Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2084 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’impresa
In vigore
La legge determina le categorie d’imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l’esercizio delle diverse categorie d’imprese sono stabilite dalla legge [e dalle norme corporative] (1).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Contenuto e struttura della norma
L'art. 2084 c.c. disciplina le condizioni pubblicistiche per l'esercizio dell'impresa. Il primo comma stabilisce il principio di legalita' in materia di concessioni e autorizzazioni amministrative: solo la legge puo' individuare le categorie di imprese il cui esercizio richiede un atto abilitativo pubblico. Il secondo comma, che originariamente rinviava anche alle norme corporative, ha perso rilievo pratico dopo l'abolizione del sistema corporativo nel 1944.
Distinzione tra concessione e autorizzazione
La concessione e' un provvedimento amministrativo con cui l'autorita' pubblica attribuisce a un privato un diritto o una facolta' che originariamente appartiene alla sfera pubblica (es. concessione di suolo pubblico per un mercato, concessione mineraria). L'autorizzazione rimuove un limite legale all'esercizio di un'attivita' che il privato avrebbe in astratto il diritto di svolgere, verificando il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi (es. licenza commerciale, autorizzazione sanitaria per una farmacia).
Esempi di imprese soggette ad autorizzazione o concessione
Numerosi settori richiedono atti abilitativi preventivi: istituti di credito e imprese di assicurazione (autorizzazione della Banca d'Italia o IVASS); farmacie (concessione municipale); imprese di trasporto pubblico (concessione di linea); stabilimenti balneare (concessione demaniale); imprese di fabbricazione di armi (autorizzazione TULPS). Caio che intende aprire una farmacia non puo' limitarsi a iscriversi al registro delle imprese: deve ottenere la concessione comunale, previo accertamento dei requisiti di legge.
Il principio di legalita' e i limiti regolamentari
La riserva alla legge non e' assoluta: la legge puo' delegare a regolamenti governativi o ministeriali la determinazione delle condizioni di dettaglio per il rilascio degli atti abilitativi, purche' la fonte primaria individui le categorie di imprese interessate e i criteri essenziali. Il decreto legislativo o il regolamento non possono autonomamente istituire nuovi regimi autorizzatori non previsti dalla legge.
Liberalizzazioni e semplificazione amministrativa
A partire dagli anni '90, e in particolare con il d.l. 201/2011 (decreto Monti) e il d.lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva Bolkestein sui servizi), il legislatore ha progressivamente ridotto il numero di attivita' soggette ad autorizzazione preventiva, sostituendola con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita') o con la semplice comunicazione. Cio' non incide sulla norma codicistica, che resta applicabile alle imprese per cui la legge mantiene il regime concessorio o autorizzatorio.
Domande frequenti
Qual e' la differenza tra concessione e autorizzazione amministrativa per le imprese?
La concessione attribuisce al privato un diritto originariamente pubblico (es. uso del demanio). L'autorizzazione rimuove un limite legale all'esercizio di un'attivita' gia' nella sfera del privato, verificando il possesso dei requisiti. Entrambe richiedono un atto preventivo dell'autorita' pubblica.
Un regolamento ministeriale puo' introdurre nuovi obblighi autorizzatori non previsti dalla legge?
No. L'art. 2084 riserva alla legge l'individuazione delle categorie di imprese soggette a concessione o autorizzazione. Il regolamento puo' disciplinare le modalita' di dettaglio, ma non puo' istituire autonomamente nuovi regimi abilitativi senza base legislativa.
Cosa succede se un'impresa esercita senza la necessaria autorizzazione?
Le conseguenze variano per settore: sanzioni amministrative, chiusura coattiva dell'attivita', nullita' dei contratti stipulati (in alcuni settori), responsabilita' penale (es. esercizio abusivo del credito o dell'attivita' assicurativa). Il regime sanzionatorio e' stabilito dalle leggi speciali di settore.
La SCIA sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2084?
Per le attivita' liberalizzate dal d.lgs. 59/2010 e dalla normativa successiva, la SCIA o la semplice comunicazione sostituiscono l'autorizzazione preventiva. Tuttavia per le attivita' ancora soggette ad autorizzazione espressa (banche, assicurazioni, farmacie) il regime dell'art. 2084 resta invariato.
Il riferimento alle norme corporative nel secondo comma ha ancora rilevanza?
No. Con l'abolizione del sistema corporativo (d.lgs.lgt. 369/1944) il riferimento alle norme corporative e' divenuto privo di effetti. Oggi le condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite esclusivamente da leggi ordinarie e regolamenti delegati.