Indice
Testo dell'articoloVigente
Stai valutando un trust per proteggere un patrimonio o organizzare il passaggio generazionale, e hai letto tutto e il contrario di tutto sulla tassazione? Dal 1° gennaio 2025 le regole sono cambiate in modo netto, e finalmente sono scritte nella legge. Il principio nuovo è questo: l’imposta di successione e donazione sul trust si paga “in uscita”, cioè quando i beni vengono attribuiti ai beneficiari, e non quando li conferisci nel trust. Aliquote e franchigie si calcolano sul rapporto tra disponente e beneficiario al momento dell’attribuzione: dal 4% con franchigia di 1 milione per coniuge e figli, fino all’8% tra estranei. Esiste anche un’opzione per pagare subito, al conferimento. Questa guida spiega cosa cambia davvero e quando il trust ha senso.
La riforma del 2025: tassazione “in uscita”
Per anni la tassazione del trust è stata terreno di battaglia tra Agenzia delle Entrate e Cassazione. Il D.Lgs. 139/2024 ha messo ordine, introducendo l’art. 4-bis nel Testo Unico sulle successioni e donazioni, con effetto dal 1° gennaio 2025. La regola: l’imposta proporzionale di successione e donazione è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, non all’atto di dotazione del trust.
È un capovolgimento pratico: conferire beni nel trust non fa scattare l’imposta proporzionale; sarà l’attribuzione finale al beneficiario, quando il suo arricchimento si concretizza, a determinarla.
Il presupposto: si tassa l’arricchimento, non il vincolo
Un chiarimento che evita errori grossolani: non è il vincolo di destinazione in sé a essere tassato, ma l’arricchimento gratuito che il beneficiario effettivamente riceve. Ne deriva una conseguenza importante: i trust che non producono un arricchimento liberale — come i trust di garanzia, i trust liquidatori o i trust di scopo — restano esclusi dall’imposta proporzionale di donazione. Conta la sostanza economica, non la forma dell’atto.
Aliquote e franchigie: si guarda al rapporto con il beneficiario
Imposta e franchigia si determinano in base al grado di parentela tra disponente e beneficiario al momento dell’attribuzione:
| Rapporto disponente-beneficiario | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori) | 4% | 1.000.000 € per beneficiario |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € per beneficiario |
| Altri parenti fino al 4° grado e affini | 6% | nessuna |
| Altri soggetti (estranei) | 8% | nessuna |
Anche la base imponibile si determina con le regole in vigore al momento del trasferimento ai beneficiari: è quel momento, non il conferimento, a fotografare valore, aliquote e franchigie.
L’opzione per pagare subito (tassazione “in entrata”)
La riforma lascia una scelta strategica. Il disponente può optare per la tassazione anticipata al conferimento: paga l’imposta già al momento della dotazione del trust, calcolandola sul rapporto disponente-beneficiario e sulle regole vigenti in quell’istante. Il vantaggio: le successive attribuzioni ai beneficiari della stessa categoria non saranno più tassate. L’altra faccia: se in futuro i valori scendono o cambiano le regole, non spetta alcun rimborso. È una scommessa sul futuro che va valutata sui numeri concreti del patrimonio e sull’orizzonte temporale.
A cosa serve davvero un trust (e a cosa no)
Il trust non è uno strumento per “pagare meno tasse”: è uno strumento di protezione e organizzazione del patrimonio. Ha senso quando serve segregare beni a tutela di un familiare fragile, garantire un passaggio generazionale ordinato in presenza di più eredi o attività d’impresa, separare patrimoni da rischi professionali. Usarlo con il solo obiettivo di abbattere il carico fiscale, o per occultare beni, espone invece a contestazioni di interposizione e a un trust considerato “non genuino” (sham trust), con conseguenze pesanti.
Due casi pratici
Caso 1 – Tizio, imprenditore con figlio minore. Tizio istituisce un trust per proteggere i beni a favore del figlio. Conferendo i beni non paga l’imposta proporzionale; questa sarà dovuta quando, in futuro, i beni saranno attribuiti al figlio, al 4% oltre la franchigia di 1 milione. La scelta tra pagare ora o dopo dipende dalle prospettive del patrimonio.
Caso 2 – Caia e il trust di garanzia. Caia costituisce un trust a garanzia di un’operazione, senza alcun intento liberale verso un beneficiario. Non c’è arricchimento gratuito: il trust resta fuori dall’imposta proporzionale di donazione. La natura dell’atto fa la differenza.
Gli errori che costano caro
• Pensare di pagare al conferimento per forza. La regola ora è la tassazione in uscita, salvo opzione.
• Usare il trust solo per risparmiare imposte. Senza una causa concreta rischia di essere considerato non genuino.
• Ignorare il rapporto con il beneficiario. Aliquota e franchigia dipendono da quel legame al momento dell’attribuzione.
• Scegliere l’opzione “paga subito” senza calcoli. Non dà diritto a rimborsi se i valori scendono.
• Confondere i trust. Garanzia, liquidatori e di scopo seguono regole diverse dai trust liberali.
Domande frequenti
Quando si paga l’imposta di donazione sul trust?
Dal 2025, come regola, al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari (tassazione “in uscita”), non al conferimento nel trust. È possibile optare per pagare subito, al momento della dotazione.
Con quali aliquote?
In base al rapporto tra disponente e beneficiario: 4% con franchigia di 1 milione per coniuge e figli, 6% per fratelli (franchigia 100.000 euro) e altri parenti fino al 4° grado (senza franchigia), 8% per gli estranei.
Conferire i beni nel trust fa scattare subito la tassa?
No, di regola. L’imposta proporzionale è dovuta all’attribuzione finale ai beneficiari. Il conferimento sconta le imposte fisse, salvo che si scelga l’opzione per la tassazione anticipata.
Tutti i trust pagano l’imposta di donazione?
No. Si tassa solo l’arricchimento gratuito del beneficiario. I trust di garanzia, liquidatori e di scopo, che non producono una liberalità, restano esclusi dall’imposta proporzionale.
Il trust serve a pagare meno tasse?
No, è uno strumento di protezione e organizzazione del patrimonio. Usarlo solo per ridurre le imposte o occultare beni espone a contestazioni di interposizione e al rischio di trust considerato non genuino.
Fonti normative
• D.Lgs. 139/2024 — riforma del Testo Unico su successioni e donazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025
• D.Lgs. 346/1990 (TUS), art. 4-bis — disciplina della tassazione dei trust e dei vincoli di destinazione
• Convenzione dell’Aja del 1985 — riconoscimento dei trust
• Prassi dell’Agenzia delle Entrate sui trust e sull’interposizione
Guida aggiornata a giugno 2026. La fiscalità del trust dipende dalla struttura, dai beneficiari e dagli scopi: il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
In sintesi
Dal 1.1.2025 (art. 4-bis TUS) l'imposta su successione e donazione del trust si paga all'attribuzione ai beneficiari, con aliquote 4/6/8% sul rapporto disponente-beneficiario.