Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Quando un errore sanitario provoca un danno, il paziente (o i suoi familiari) può chiedere il risarcimento. La materia è oggi disciplinata dalla legge n. 24 del 2017, nota come Legge Gelli-Bianco, che ha ridisegnato la responsabilità di strutture e professionisti.

Chi risponde: struttura e medico

La legge distingue due posizioni:

  • La struttura sanitaria (ospedale, clinica) risponde a titolo contrattuale: il rapporto con il paziente nasce dall’accettazione in struttura. La prescrizione è di dieci anni.
  • Il medico dipendente risponde, di regola, a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente. In questo caso la prescrizione è di cinque anni.

Questa differenza incide sui termini per agire e su chi deve provare cosa: per questo, nella pratica, l’azione viene spesso rivolta in primo luogo verso la struttura.

Il tentativo obbligatorio prima della causa

Chi intende chiedere il risarcimento non può andare subito in giudizio ordinario: deve prima esperire un tentativo obbligatorio. La legge prevede in particolare la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis del Codice di procedura civile), in alternativa alla mediazione. Si tratta di una perizia disposta dal giudice che, accertando tecnicamente i fatti, mira a far raggiungere un accordo. Solo se il tentativo fallisce si prosegue con la causa.

Cosa deve provare il paziente

Il danneggiato deve dimostrare il danno subito e il nesso di causa tra la prestazione sanitaria e il pregiudizio. È quindi decisiva una perizia medico-legale che ricostruisca l’accaduto e quantifichi le conseguenze. Il risarcimento del danno alla persona viene liquidato secondo criteri tabellari e comprende il danno biologico, quello morale e, dove ricorra, quello patrimoniale (ad esempio spese mediche e perdita di reddito).

Esempio pratico

Caio subisce un intervento con un esito peggiorativo che ritiene dovuto a un errore. Prima di fare causa incarica un medico legale di una perizia e attiva la consulenza tecnica preventiva. La perizia conferma l’errore: a quel punto la struttura propone un accordo risarcitorio, evitando il giudizio.

Vedi anche

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) regola la responsabilità sanitaria e il risarcimento dei danni da malasanità.
  • La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale (prescrizione in 10 anni); il medico, di norma, a titolo extracontrattuale (5 anni).
  • Prima della causa è obbligatorio un tentativo di conciliazione: consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) oppure mediazione.
  • Il paziente deve provare il danno e il nesso con la prestazione sanitaria; aiuta molto una perizia medico-legale.
  • Il danno alla persona si liquida con criteri tabellari (danno biologico, morale, patrimoniale).

Domande frequenti

Entro quanto tempo posso chiedere il risarcimento?

Dipende da chi si conviene: verso la struttura sanitaria, che risponde a titolo contrattuale, il termine è di dieci anni; verso il medico, che di norma risponde a titolo extracontrattuale, è di cinque anni. I termini decorrono di regola dal momento in cui il danno è conoscibile.

Devo per forza fare causa?

No. Prima del giudizio è obbligatorio un tentativo di composizione: la consulenza tecnica preventiva prevista dalla Legge Gelli o, in alternativa, la mediazione. Spesso il risarcimento si ottiene proprio in questa fase, senza arrivare alla causa.

Serve una perizia medico-legale?

È fortemente consigliata. Il paziente deve provare il danno e il nesso con la prestazione sanitaria: una perizia tecnica ricostruisce i fatti e quantifica le conseguenze, ed è alla base sia della trattativa sia del giudizio.

Chi paga: il medico o l'ospedale?

Spesso l'azione viene rivolta verso la struttura, che risponde a titolo contrattuale. La struttura, a sua volta, può rivalersi sul professionista nei limiti previsti dalla legge in caso di colpa grave.

Cosa comprende il risarcimento?

Il danno alla persona, liquidato con criteri tabellari: danno biologico, danno morale e, dove ricorra, danno patrimoniale come spese mediche e perdita di capacità di reddito.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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