Testo dell'articoloVigente
Quando un reato provoca un danno (ad esempio in caso di lesioni, truffa o diffamazione), la persona offesa o danneggiata può ottenere il risarcimento direttamente nel processo penale, costituendosi parte civile. La disciplina è contenuta negli articoli 74 e seguenti del Codice di procedura penale.
Chi può costituirsi
Può costituirsi parte civile chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale derivante dal reato: la vittima diretta e, nei casi previsti, anche i suoi eredi o i prossimi congiunti. La costituzione consente di chiedere, davanti allo stesso giudice penale, il risarcimento e le restituzioni.
Come si fa: la procura speciale
La parte civile sta in giudizio tramite un difensore munito di procura speciale. L’atto di costituzione deve contenere le generalità del danneggiato, quelle dell’imputato, il nome del difensore e l’esposizione delle ragioni della domanda. Viene depositato in cancelleria o presentato in udienza e notificato alle altre parti.
Entro quando
La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, comunque, fino a che non siano compiuti gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti all’apertura del dibattimento. Oltre questo momento non è più possibile: per questo è importante muoversi per tempo.
La provvisionale
Se la responsabilità appare già provata, la parte civile può chiedere una provvisionale, cioè il pagamento immediato di una somma nei limiti del danno già dimostrato, in attesa della liquidazione definitiva. Il giudice penale, condannando l’imputato, decide anche sul risarcimento.
L’alternativa: la causa civile
Il danneggiato non è obbligato a costituirsi parte civile: può scegliere di agire con una causa civile separata. La scelta dipende da vari fattori (tempi, prove, strategia). Costituirsi nel penale consente di sfruttare l’attività istruttoria del processo, ma vincola in parte ai tempi del giudizio penale.
Esempio pratico
Caio è vittima di una truffa. Quando il responsabile viene rinviato a giudizio, Caio conferisce procura speciale a un avvocato e si costituisce parte civile entro l’apertura del dibattimento, chiedendo il risarcimento e una provvisionale per le somme già documentate.
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I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Domande frequenti
Posso costituirmi parte civile senza avvocato?
No. La parte civile sta in giudizio per mezzo di un difensore munito di procura speciale. È quindi necessario nominare un avvocato che predisponga e depositi l'atto di costituzione.
Entro quando devo costituirmi?
Si può fare per l'udienza preliminare e comunque fino agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti all'apertura del dibattimento. Trascorso quel momento non è più possibile.
Che differenza c'è con la causa civile?
Costituendosi parte civile si chiede il risarcimento nello stesso processo penale, sfruttandone l'istruttoria; con la causa civile separata si agisce davanti al giudice civile. La scelta dipende da tempi, prove e strategia difensiva.
Posso ottenere subito una somma?
Sì, chiedendo una provvisionale: se la responsabilità appare già provata, il giudice può riconoscere il pagamento immediato di una parte del danno, in attesa della liquidazione definitiva.
Chi può costituirsi parte civile?
Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale dal reato: la vittima diretta e, nei casi previsti dalla legge, gli eredi o i prossimi congiunti.