← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2047 c.c. Danno cagionato dall’incapace

In vigore

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

In sintesi

  • Responsabilita' del sorvegliante: chi e' tenuto alla sorveglianza di un incapace risponde dei danni da questi cagionati, salvo prova liberatoria.
  • Prova liberatoria: il sorvegliante si libera dimostrando di non aver potuto impedire il fatto nonostante la dovuta diligenza.
  • Incapacita' di intendere o di volere: la norma si applica a chiunque si trovi in stato di incapacita', temporanea o permanente.
  • Equa indennita' sussidiaria: se il danneggiato non ottiene risarcimento dal sorvegliante, il giudice puo' condannare l'incapace a un'indennita' equitativa.
  • Condizioni economiche: la determinazione dell'indennita' tiene conto della situazione patrimoniale di entrambe le parti.

Inquadramento della norma

L'art. 2047 c.c. disciplina la responsabilita' civile per i danni cagionati da soggetti privi della capacita' di intendere o di volere. La norma si pone in relazione sistematica con l'art. 2046, che esclude l'imputabilita' dell'incapace, e con l'art. 2048, che regola la responsabilita' dei genitori e dei precettori. Il legislatore ha scelto di far ricadere il peso del risarcimento sul sorvegliante, valorizzando il rapporto di custodia e vigilanza che questi intrattiene con l'incapace.

Presupposti della responsabilita'

Affinche' scatti la responsabilita' prevista dall'art. 2047 c.c. occorre: (a) che il danneggiante si trovasse in stato di incapacita' di intendere o di volere al momento del fatto; (b) che il convenuto fosse tenuto alla sorveglianza per legge, contratto o altra fonte; (c) che vi sia un nesso causale tra il comportamento dell'incapace e il danno subito dal terzo. Lo stato di incapacita' puo' essere permanente, come nell'infermita' mentale accertata, ovvero transitorio, come nell'ubriachezza o nell'assunzione di sostanze, purche' non volontariamente procurato.

La prova liberatoria

Il sorvegliante si libera dalla responsabilita' provando di non aver potuto impedire il fatto. La giurisprudenza interpreta questa prova in senso rigoroso: non basta dimostrare di aver esercitato una vigilanza generica, ma occorre provare che, pur adottando tutte le cautele esigibili, il danno era comunque inevitabile. Si tratta di una responsabilita' per colpa presunta, in cui l'onere probatorio e' interamente a carico del convenuto. La Cassazione ha chiarito che la vigilanza deve essere adeguata alle concrete condizioni dell'incapace e alle circostanze del caso.

L'equa indennita' a carico dell'incapace

Il secondo comma introduce un rimedio sussidiario e residuale: quando il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento dal sorvegliante, perche' questi e' insolvente, ignoto o assente, il giudice puo' condannare l'autore del danno (l'incapace) a corrispondere un'equa indennita'. Si tratta di un istituto che deroga al principio per cui l'incapace non risponde dei propri atti: la ratio e' evitare che la vittima resti priva di qualsiasi tutela. L'indennita' non e' un vero e proprio risarcimento ma una misura equitativa, calibrata sulle condizioni economiche delle parti. Cosi', se Tizio, affetto da disturbo mentale grave, cagiona un danno a Caio e il tutore e' nullatenente, il giudice puo' comunque riconoscere a Caio una somma commisurata alle possibilita' dell'incapace.

Casistica applicativa

Le situazioni piu' frequenti riguardano pazienti psichiatrici ospiti di strutture residenziali, minori in stato di incapacita' temporanea, anziani affetti da demenza. La Corte di Cassazione ha precisato che la responsabilita' ex art. 2047 c.c. e' alternativa rispetto a quella ex art. 2048 c.c.: se il fatto illecito e' compiuto da un minore non emancipato, la norma applicabile e' in primo luogo l'art. 2048, salvo che il minore si trovi in concreto in stato di incapacita'. In tal caso le due discipline possono concorrere, gravando il danneggiato dell'onere di scegliere il titolo da far valere.

Coordinamento con la responsabilita' contrattuale

Quando la sorveglianza e' assunta contrattualmente, come nel caso di cliniche psichiatriche, case di cura, strutture socio-assistenziali, la responsabilita' del sorvegliante puo' essere qualificata anche come inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con applicazione di un regime probatorio ancora piu' favorevole per il danneggiato. Il cumulo di azioni e' ammesso dalla giurisprudenza, che consente alla vittima di scegliere il titolo piu' conveniente.

Domande frequenti

Chi e' il 'sorvegliante' tenuto a rispondere del danno cagionato dall'incapace?

E' chiunque abbia l'obbligo di vigilare sull'incapace, sia per legge (es. tutore, genitore se il minore e' anche incapace) sia per contratto (es. clinica psichiatrica, struttura residenziale). L'obbligo deve essere attuale al momento del fatto.

Come si libera il sorvegliante dalla responsabilita'?

Deve provare di non aver potuto impedire il fatto, cioe' che, pur esercitando la vigilanza diligente esigibile nelle concrete circostanze, il danno era comunque inevitabile. Una vigilanza generica non e' sufficiente a liberarsi.

Cosa succede se il sorvegliante e' insolvente?

Il giudice puo' condannare l'incapace stesso a corrispondere un'equa indennita', valutando le condizioni economiche di entrambe le parti. Non si tratta di un risarcimento pieno ma di una misura equitativa residuale.

L'art. 2047 si applica anche all'ubriaco che cagiona un danno?

Si', purche' l'ubriachezza non sia stata volontariamente procurata al fine di commettere il fatto (ubriachezza preordinata). In caso di ubriachezza non dolosa il soggetto e' temporaneamente incapace e la norma puo' trovare applicazione.

Qual e' la differenza tra l'art. 2047 e l'art. 2048 c.c.?

L'art. 2047 riguarda i danni cagionati da chiunque si trovi in stato di incapacita' di intendere o di volere; l'art. 2048 disciplina invece la responsabilita' dei genitori e dei precettori per il fatto illecito di minori capaci. Le due norme possono concorrere quando il minore e' anche incapace.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.