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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il defunto aveva un conto o un portafoglio titoli all’estero, e ora non sai come sbloccarlo, se va dichiarato in Italia e se rischi di pagare le tasse due volte? È uno degli aspetti più ostici delle successioni con l’estero, perché si incrociano la banca straniera, l’imposta di successione e gli obblighi degli eredi. I punti fermi: se il defunto era residente in Italia, le attività finanziarie estere rientrano nella successione italiana, con il credito per l’imposta pagata all’estero; gli eredi, ricevuti i titoli, dovranno indicarli nel quadro RW e pagare l’IVAFE ogni anno. E lo sblocco dipende dalle regole della banca estera, spesso diverse dalle nostre. Questa guida fa chiarezza.

In successione: rientra se il defunto era residente

Vale anche qui la territorialità. Se il defunto era residente in Italia, i conti e le attività finanziarie estere concorrono all’imposta di successione italiana, secondo il criterio mondiale. Se il defunto era non residente, rilevano per l’Italia solo i rapporti verso banche o soggetti residenti in Italia; i conti presso banche estere restano fuori dall’imposta italiana.

Lo sblocco del conto estero

A differenza delle banche italiane, che chiedono la dichiarazione di successione per liberare le somme, le banche estere seguono le regole del proprio Paese: possono richiedere un certificato di eredità (in ambito UE, eventualmente il certificato successorio europeo), atti tradotti e legalizzati, talvolta l’intervento di un legale o notaio locale. I tempi e i documenti variano molto da Stato a Stato: è il passaggio pratico più lungo, da avviare per primo.

Il credito per evitare la doppia imposizione

Se le attività finanziarie estere sono state tassate anche nello Stato in cui si trovano in dipendenza della stessa successione, l’art. 26 TUS consente di detrarre dall’imposta italiana quella pagata all’estero su quei beni, entro il limite proporzionale. Per alcuni Paesi esistono anche convenzioni specifiche contro le doppie imposizioni sulle successioni. È il meccanismo che impedisce di subire due prelievi sullo stesso patrimonio finanziario.

Dopo: quadro RW e IVAFE per gli eredi

Una volta intestate agli eredi, le attività estere entrano nei loro obblighi annuali:

• vanno indicate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale;
• scontano l’IVAFE, lo 0,2% sulle attività finanziarie (con la regola dei 34,20 euro fissi sui conti correnti oltre 5.000 euro di giacenza media).

Se l’erede decide di rimpatriare i titoli su un intermediario italiano in regime amministrato, per il futuro potrà essere esonerato dal quadro RW per quelle attività: una semplificazione da valutare.

Due casi pratici

Caso 1 – Tizio eredita un conto titoli svizzero dal padre residente in Italia. Il portafoglio rientra nella successione italiana (defunto residente). Per sbloccarlo, la banca svizzera chiede i documenti previsti dal proprio ordinamento. Tizio, ricevuti i titoli, li indica nel quadro RW e paga l’IVAFE ogni anno.

Caso 2 – Caia, defunto non residente con conto estero. Il padre di Caia viveva all’estero e aveva un conto presso una banca estera: quel conto non rientra nell’imposta di successione italiana. In Italia rileverebbero solo eventuali rapporti presso banche italiane.

Gli errori che costano caro

Aspettarsi le regole italiane all’estero. La banca estera sblocca secondo il proprio ordinamento.
Dimenticare il credito d’imposta. L’imposta estera sulla successione si scomputa entro il limite.
Saltare il quadro RW dopo l’eredità. Le attività estere ereditate vanno monitorate.
Ignorare l’IVAFE. È dovuta ogni anno sulle attività finanziarie estere.
Non valutare il rimpatrio. Su intermediario italiano puoi semplificare gli obblighi futuri.

Domande frequenti

Il conto estero del defunto rientra nella successione italiana?

Sì, se il defunto era residente in Italia (criterio mondiale). Se era non residente, per l’Italia rilevano solo i rapporti presso banche o soggetti residenti in Italia.

Come si sblocca un conto presso una banca estera?

Secondo le regole del Paese della banca: possono servire un certificato di eredità (in UE anche il certificato successorio europeo), atti tradotti e legalizzati, a volte un legale o notaio locale.

Rischio di pagare le tasse due volte?

No, in linea di principio. L’art. 26 TUS riconosce il credito per l’imposta di successione pagata all’estero sugli stessi beni; per alcuni Paesi esistono convenzioni dedicate.

Dopo l’eredità devo dichiarare le attività nel quadro RW?

Sì. Le attività finanziarie estere ereditate vanno nel quadro RW e scontano l’IVAFE ogni anno. Rimpatriandole su un intermediario italiano puoi essere esonerato dal monitoraggio futuro.

Fonti normative

• D.Lgs. 346/1990 (TUS), artt. 2 e 26 — territorialità e credito per imposte estere di successione
• Regolamento UE 650/2012 — certificato successorio europeo
• D.L. 167/1990 — monitoraggio fiscale e quadro RW
• D.L. 201/2011, art. 19 — IVAFE sulle attività finanziarie estere

Guida aggiornata a giugno 2026. Sblocco e tassazione dei rapporti esteri dipendono dal Paese e dal caso concreto: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale.

In sintesi

Conti e titoli esteri rientrano nella successione se il defunto era residente (credito art. 26 TUS); lo sblocco segue le regole della banca estera (certificato successorio europeo); poi gli eredi compilano RW e pagano IVAFE.
Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-26
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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