Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2083 c.c. – Piccoli imprenditori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

In sintesi

  • Definizione legale: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari.
  • Criterio discretivo: il prevalente apporto di lavoro proprio e dei componenti della famiglia distingue il piccolo imprenditore dall'imprenditore medio-grande.
  • Conseguenza principale: i piccoli imprenditori non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese con effetto dichiarativo né alle norme sul fallimento (oggi liquidazione giudiziale ex d.lgs. 14/2019).
  • Categorie elencate: coltivatori diretti, artigiani (ex legge 443/1985), piccoli commercianti, altri lavoratori autonomi organizzati familiarmente.
  • Rilevanza pratica: la qualifica di piccolo imprenditore incide su regime fiscale, previdenziale, accesso al credito agevolato e applicabilità del Codice della Crisi.
Indice dei contenuti

La norma nel sistema del diritto commerciale

L'art. 2083 c.c. definisce la categoria del piccolo imprenditore all'interno del più ampio genus dell'imprenditore commerciale e non commerciale. La norma si colloca dopo la definizione generale di imprenditore (art. 2082) e prima delle norme sull'impresa familiare e sull'azienda, svolgendo una funzione delimitativa: individua chi, pur essendo imprenditore, e' escluso dall'applicazione delle norme più gravose dettate per l'impresa medio-grande.

Il criterio del prevalente apporto di lavoro proprio e familiare

Il legislatore non ha scelto criteri quantitativi rigidi (soglie di fatturato, numero di dipendenti) per distinguere il piccolo imprenditore, ma un criterio qualitativo: la prevalenza del lavoro personale e familiare sull'apporto di capitali e lavoro altrui. Cio' implica una valutazione caso per caso. Se Tizio, artigiano falegname, si avvale prevalentemente di proprie capacità tecniche e del lavoro di suo figlio, e' piccolo imprenditore ex art. 2083. Se invece impiega stabilmente dieci dipendenti e delega la gestione a un manager, il criterio della prevalenza del lavoro proprio viene meno.

Le categorie elencate

Coltivatori diretti: coltivano il fondo con il proprio lavoro e quello della famiglia, anche in forma associata. La qualifica e' definita anche da leggi speciali previdenziali e fiscali.

Artigiani: la legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull'artigianato) definisce l'imprenditore artigiano come chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità. Sono previsti limiti dimensionali (numero massimo di dipendenti) differenziati per settore.

Piccoli commercianti: la categoria non ha una definizione legale autonoma nel codice; si ricava in negativo dal superamento dei criteri dimensionali che caratterizzano il piccolo imprenditore.

Altri soggetti: la norma include chi esercita qualsiasi attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e quello dei familiari, purche' si tratti di attività economica organizzata (art. 2082). Non rientrano i liberi professionisti intellettuali non organizzati in forma di impresa.

Conseguenze giuridiche della qualifica

Il piccolo imprenditore non e' soggetto al fallimento (oggi: liquidazione giudiziale ex d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, CCII). Il CCII, all'art. 2 lett. d), esclude dall'accesso alle procedure concorsuali tipiche i piccoli imprenditori che non superino determinate soglie quantitative, fissate dall'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare (riprodotte nel CCII). La qualifica incide inoltre sul registro delle imprese (iscrizione con mera efficacia di notizia e non dichiarativa per il piccolo imprenditore non artigiano) e sull'accesso a regimi agevolati (previdenza INPS artigiani/commercianti, accesso al credito agevolato Mediocredito).

Rapporto con l'impresa familiare

Il riferimento ai componenti della famiglia nell'art. 2083 richiama l'istituto dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. Tuttavia le due norme hanno ambiti diversi: l'art. 2083 usa il lavoro familiare come criterio qualificatorio del piccolo imprenditore; l'art. 230-bis disciplina i diritti dei familiari che collaborano nell'impresa di un altro componente della famiglia.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 368/1991

NON FONDATA (INTERPRETATIVA DI RIGETTO)

La Corte ha affermato che la nozione di piccolo imprenditore fissata dall'art. 2083 cod. civ. costituisce il criterio esclusivo per qualificare anche le imprese artigiane in forma societaria, escludendole quindi dal fallimento quando ricorrano i requisiti di prevalenza del lavoro personale sul capitale. Sono state implicitamente abrogate, per incompatibilità, le disposizioni della legge fallimentare che escludevano le società artigiane dalla categoria.

Domande frequenti

Qual e' il criterio principale per qualificarsi piccolo imprenditore ex art. 2083?

La prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore e dei componenti della sua famiglia rispetto all'apporto di capitali e al lavoro di dipendenti o soci. Non esistono soglie quantitative fisse nel codice civile; la valutazione e' qualitativa e caso per caso.

Un artigiano con cinque dipendenti e' ancora piccolo imprenditore?

Dipende dal settore. La legge 443/1985 fissa limiti dimensionali differenziati: ad esempio 18 dipendenti per le lavorazioni non in serie, 9 per le lavorazioni artistiche. Se Tizio non supera il limite per il proprio settore e continua a lavorare personalmente, mantiene la qualifica.

Il piccolo imprenditore può fallire (essere sottoposto a liquidazione giudiziale)?

No, se non supera le soglie quantitative previste dal Codice della Crisi (d.lgs. 14/2019): attivo patrimoniale annuo inferiore a 300.000 euro, ricavi annui inferiori a 200.000 euro, debiti complessivi inferiori a 500.000 euro (soglie art. 2, lett. d, CCII).

Un medico di base con studio autonomo e' piccolo imprenditore?

Di regola no: il medico esercita una professione intellettuale ex art. 2229 c.c. e non e' imprenditore. Se però organizza una struttura sanitaria complessa (clinica) con apporto prevalente di capitali e lavoro altrui, potrebbe qualificarsi come imprenditore commerciale, ma non più come piccolo imprenditore.

I componenti della famiglia che lavorano nell'impresa del piccolo imprenditore hanno diritti?

Si'. L'art. 230-bis c.c. (impresa familiare) attribuisce ai familiari che prestano lavoro continuativo nell'impresa diritti a partecipazione agli utili, agli incrementi e alle decisioni straordinarie, salvo che siano legati all'imprenditore da un diverso rapporto contrattuale.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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