Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2160 c.c. Trasferimento del diritto di godimento del fondo
In vigore
fondo Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria continua nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell’anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell’anno agrario in corso. I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell’originario concedente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
La regola della continuita' del contratto
L'art. 2160 c.c. disciplina gli effetti del trasferimento del diritto di godimento del fondo sulla mezzadria in corso. La norma enuncia anzitutto il principio di continuita': la mezzadria prosegue nei confronti del nuovo titolare del diritto di godimento, che subentri per vendita, donazione, usufrutto o altro negozio traslativo. Il legislatore ha privilegiato la stabilita' del rapporto agrario rispetto al principio contrattuale della relativita' degli effetti, in considerazione del carattere durevole e produttivo della mezzadria.
Il diritto di recesso del mezzadro
La norma riconosce al mezzadro la facolta' di sciogliersi dal contratto qualora non intenda proseguire con il nuovo concedente: il recesso deve essere dichiarato entro un mese dalla notizia del trasferimento. Si tratta di un recesso unilaterale potestativo, non soggetto a motivazione, che tutela l'interesse del mezzadro a scegliere con chi collaborare. Caio, mezzadro, che apprende il 1° marzo della vendita del fondo da Tizio a Sempronio, deve dichiarare il recesso entro il 1° aprile per conservare il diritto di uscire dal contratto.
Decorrenza degli effetti del recesso
Il recesso non produce effetti immediati: opera dalla fine dell'anno agrario in corso, oppure dalla fine di quello successivo se la comunicazione perviene al concedente meno di tre mesi prima della chiusura dell'anno agrario. Questo meccanismo protegge il ciclo produttivo: il mezzadro e' tenuto a portare a termine il raccolto in corso, evitando danni all'azienda agricola. L'anno agrario, convenzionalmente, decorre di solito dall'11 novembre (San Martino) al 10 novembre successivo.
Successione nei rapporti di debito-credito
Il subentrante acquista non solo la posizione contrattuale di concedente ma anche i crediti e i debiti risultanti dal libretto colonico nei confronti del mezzadro. Si realizza cosi' una cessione ope legis del conto colonico: il nuovo titolare deve fare proprie le posizioni registrate nel libretto, sia attive sia passive. Questa regola evita che il trasferimento del fondo determini una cesura contabile pregiudizievole per il mezzadro, che potrebbe altrimenti trovarsi a dover riscuotere i propri crediti nei confronti di un soggetto che non detiene piu' il fondo.
Responsabilita' sussidiaria del cedente
La norma prevede, per i debiti verso il mezzadro, la responsabilita' sussidiaria dell'originario concedente anche dopo il trasferimento. Cio' significa che il mezzadro deve dapprima escutere il subentrante e solo in caso di infruttuosita' puo' rivolgersi al cedente. La disposizione ha carattere inderogabile nella parte che tutela il mezzadro, poiche' e' finalizzata a evitare che il trasferimento si tramuti in uno strumento di elusione dei debiti colonici.
Coordinamento con la normativa speciale
Anche questa norma va letta nel contesto del generale divieto di nuove mezzadrie posto dalla l. n. 203/1982, che ha pero' lasciato in vigore la disciplina codicistica per i rapporti preesistenti. Nei rari casi in cui tali contratti sussistano ancora, l'art. 2160 c.c. garantisce la tutela del mezzadro anche nelle vicende circolatorie del fondo.
Domande frequenti
Se il proprietario del fondo vende la terra, la mezzadria si scioglie?
No. La mezzadria continua automaticamente con il nuovo titolare del diritto di godimento, salvo recesso del mezzadro entro un mese dalla notizia del trasferimento.
Entro quanto tempo il mezzadro deve dichiarare il recesso?
Entro un mese dalla notizia del trasferimento del fondo.
Da quando ha effetto il recesso del mezzadro?
Dalla fine dell'anno agrario in corso; oppure dalla fine dell'anno agrario successivo se il recesso non e' comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso.
I debiti del vecchio concedente verso il mezzadro passano all'acquirente del fondo?
Si', i crediti e i debiti risultanti dal libretto colonico passano al subentrante. Il vecchio concedente risponde pero' in via sussidiaria dei debiti verso il mezzadro.
Cosa accade se il subentrante non paga i debiti colonici al mezzadro?
Il mezzadro puo' agire in via sussidiaria contro l'originario concedente, cioe' dopo aver inutilmente escusso il subentrante.