nel ritardo (es. protesti, decreti ingiuntivi altrui, perdita di clientela, segnali di crisi) o allegare la scrittura firmata dal debitore. Se non lo chiedi e non lo provi, il giudice emetterà un decreto “semplice”, non esecutivo, e dovrai aspettare i 40 giorni.
Esecutività per mancata opposizione (art. 647 c.p.c.)
Se non ottieni l’esecutività immediata, c’è la via dell’attesa. Dopo la notifica del decreto, il debitore ha 40 giorni per opporsi (art. 645 c.p.c.). Se quel termine passa senza opposizione – oppure se l’opposizione è stata proposta ma l’opponente non si costituisce – tu chiedi al giudice di dichiarare il decreto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Da quel momento il decreto è titolo esecutivo a tutti gli effetti e acquista efficacia di cosa giudicata: non potrà più essere messo in discussione (salvo la rara opposizione tardiva dell’art. 650, ammessa solo per vizi della notifica o cause di forza maggiore). È lo scenario migliore quando il debitore non reagisce: aspetti circa 40 giorni e poi pignori, con un titolo blindato.
E se il debitore fa OPPOSIZIONE? (art. 645 c.p.c.)
Questo è il rischio che ti interessa. Con l’opposizione il debitore, entro 40 giorni dalla notifica, ti cita davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto. Da quel momento si apre un giudizio ordinario di cognizione: non è più una procedura “al buio”, ma una vera causa a parti invertite. Formalmente il debitore è l’attore (opponente), ma sostanzialmente sei tu, creditore, a dover provare il credito: è qui che la sola fattura può non bastare.
Il decreto durante l’opposizione: art. 648 (esecuzione) e art. 649 (sospensione)
Mentre la causa di opposizione è pendente, due strumenti opposti decidono se nel frattempo puoi pignorare o no:
- Art. 648 c.p.c. – esecuzione provvisoria del decreto opposto. Se non l’avevi già ottenuta con l’art. 642, puoi chiederla alla prima udienza: il giudice la concede con ordinanza non impugnabile se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Inoltre il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria almeno per le somme non contestate dall’opponente. Tradotto: se l’opposizione è debole o pretestuosa, recuperi comunque la possibilità di pignorare in tempi relativamente brevi.
- Art. 649 c.p.c. – sospensione dell’esecuzione provvisoria. All’opposto, se avevi già ottenuto l’esecutività, il debitore può chiedere al giudice di sospenderla quando ricorrono gravi motivi (sostanzialmente, una probabile fondatezza dell’opposizione). L’ordinanza che decide sulla sospensione non è né revocabile né modificabile. Se viene concessa, il tuo pignoramento si ferma fino alla sentenza.
I rischi concreti per te, creditore
- Tempi lunghi: il giudizio di opposizione è una causa ordinaria e può durare anni. Senza esecutività immediata, in questo periodo non pignori.
- Spese legali: se perdi l’opposizione rischi la condanna alle spese di lite a favore del debitore.
- Revoca del decreto: se non riesci a provare il credito nel merito, il giudice revoca il decreto; e se avevi già pignorato in base alla provvisoria esecutività, dovrai restituire quanto incassato, oltre a eventuali danni.
- Mediazione a tuo carico (riforma Cartabia): se il credito rientra nelle materie a mediazione obbligatoria (per esempio locazioni, contratti bancari e assicurativi, condominio, diritti reali, successioni), nell’opposizione l’onere di avviare la mediazione grava su di te che hai chiesto il decreto (art. 5-bis, d.lgs. 28/2010). Se non la promuovi nei termini, il giudice dichiara l’improcedibilità e revoca il decreto. È un errore che fa perdere tutto pur avendo ragione nel merito.
Quanto tempo e quanto costa
Tempi
- Emissione del decreto: variabile da tribunale a tribunale; di norma poche settimane dal deposito del ricorso (qualitativo, dipende dal carico dell’ufficio).
- Notifica al debitore: il decreto va notificato entro 60 giorni dall’emissione se la notifica avviene in Italia (90 giorni se all’estero), a pena di inefficacia (art. 644 c.p.c.). È un termine perentorio: se lo manchi, il decreto perde efficacia e dovrai ripresentare il ricorso.
- Opposizione: 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.).
- Esecutività da mancata opposizione: richiedibile dopo i 40 giorni (art. 647 c.p.c.).
Costi
I costi principali sono il contributo unificato, i diritti/bolli e il compenso del legale.
- Contributo unificato: si calcola per scaglione di valore del credito. Per il procedimento monitorio (ricorso per ingiunzione) la legge prevede la riduzione alla metà rispetto al processo ordinario di cognizione (art. 13, comma 3, d.P.R. 115/2002). La stessa riduzione del 50% si applica anche al giudizio di opposizione in primo grado. Gli importi esatti dipendono dallo scaglione e vanno verificati sulla tabella vigente al momento del deposito: non fidarti di importi memorizzati, controlla la tabella aggiornata o chiedi al tuo legale.
- Marca da bollo / diritti forfettari di cancelleria: importo fisso per l’iscrizione a ruolo, anch’esso da verificare nella misura vigente.
- Compenso del difensore: per il monitorio è in genere contenuto; cresce molto se si apre l’opposizione (causa ordinaria).
Dopo l’esecutività: precetto e pignoramento
Quando il decreto è esecutivo (per l’art. 642, l’art. 647 o l’art. 648), il passo successivo è notificare il precetto (l’intimazione formale a pagare entro un termine) e, decorso inutilmente, procedere al pignoramento (mobiliare, presso terzi – tipicamente conti correnti e stipendi – o immobiliare). È una fase autonoma con regole proprie, che esula da questa guida: qui ci basta sapere che senza decreto esecutivo non puoi avviarla, ed è esattamente per questo che la provvisoria esecutività è il vero snodo.
Errori che fanno rigettare il ricorso o perdere l’opposizione
- Credito non liquido o non esigibile: importo non determinato o non ancora scaduto. Il giudice rigetta.
- Solo la fattura: idonea nel monitorio, ma fragilissima in opposizione. Allega sempre contratto, bolle firmate, ordini, corrispondenza.
- Estratti contabili non bollati e vidimati: non valgono come prova scritta ex art. 634 c.p.c.
- Non chiedere la provvisoria esecutività: se non la domandi nel ricorso e non documenti il pericolo nel ritardo, ottieni un decreto non esecutivo.
- Mancare la notifica entro 60 giorni: il decreto diventa inefficace (art. 644 c.p.c.).
- Dimenticare la mediazione obbligatoria nell’opposizione: con la riforma Cartabia l’onere è tuo; se non la avvii, il decreto viene revocato.
Due casi pratici
Caso 1 – La fornitura con riconoscimento firmato
La “Bianchi Forniture S.r.l.” ha consegnato materiale alla “Verdi Edilizia S.r.l.” per 22.000 euro, fattura insoluta. Bianchi ha però in mano un’e-mail in cui Verdi scrive «confermiamo il debito di 22.000 euro, salderemo a fine mese» e bolle di consegna firmate. Nel ricorso allega fattura, contratto, bolle e quel riconoscimento, e chiede la provvisoria esecutività ex art. 642, comma 2 (documentazione sottoscritta dal debitore). Il giudice concede il decreto provvisoriamente esecutivo: Bianchi notifica decreto e precetto e, in pochi mesi, pignora il conto corrente di Verdi senza dover attendere i 40 giorni.
Caso 2 – L’opposizione pretestuosa per prendere tempo
La “Rossi Consulenze” ottiene un decreto ingiuntivo non esecutivo per 8.000 euro contro il cliente “Neri”. Neri fa opposizione contestando genericamente la “qualità del servizio”, senza alcun documento. Alla prima udienza Rossi chiede l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.: poiché l’opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, il giudice la concede. Rossi può pignorare subito, mentre la causa di merito prosegue. Se invece Neri avesse prodotto, ad esempio, una scrittura che documenta la contestazione tempestiva del servizio, il giudice avrebbe potuto negarla o, in caso di decreto già esecutivo, sospenderlo ex art. 649.
FAQ
Il debitore è nullatenente: ha senso fare il decreto ingiuntivo?
Il decreto ti dà un titolo, ma non crea beni che non esistono. Se il debitore non ha conti, stipendio, immobili o crediti verso terzi, il pignoramento può risultare infruttuoso. Il titolo però ha un valore: dura nel tempo e ti consente di pignorare se in futuro emergono beni o entrate. Prima di spendere in causa, valuta un’indagine patrimoniale.
Il debitore fa opposizione solo per prendere tempo: posso difendermi?
Sì. Se l’opposizione è dilatoria e priva di prove serie, alla prima udienza chiedi l’esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c.: il giudice la concede quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e deve concederla almeno per le somme non contestate. Così recuperi la possibilità di pignorare nonostante l’opposizione.
Il mio cliente è all’estero o il credito è verso un’impresa di un altro Paese UE: posso usare il decreto ingiuntivo italiano?
Per i crediti transfrontalieri tra Stati UE esiste uno strumento dedicato, l’ingiunzione di pagamento europea (regolamento UE in materia), più adatto del decreto ingiuntivo nazionale quando il debitore è in un altro Paese dell’Unione. La scelta tra decreto italiano e ingiunzione europea dipende dalla sede del debitore e da dove vorrai eseguire: valutala con un legale prima di depositare.
Quanto tempo ho per notificare il decreto al debitore?
60 giorni dall’emissione se notifichi in Italia, 90 se all’estero (art. 644 c.p.c.). Oltre quel termine il decreto diventa inefficace e dovrai ripresentare il ricorso.
Se ottengo la provvisoria esecutività e poi perdo l’opposizione, cosa succede a quanto ho già incassato?
Se il decreto viene revocato, l’esecuzione perde fondamento: dovrai restituire quanto pignorato e potresti rispondere delle spese e degli eventuali danni. Per questo il giudice, concedendo l’esecutività discrezionale, può importi una cauzione.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.